Ribadita dal Consiglio di Stato la natura discrezionale della scelta di attivare un concorso anzichè stabilizzazione

In Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud. 19/12/2023) 17/01/2024, n. 554, la ricorrente (ricorso respinto) lamenta l’ indizione di una procedura concorsuale in luogo del ricorso alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 25maggio 2017, n. 75, che riserva il cinquanta per cento dei posti disponibili al personale precario non dirigenziale in possesso di determinati requisiti, vantati anche dall’appellante.
Il bando di concorso rappresenta il provvedimento da cui
si assume essere derivato il pregiudizio lamentato, in quanto attraverso di esso si estrinseca la scelta
dell’ente di procedere mediante una modalità di assunzione diametralmente opposta e, comunque,
inconciliabile con quella astrattamente satisfattiva dell’interesse di parte ricorrente.
Ciò che la ricorrente ha contestato è la ,tuttavia, (discrezionale) scelta in sé
dell’Azienda di indire una procedura concorsuale, anziché ricorrere alla stabilizzazione prevista dal suddetto articolo 20.
Nel caso in esame, dunque, oggetto delle censure dedotte dall’appellante è la determinazione frutto di scelta discrezionale e, dunque, non sindacabile se non per profili di evidente illegittimità, di
non avvalersi della procedura di stabilizzazione, ma di attivare il concorso
cons-stato-sez-iii-sent-data-ud-19-12-2023-17-01-2024 n.554 pretesa stabilizzazione concorso.pdf (68,9 KB)