Richiesta delucidazione scadenza in giorno festivo 10 bis L. 241/90 - servizi demografici

Buongiorno
chiedo gentilmente la seguente delucidazione SERVIZI DEMOGRAFICI:
se la scadenza finale di un procedimento 10 bis (preavviso di rigetto) era ieri 1 gennaio, devo obbligatoriamente chiudere la pratica di residenza in modo positivo ed aprire un’ignota dimora oppure posso ripristinare la posizione in data odierna ?

Grazie mille per un gentile riscontro

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sul procedimento amministrativo e sul cosiddetto “preavviso di rigetto” previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 241/1990. Questo articolo introduce una fase di contraddittorio nel procedimento amministrativo, dando al destinatario della possibile decisione sfavorevole la possibilità di presentare osservazioni e documenti per difendere la propria posizione prima che l’amministrazione adotti una decisione definitiva.

La norma relativa a questo procedimento si trova nella legge n. 241/1990, che regola il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In generale, se la scadenza per la conclusione del procedimento è passata senza che l’amministrazione abbia preso una decisione, ciò non comporta automaticamente l’accoglimento della richiesta. L’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento nei termini previsti dalla legge o dai regolamenti specifici, ma un eventuale ritardo non si traduce automaticamente in un esito positivo per il richiedente.

Nel caso specifico della gestione delle pratiche di residenza e dell’eventuale apertura di un’ignota dimora, la decisione su come procedere dipende dalle normative e dai regolamenti comunali applicabili, nonché dalle specifiche circostanze del caso. Se la scadenza del preavviso di rigetto è passata senza che sia stata presa una decisione, l’amministrazione dovrebbe valutare le informazioni e le osservazioni presentate dal richiedente, se presentate, prima di decidere se accogliere o rigettare la richiesta di residenza.

Se la pratica non è stata chiusa entro la scadenza per motivi imputabili all’amministrazione, potrebbe essere opportuno valutare la possibilità di ripristinare la posizione del richiedente e procedere alla valutazione delle osservazioni presentate, sempre nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

In conclusione, la decisione su come procedere dipende dalle specifiche normative applicabili e dalle circostanze del caso. È consigliabile consultare le norme comunali e le disposizioni specifiche relative al procedimento amministrativo in questione per determinare il corso d’azione più appropriato.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Per ulteriori informazioni sulla legge n. 241/1990 e sul procedimento amministrativo, puoi consultare il seguente link:

Ad es art.14 bis c.2 della 241/90 espressamente prevede giorni “lavorativi” mentre altrettanto non fa art.10 bis.
In genere, quando non diversamente ed espressamente previsto (come appunto nel 14 bis cit.) si ritiene che nel conteggio dei termini del procedimento vadano inclusi i giorni festivi, mentre se la scadenza del termine è in un giorno festivo lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile.

In ambito di Servizi Demografici e procedimenti amministrativi (Legge 241/90), la situazione che descrivi richiede una distinzione netta tra scadenze dei termini e correttezza del provvedimento finale.

Ecco come procedere correttamente:

1. La questione della scadenza (Proroga di diritto)

Poiché il termine di 10 giorni previsto dall’Art. 10-bis scadeva ieri, 1° gennaio (giorno festivo), opera la proroga automatica. Secondo l’Art. 2963 del Codice Civile e i principi generali dell’ordinamento:

  • Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
  • Di conseguenza, la scadenza “reale” per il cittadino è oggi (se l’ufficio è aperto) o il primo giorno lavorativo utile.

2. Rigetto o “Ignota Dimora”?

Non è corretto, né proceduralmente lineare, chiudere positivamente una pratica se l’accertamento ha dato esito negativo, per poi aprire subito dopo un procedimento di cancellazione per irreperibilità (ignota dimora).

Ecco la via corretta:

  • Il provvedimento di diniego: Se l’istruttoria ha confermato che il cittadino non ha la dimora abituale all’indirizzo dichiarato e le eventuali osservazioni presentate dopo il 10-bis non hanno ribaltato l’esito, devi emettere un provvedimento di diniego definitivo.
  • Effetti del diniego: Il diniego comporta l’annullamento della richiesta di iscrizione/mutazione. La posizione anagrafica del cittadino viene “ripristinata” alla situazione precedente alla dichiarazione (ovvero, resta iscritto dove era prima o rimane nella situazione di provenienza).
  • Comunicazione: Il diniego va notificato all’interessato e comunicato, se necessario, al comune di precedente iscrizione per il ripristino della posizione.

3. Perché non aprire l’ignota dimora?

L’apertura di un procedimento di irreperibilità (ignota dimora) presuppone che il cittadino fosse regolarmente iscritto e che successivamente se ne siano perse le tracce. Se il cittadino non è mai entrato effettivamente nella tua anagrafe (perché l’accertamento è stato negativo fin dall’inizio), non c’è una “dimora” da dichiarare ignota: c’è un’iscrizione mai perfezionata.

Sintesi operativa

  1. Attendi la fine della giornata odierna (visto che il 1° gennaio era festivo) per verificare se arrivano osservazioni via PEC o protocollo.
  2. Se non arrivano osservazioni: Procedi con il provvedimento finale di diniego (rigetto definitivo).
  3. Annulla la pratica: Il sistema gestionale ti permetterà di chiudere la pratica con esito negativo, ripristinando la posizione precedente del soggetto.

Ecco le bozze per i due documenti principali necessari in questa fase: il provvedimento di diniego definitivo (da notificare al cittadino) e la comunicazione di ripristino (da inviare al Comune di provenienza, se presente).

1. Bozza Provvedimento di Diniego Definitivo

Da inviare al richiedente tramite PEC o raccomandata A/R.

COMUNE DI [NOME COMUNE] Ufficio Anagrafe

Prot. n. [Numero] del [Data di oggi]

OGGETTO: Provvedimento di diniego definitivo dell’istanza di mutazione anagrafica (Art. 10-bis Legge 241/1990).

Gentile Sig./Sig.ra [Nome e Cognome],

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione di preavviso di rigetto (prot. n. [Numero] del [Data]), con la quale si evidenziavano i motivi ostativi all’accoglimento della Sua istanza di iscrizione/variazione anagrafica presentata in data [Data Istanza];

VISTO che il termine per la presentazione di osservazioni o documenti integrativi è decorso in data 01/01/2026, prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile;

RILEVATO che:

  • (Opzione A) non sono pervenute da parte Sua osservazioni o controdeduzioni nel termine previsto;
  • (Opzione B) le osservazioni da Lei presentate in data [Data] non sono state ritenute idonee a superare i motivi ostativi già comunicati, in quanto [Motivazione breve, es. l’accertamento della Polizia Locale ha ribadito l’assenza];

VISTI gli artt. 18 e 19 del D.P.R. 223/1989 e l’art. 2 della Legge 241/1990;

DISPONE

il DINIEGO DEFINITIVO dell’iscrizione/variazione anagrafica presso l’indirizzo [Indirizzo negato].

Si informa che, ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/90, il presente provvedimento è impugnabile tramite ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica, oppure tramite ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni.

Distinti saluti.

L’Ufficiale d’Anagrafe [Firma]

2. Bozza Comunicazione al Comune di Provenienza

Da inviare tramite ANPR / PEC al Comune dove il cittadino era precedentemente iscritto.

OGGETTO: Comunicazione di annullamento pratica di iscrizione anagrafica per irreperibilità all’accertamento.

Si comunica a codesto Ufficio che la pratica di iscrizione anagrafica riguardante il cittadino: [Nome e Cognome], nato a [Luogo] il [Data], proveniente da codesto Comune, è stata conclusa con esito negativo (provvedimento di diniego definitivo prot. [Numero] del [Data]).

Ai sensi della normativa vigente, non essendosi perfezionato il trasferimento di residenza, si invita codesto Comune a voler ripristinare la posizione anagrafica del suddetto soggetto presso i vostri registri, con decorrenza dalla data di cancellazione per mutazione, al fine di garantire la continuità anagrafica.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

L’Ufficiale d’Anagrafe

Note Operative importanti:

  1. Su ANPR: Nel tuo gestionale, dovrai selezionare la funzione di “Annullamento per rigetto” o “Chiusura negativa”. Questo invierà automaticamente una notifica tecnica al Comune di provenienza, ma la PEC di accompagnamento (Bozza 2) è sempre consigliata per gestire i casi di ripristino manuale.
  2. Verifica PEC: Assicurati che tra ieri e oggi non sia arrivata una PEC dal cittadino (visto che il termine scadeva in un festivo, il cittadino aveva tempo fino a tutto ieri o oggi per inviare le sue ragioni).
  3. Data del ripristino: Il ripristino deve essere “ex tunc” (da allora), come se la richiesta di cambio residenza non fosse mai avvenuta.