Buongiorno,
Sono attualmente nel periodo di prova (6 mesi con scadenza a giugno 2026) presso un’agenzia regionale come funzionario, e provengo da altro ente locale, per il quale ho chiesto la conservazione del posto, appunto coincidente con il periodo di prova nell’attuale amministrazione.
Ho presentato nel frattempo una candidatura per una mobilità ex art. 30 TUPI per un ruolo di Responsabile di Settore presso un Comune, e per la quale sono stata convocata al colloquio. Come posso muovermi con le due rispettive amministrazioni? Devo chiedere nulla osta solo a quella attuale, oppure anche a quella di origine? Mi sto muovendo legittimamente o la normativa vigente mi ostacola nella possibilità di un’eventuale vincita della mobilità? Grazie mille
Mobilità esterna verso EE.LL. durante periodo di prova
CONTENUTO
La mobilità esterna volontaria, disciplinata dall’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, rappresenta un’importante opportunità per i dipendenti della Pubblica Amministrazione ¶ che desiderano cambiare ente di appartenenza. Tuttavia, un aspetto cruciale da considerare è il periodo di prova, che può influenzare la possibilità di partecipare a bandi di mobilità.
In generale, per poter partecipare a procedure di mobilità esterna, è necessario aver superato il periodo di prova presso l’amministrazione di provenienza. Questo requisito è fondamentale e viene verificato al momento della scadenza della domanda di partecipazione. Pertanto, i dipendenti che si trovano ancora in periodo di prova non possono presentare domanda di mobilità, poiché non soddisfano il requisito di idoneità.
Tuttavia, esiste un’importante eccezione: i dipendenti che transitano tramite mobilità esterna sono esonerati dal periodo di prova nel nuovo ente. Questo significa che, se un dipendente è già stato assunto in un ente pubblico e decide di trasferirsi in un altro ente attraverso la mobilità, non dovrà affrontare nuovamente il periodo di prova, come stabilito dall’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001.
Inoltre, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Funzioni Locali stabilisce ulteriori dettagli riguardo alla durata e alle modalità del periodo di prova, che può variare a seconda della categoria e del profilo professionale del dipendente.
CONCLUSIONI
In sintesi, per i dipendenti della PA che desiderano partecipare a procedure di mobilità esterna, è fondamentale essere consapevoli della propria situazione riguardo al periodo di prova. Solo coloro che hanno superato tale periodo possono presentare domanda, a meno che non si tratti di un passaggio tramite mobilità, nel qual caso si è esonerati dalla prova nel nuovo ente.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale pianificare attentamente la propria carriera e considerare il periodo di prova come un fattore determinante nella scelta di partecipare a bandi di mobilità. La conoscenza delle norme e delle eccezioni può fare la differenza nel percorso professionale e nelle opportunità di crescita.
PAROLE CHIAVE
Mobilità esterna, periodo di prova, D.Lgs. 165/2001, dipendenti pubblici, CCNL Funzioni Locali, esonero prova.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- CCNL Funzioni Locali - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale degli Enti Locali.
- Articolo 30 D.Lgs. 165/2001 - Mobilità tra pubbliche amministrazioni.
- Normativa interna degli enti locali riguardante la mobilità e il periodo di prova.

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Nel nostro caso non si è trasferita per mobilità ma per concorso mi pare di capire. Chiederei il nullaosta solo all’ente attuale. Quello originario al momento sta solo tenendo libero un posto, tecnicamente non c’è rapporto di lavoro in corso con esso. Rileggerei anche il ccnl cosa dice sul periodo di prova visto che ultimamente è prevista nei ccnl la possibilità di non fare il periodo di prova per chi l’ha già superato in altra amministrazione
L’art. 21, c. 2, CCNL 23.2.2026 che disciplina in generale il periodo di prova dispone:
“2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree presso la medesima amministrazione.”
Serve quindi accordo tra le parti dopodiché è ovvio che se da una parte potrebbe eliminarsi un ostacolo alla mobilità dall’altra si perde la conservazione del posto nell’ente originario per sua natura legata alla prova.