In ambito di Servizi Demografici e procedimenti amministrativi (Legge 241/90), la situazione che descrivi richiede una distinzione netta tra scadenze dei termini e correttezza del provvedimento finale.
Ecco come procedere correttamente:
1. La questione della scadenza (Proroga di diritto)
Poiché il termine di 10 giorni previsto dall’Art. 10-bis scadeva ieri, 1° gennaio (giorno festivo), opera la proroga automatica. Secondo l’Art. 2963 del Codice Civile e i principi generali dell’ordinamento:
- Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
- Di conseguenza, la scadenza “reale” per il cittadino è oggi (se l’ufficio è aperto) o il primo giorno lavorativo utile.
2. Rigetto o “Ignota Dimora”?
Non è corretto, né proceduralmente lineare, chiudere positivamente una pratica se l’accertamento ha dato esito negativo, per poi aprire subito dopo un procedimento di cancellazione per irreperibilità (ignota dimora).
Ecco la via corretta:
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Il provvedimento di diniego: Se l’istruttoria ha confermato che il cittadino non ha la dimora abituale all’indirizzo dichiarato e le eventuali osservazioni presentate dopo il 10-bis non hanno ribaltato l’esito, devi emettere un provvedimento di diniego definitivo.
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Effetti del diniego: Il diniego comporta l’annullamento della richiesta di iscrizione/mutazione. La posizione anagrafica del cittadino viene “ripristinata” alla situazione precedente alla dichiarazione (ovvero, resta iscritto dove era prima o rimane nella situazione di provenienza).
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Comunicazione: Il diniego va notificato all’interessato e comunicato, se necessario, al comune di precedente iscrizione per il ripristino della posizione.
3. Perché non aprire l’ignota dimora?
L’apertura di un procedimento di irreperibilità (ignota dimora) presuppone che il cittadino fosse regolarmente iscritto e che successivamente se ne siano perse le tracce. Se il cittadino non è mai entrato effettivamente nella tua anagrafe (perché l’accertamento è stato negativo fin dall’inizio), non c’è una “dimora” da dichiarare ignota: c’è un’iscrizione mai perfezionata.
Sintesi operativa
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Attendi la fine della giornata odierna (visto che il 1° gennaio era festivo) per verificare se arrivano osservazioni via PEC o protocollo.
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Se non arrivano osservazioni: Procedi con il provvedimento finale di diniego (rigetto definitivo).
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Annulla la pratica: Il sistema gestionale ti permetterà di chiudere la pratica con esito negativo, ripristinando la posizione precedente del soggetto.
Ecco le bozze per i due documenti principali necessari in questa fase: il provvedimento di diniego definitivo (da notificare al cittadino) e la comunicazione di ripristino (da inviare al Comune di provenienza, se presente).
1. Bozza Provvedimento di Diniego Definitivo
Da inviare al richiedente tramite PEC o raccomandata A/R.
COMUNE DI [NOME COMUNE] Ufficio Anagrafe
Prot. n. [Numero] del [Data di oggi]
OGGETTO: Provvedimento di diniego definitivo dell’istanza di mutazione anagrafica (Art. 10-bis Legge 241/1990).
Gentile Sig./Sig.ra [Nome e Cognome],
Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione di preavviso di rigetto (prot. n. [Numero] del [Data]), con la quale si evidenziavano i motivi ostativi all’accoglimento della Sua istanza di iscrizione/variazione anagrafica presentata in data [Data Istanza];
VISTO che il termine per la presentazione di osservazioni o documenti integrativi è decorso in data 01/01/2026, prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile;
RILEVATO che:
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(Opzione A) non sono pervenute da parte Sua osservazioni o controdeduzioni nel termine previsto;
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(Opzione B) le osservazioni da Lei presentate in data [Data] non sono state ritenute idonee a superare i motivi ostativi già comunicati, in quanto [Motivazione breve, es. l’accertamento della Polizia Locale ha ribadito l’assenza];
VISTI gli artt. 18 e 19 del D.P.R. 223/1989 e l’art. 2 della Legge 241/1990;
DISPONE
il DINIEGO DEFINITIVO dell’iscrizione/variazione anagrafica presso l’indirizzo [Indirizzo negato].
Si informa che, ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/90, il presente provvedimento è impugnabile tramite ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica, oppure tramite ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni.
Distinti saluti.
L’Ufficiale d’Anagrafe [Firma]
2. Bozza Comunicazione al Comune di Provenienza
Da inviare tramite ANPR / PEC al Comune dove il cittadino era precedentemente iscritto.
OGGETTO: Comunicazione di annullamento pratica di iscrizione anagrafica per irreperibilità all’accertamento.
Si comunica a codesto Ufficio che la pratica di iscrizione anagrafica riguardante il cittadino: [Nome e Cognome], nato a [Luogo] il [Data], proveniente da codesto Comune, è stata conclusa con esito negativo (provvedimento di diniego definitivo prot. [Numero] del [Data]).
Ai sensi della normativa vigente, non essendosi perfezionato il trasferimento di residenza, si invita codesto Comune a voler ripristinare la posizione anagrafica del suddetto soggetto presso i vostri registri, con decorrenza dalla data di cancellazione per mutazione, al fine di garantire la continuità anagrafica.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
L’Ufficiale d’Anagrafe
Note Operative importanti:
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Su ANPR: Nel tuo gestionale, dovrai selezionare la funzione di “Annullamento per rigetto” o “Chiusura negativa”. Questo invierà automaticamente una notifica tecnica al Comune di provenienza, ma la PEC di accompagnamento (Bozza 2) è sempre consigliata per gestire i casi di ripristino manuale.
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Verifica PEC: Assicurati che tra ieri e oggi non sia arrivata una PEC dal cittadino (visto che il termine scadeva in un festivo, il cittadino aveva tempo fino a tutto ieri o oggi per inviare le sue ragioni).
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Data del ripristino: Il ripristino deve essere “ex tunc” (da allora), come se la richiesta di cambio residenza non fosse mai avvenuta.