Parti dal d.lgs. n. 170/2001 come modificato dal DL n. 50/2017. La normativa regionale, bene o male, deve essere adeguata ai principi di tale norma statale rubricata: Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108
Sia i punti vendita esclusivi, sia quelli non esclusivi, si avviano tramite mera SCIA. Nel tuo caso il soggetto potrebbe avviare un PVE in esercizio congiunto oppure, dato che è una tipologia individuate all’art. 2 del d.lgs…170/01, avviare un PVNE.
Ciò che distingue il PVE dal PVNE è l’obbligo, per il PVNE di limitare la vendita a una solo tipologia di stampa: solo periodici o solo quotidiani (in Toscana può vendere entrambe, controlla se in E.R. ci sono disposizioni simili). Ripeto che per entrambi i casi (PVE/ PVNE), si applica, comunque, la SCIA senza contingenti o limiti di distanza. Il comune, se vorrà, potrà prevedere dei parametri di controllo aperture ma solo a seguito di Intesa in CU e previo recepimento con decreto ministeriale (ancora non adottati).
Quindi, nulla vieta, vista la liberalizzazione, che l’esercente in questione avvii un PVE in esercizio congiunto con il bar già attivo. Da precisare, però, che il PVE presuppone l’obbligo della vendita generale della stampa quotidiana e periodica con la condizione della parità di trattamento (vedi art. 8, comma 1 della legge 198/2016). Tradotto, potrebbe non avere spazio a sufficienza (o volontà) nel porre in vendita un ampio assortimento di riviste giornali.