Richiesta di conformazione scia - Provvedimenti successivi

Buongiorno, avrei bisogno di aiuto per districarmi in questo caso:
è pervenuta in data 1/6 una scia per l’esercizio di attività di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico e in data 26/6 è stata richiesta la conformazione ed integrazione documentale in quanto gli atti allegati non permettono una corretta valutazione della pratica (manca una planimetria completa che permetta il controllo dei locali minimi per l’esercizio dell’attività stessa). L’operatore, contattato anche telefonicamente, ha sempre risposto che avrebbe integrato, ma ad oggi nulla è pervenuto. Nella richiesta di conformazione ed integrazione è stata indicata solo la sospensione dei termini di controllo. Essendo già passati 60 giorni, come dobbiamo e possiamo procedere?

Prima di procedere ti chiedo:

sei sicura che la locazione turistica sia soggetta a SCIA? La locazione turistica è un’ipotesi contrattuale e non un esercizio di un’attività. Posso comprendere una mera comunicazione ma una SCIA direi di no. Vedi art. 53 del d.lgs. n. 79/2011. Non escludo, tuttavia, una disposizione regionale creativa.

Inoltre, ai sensi del d.lgs. n. 126/2016, affinché si possa considerare un allegato come obbligatorio, è necessario che sia una norma a specificarlo in modo esplicito e si deve ricavare dal sito web comunale.


Al netto di questo, un conto è la SCIA incompleta e un conto è la verifica che il soggetto non ha i requisiti per l’esercizio dell’attività. L’art. 19, comma 3 della legge 241/90 (e i relativi provvedimenti lì previsti), riguarda l’accertamento della carenza dei requisiti legali di esercizio: la SCIA è completa e ricevibile, la PA competente verifica le dichiarazioni e si accorge che il soggetto o i luoghi non hanno i requisiti legali per l’esercizio di quella attività.

Differente è il caso della SCIA incompleta o formalmente sbagliata. La PA competente non è in grado di verificare e la dichiara improcedibile. Questo, come detto sopra, è più lineare se siamo sicuri che un contenuto mancante della SCIA sia obbligatorio per legge (condizione necessaria di efficacia).

In questo caso, si può dichiarare la non procedibilità indicando che lo stesso dichiarante può presentare nuova SCIA completa anche un attimo dopo. In alternativa, si può applicare una sorta di soccorso istruttorio (in casi di palese errore banale) dando però un termine certo collegato alla inevitabile irricevibilità qualora il soccorso non giunga.

vedi: Possesso requisiti morali - n°2 da mario.maccantelli

Regione Friuli Venezia Giulia. Il portale messo a disposizione dalla Regione prevede l’invio della SCIA e nei moduli obbligatori inserisce anche la planimetria. Lasciando anche perdere la planimetria la pratica è comunque composta da una autoclassificazione della struttura (prevista dalla LR 21/2016) e nel caso in questione l’operatore ha indicato dati non corretti e non concordanti, anche con la planimetria di cui sopra (ad esempio viene indicata la presenza di n. 1 camera e n. 1 bagno, ma nella planimetria non sono presenti). Tra l’altro nella dichiarazione delle caratteristiche dell’alloggio per la classificazione (la LR prevede una serie di punteggi in base a queste caratteristiche) vi sono alcune incongruenze. Per questi motivi avrei dovuto probabilmente dichiararla improcedibile fin da subito, ma volevo agevolare l’operatore. Ora che sono trascorsi già 60 gg posso comunque dichiararla improcedibile?

Ok, ho capito… io mi riferivo all’art. 47-bis della LR che citi il quale prevede una mera comunicazione e cita proprio la disciplina civilistica che anche io ho citato. La SCIA è applicata alle strutture ricettive di cui al titolo IV della LR. Riporto l’art. 47-bis a uso di tutti i lettori.

Art. 47-bis Locazioni turistiche

1. Agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e dell’articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per la vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). Qualora i predetti alloggi rispettino e vengano comunicate al Comune le sole previsioni di classificazione contenute nell’allegato “I” di cui all’articolo 27, comma 1, agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 39, commi 3, 4, 5 e 6. Non rientra nella prestazione dei servizi accessori e complementari la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell’alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, pulizia dell’alloggio a ogni cambio dell’ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente a ogni cambio dell’ospite.

2. Coloro che intendono locare per finalità turistiche comunicano al Comune competente il periodo durante il quale si intende locare l’alloggio, il numero di camere e di posti letto. Mediante il sistema telematico WEB TUR sono comunicati a fini meramente statistici i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze e il numero di camere e di posti letto a disposizione.

3. I Comuni territorialmente competenti svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di alloggi locati per finalità turistiche, anche mediante l’accesso dei propri incaricati all’alloggio medesimo, nonché provvedono all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4, con le modalità di cui alla legge regionale n. 1/1984.

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro nel caso siano erogati servizi diversi da quelli consentiti dal comma 1.


Fra le strutture ricettive è annoverata anche quella dell’Unità Abitativa Ammobiliata ex art. 26 della stessa legge. In questo caso, sì, si applica la SCIA. Non vedo, però, come si possa scegliere questa soluzione a fronte della possibilità di effettuare la locazione turistica e applicare la cedolare secca… (alla fine, la locazione e le UAA sono la stessa cosa) Vabbè, si vede che il soggetto è stato consigliato male.

Ormai che ho affrontato il discorso sulla comunicazione aggiungo un particolare. L’istituto della “comunicazione” non è disciplinato in senso generale come, invece, lo è quello della SCIA. La comunicazione non ha funzione di autorizzazione (come invece ha la SCIA: sostituisce una autorizzazione – vedi incipit dell’art. 19 della legge 241/90). Detto questo, se manca la SCIA la PA può far chiudere l’esercizio in quanto privo della necessaria abilitazione amministrava; se manca la comunicazione, al più, può adottare una sanzione amm.va se prevista (questo parlando in generale, non è sempre così).

APPURATO che nel tuo caso siamo di fronte a una SCIA e sono trascorsi 60 gg, non mi pare che ci siano i presupposti affinché “l’amministrazione competente adotti comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3…” (vedi art. 19, comma 4 della legge 241/90). Mancano, a parere mio, i presupposti mutuati dalla c.d. autotutela di cui all’art. 21-nonies. I 60 gg sono interpretati dalla giurisprudenza come termini perentori: o hai ordinato la conformazione e hai dato un termine oppure non vedo altre soluzioni.

Nel tuo caso potresti agganciarti al fatto che comunque sei intervenuta e hai ordinato qualcosa sospendendo i termini. Potresti dire che ai sensi dell’art. 2, comma 7 della legge 241/90, i termini per sanare la procedura (la sorta di soccorso istruttorio di cui parlavo) sono spirati. La SCIA è dichiarata archiviata e non produce gli effetti abilitativi desiderati. Il soggetto può presentarne un’altra fin da subito ma finché non lo fa deve stare chiuso. Ipotesi creativa ma potrebbe reggere.

I provvedimenti del comma 3 (art. 19 citato) si applicano quando si verifica la mancanza dei requisiti di legge a fronte di SCIA ricevibile.

Grazie mille, nel frattempo ci sono stati degli sviluppi e perdonatemi, ma chiedo ancora supporto.
L’operatore ha inviato in data 25/9 la documentazione integrativa richiesta (planimetria e modello corretto di auto classificazione della struttura).
A parte alcuni errori di compilazione l’Ufficio Tecnico Comunale a cui ho chiesto, sulla base della nuova documentazione, la verifica dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione mi risponde che “non è possibile la verifica in quanto la documentazione presentata non trova riscontro con quella depositata presso l’Ente”. Sentito l’Ufficio Tecnico, mi confermano che gli atti depositati riportano locali diversi rispetto a quelli dichiarati (esempio: planimetria con indicazione di “camera” dov’era indicata “cantina”) e che molto probabilmente sono stati fatti dei lavori interni senza autorizzazione. L’ufficio si attiverà per l’eventuale abuso, ma nel frattempo ritengo di dover adottare un provvedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies . E’ corretto, o è meglio attendere il provvedimento del tecnico e nel frattempo vietare la prosecuzione dell’attività con richiesta di provvedere alla regolarizzazione?
Grazie per la pazienza!