Richiamo verbale per uso berretto

Un collega per motivi di salute mantiene in ufficio pubblico, fuori orario di ricevimento del pubblico, un cappellino nero di stoffa castigato del tipo baseball.
Qualche giorno fa ha avuto un richiamo verbale ed è stato invitato a toglierlo?
E’ corretto?
Grazie per le risposte

No
Pretura di Roma 03/12/1998
Cassazione Civile Sezione Lavoro 4307 09/04/1993

Salve. Non riesco a trovare la sentenza che citi puoi postarla? Lo stesso dicasi di quella della Pretura di Roma.
Grazie

Pret. Roma 3 dicembre 1998
Le direttive sulle modalità di comportamento del personale dipendente sul posto di lavoro, sul suo abbigliamento e sull’aspetto estetico, che comunque non possono ledere la dignità ed il decoro delle persone, al di là delle ipotesi in cui le limitazioni alle libertà di abbigliarsi derivino da ragioni di igiene e sicurezza sul posto di lavoro, possono essere giustificate soltanto da ragioni produttive o di immagine, in relazione alla natura dell’attività imprenditoriale esercitata e alla clientela cui la stessa si rivologe. La violazione delle direttive sull’aspetto estetico del personale, che si trova a diretto contatto con la clientela che abbiano un contenuto generico, contenute in un ordine di servizio, non è idonea a fondare una sanzione disciplinare, che, viceversa, deve avere un presupposto certo e puntuale

Cass. civ. Sez. lavoro 9 aprile 1993 n. 4397

L’adozione generalizzata, da parte dei lavoratori, di un certo tipo di abbigliamento, coincidente con quello normalmente suggerito dal costume o dalle regole del vivere civile e della buona educazione, non determina il sorgere di un uso aziendale vincolante e, pertanto, non comporta. di per sé -in assenza, cioè di apposite disposizioni legali o contrattuali, correlate alla morale corrente o a prescrizioni igieniche, ovvero di specifiche direttive che rendano obbligatorie particolari forme di vestiario in relazione a prassiaziendali recepite dal codice disciplinare ed improntate ad esigenze produttive o di immagine- l’insorgere di un potere del datore di lavoro di prescrivere a ciascuno dei dipendenti di conformare il proprio comportamento a quello di fatto osservato dagli altri (nella specie, la rinuncia all’uso dei pantaloni corti), né legittima lo stesso datore di avoro a rifiutare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1460 c.c., la prestazione lavorativa messa a sua disposizione da chi si sottrae a tale prescrizione.