Richiesta di adeguamento ai fini della prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.P.R. n.151/2011

Buongiorno,
abbiamo ricevuto da parte del comando VV FF esito del sopralluogo effettuato dal responsabile dell’istruttoria tecnica che, esaminata la documentazione allegata alla S.C.I.A. , rappresenta che in una media struttura di vendita sono state accertate carenze in ordine alla sicurezza ed alla prevenzione incendi. Ciò premesso, al fine della prosecuzione dell’esercizio dell’attività, i VV.FF. rilevano la necessità che il Titolare provveda a conformare la stessa alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, ottemperando entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della presente alle prescrizioni impartite, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 commi 2 o 3 del D.P.R. n. 151/2011.
Come Ufficio Commercio dobbiamo procedere con la sospensione dell’attività in attesa della confromazione ai sensi del comma 4 art. 113 LRT 62/2018 (siamo in Toscana)? e con quale atto?
grazie

Richiesta di Adeguamento ai Fini della Prosecuzione dell’Attività (Art. 4, Comma 2, D.P.R. 151/2011)

CONTENUTO

Il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 stabilisce le norme per la prevenzione incendi, delineando le attività soggette a controlli e le relative procedure di adeguamento. In particolare, l’articolo 4, comma 2, si rivela cruciale per le attività esistenti che non rispettano i requisiti di sicurezza. In tali casi, i Vigili del Fuoco (VV.F.) sono tenuti a inviare un atto motivato per richiedere la conformità, concedendo un termine minimo di 60 giorni per l’adeguamento. Qualora l’attività non venga messa in regola entro questo termine, essa è considerata vietata.

Questa norma si applica a diverse categorie di attività, inclusi edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (attività 72). È fondamentale che le imprese interessate presentino una richiesta di adeguamento al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) o direttamente ai VV.F., accompagnata da planimetrie, relazioni tecniche e titoli abilitativi necessari per dimostrare la conformità alle normative vigenti.

CONCLUSIONI

L’adeguamento alle normative di prevenzione incendi è un obbligo per le attività esistenti che desiderano continuare a operare in sicurezza. La tempestività nella presentazione della richiesta di adeguamento e la completezza della documentazione sono elementi chiave per evitare la sospensione dell’attività.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle procedure di adeguamento e delle normative correlate è fondamentale. Questi professionisti devono essere in grado di orientare le imprese nel processo di conformità, garantendo che le richieste siano complete e tempestive. Inoltre, la comprensione delle implicazioni legali e delle responsabilità connesse alla sicurezza antincendio è essenziale per il corretto esercizio delle proprie funzioni.

PAROLE CHIAVE

D.P.R. 151/2011, prevenzione incendi, adeguamento, VV.F., SUAP, attività esistenti, conformità, sicurezza.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante norme di prevenzione incendi.
  2. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  3. Allegato I al D.P.R. 151/2011 - Attività soggette a controlli di prevenzione incendi.
  4. Normativa regionale e locale in materia di prevenzione incendi.

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L’art. 4 del DPR 151/2011 prevede, sia al comma 2 che al comma 3, che “…in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.”
Quindi, se ci fossero state carenze tali da imporre il divieto di prosecuzione dell’attività, il provvedimento lo avrebbero già adottato gli stessi VVF.

A mio giudizio no, per il motivo di cui sopra.

grazie mille per il riscontro

Buona giornata

Al limite, potreste comunicare all’interessato (e ai VVF che leggeranno in copia) che avete preso atto di quanto accertato dai VVF e del provvedimento dagli stessi adottato (conformazione alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro il termine indicato dai VVF), ricordandogli che - qualora allo scadere di tale termine fosse rilevata la mancanza dei requisiti necessari per la validità del titolo abilitativo e per l’esercizio dell’attività - dovrà esser disposta la sospensione dell’attività sino al ripristino dei requisiti mancanti, ai sensi dell’art. 113, comma 4, della vostra L.R.