Richiesta di accesso dei consiglieri comunali alle posizioni contributive IMU e TARI: chiarimenti

Ministero dell’Interno: ciò di cui viene a conoscenza il consigliere dovrà essere utilizzato solo per finalità pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi sulla privacy

Con parere del 9 novembre 2022, il Ministero dell’Interno (Affari interni e territoriali) ha fornito una risposta in materia di accesso agli atti dei consiglieri comunali ai sensi dell’art.43 comma 2 del TUEL, nello specifico se sia ostensibile al consigliere comunale, che ha presentato istanza di accesso, l’elenco dei contribuenti, relativo alle posizioni contributive Imu e Tari, completo dei dati anagrafici e fiscali nonché della posizione contributiva di ciascun contribuente.

Il Viminale evidenzia in primis che il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della PA trovano la loro disciplina specifica nell’art.43 del TUEL che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, … del comune, nonché dalle … aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”.

Dal contenuto della citata norma, si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10 TU Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della PA quale disciplinato dalla legge 241/90.

Entrando nel merito, dopo aver citato svariate sentenze amministrative sul tema, si evidenzia che siamo di fronte ad un diritto soggettivo pubblico funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato derivante dal risultato elettorale, ma è ovvio che i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy.

Quindi, non è sufficiente rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all’accesso, ma è necessario, come prescritto dall’art.43 TUEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato.

In definitiva, nel caso in esame si dovrà assicurare il ragionevole bilanciamento tra il diritto di esercitare pienamente il mandato elettivo e la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti nella richiesta di accesso, individuando soluzioni che contemperino il diritto dei consiglieri sancito dall’art.43 TUEL con i principi giurisprudenziali richiamati.