Salve, un dubbio, un avvocato ha fatto richiesta per ricevere unicamente le generalità ai sensi art. 11 cds a seguito di un sinistro stradale. Abbiamo risposto che per ricevere i dati era necessario allegare la delega o il mandato conferito dalla parte coinvolta nel sinistro, ma lo stesso rispondeva che non era necessario poiché non era un accesso agli atti e bastava una sua richiesta da avvocato per ricevere i dati. L art. 11 del cds prevede che gli interessati possono chiedere le informazioni non ce scritto chiunque può chiedere informazioni. In questo caso devono essere trasmessi i dati all avvocato senza delega? grazie in anticipo
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione sollevata riguarda l’interpretazione dell’articolo 11 del Codice della Strada (C.d.S.) in relazione alla richiesta di informazioni da parte di un avvocato a seguito di un sinistro stradale. L’articolo 11 del C.d.S. disciplina l’accesso alle informazioni relative ai veicoli e ai loro proprietari, ma è importante distinguere tra l’accesso agli atti amministrativi e la richiesta di informazioni per finalità specifiche, come la gestione delle conseguenze di un sinistro stradale.
Teoria Generale del Diritto:
Nel diritto amministrativo, l’accesso agli atti e l’accesso alle informazioni sono regolati da principi e normative che stabiliscono chi ha il diritto di accedere a determinate informazioni detenute dalla pubblica amministrazione e in quali condizioni. L’accesso agli atti è generalmente più ampio e richiede la dimostrazione di un interesse legittimo, mentre l’accesso a informazioni specifiche può essere regolato da norme particolari che ne definiscono i soggetti legittimati e le modalità.
Norme Relative alla Teoria:
- Codice della Strada (D.lgs. 285/1992), in particolare l’articolo 11, che disciplina l’accesso alle informazioni sui veicoli e sui loro proprietari.
- Normativa sulla privacy e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR), che impone limitazioni e condizioni per il trattamento dei dati personali.
Esempio Concreto:
Nel caso di un avvocato che richiede le generalità relative a un sinistro stradale, la questione chiave è se l’avvocato possa essere considerato “interessato” ai sensi dell’articolo 11 del C.d.S. senza presentare una delega o un mandato specifico. La prassi amministrativa e le interpretazioni giuridiche possono variare, ma generalmente si richiede una dimostrazione dell’interesse legittimo alla richiesta di informazioni, che può essere soddisfatta mediante la presentazione di una delega o di un mandato conferito dalla parte coinvolta nel sinistro.
Conclusione Sintetica:
Sebbene l’avvocato sostenga che la sua qualifica professionale sia sufficiente per accedere alle informazioni senza necessità di una delega, la prassi amministrativa e le precauzioni legate alla protezione dei dati personali suggeriscono che sia prudente richiedere una delega o un mandato che confermi l’interesse legittimo dell’avvocato a ricevere tali informazioni. Questo approccio è in linea con i principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
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Bibliografia:
- Codice della Strada (D.lgs. 285/1992): Testo del Codice della Strada
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR): Testo del GDPR
Vedasi la Circolare del Ministero dell’Interno, 6 febbraio 1998, n.300/A/51520/124/77:
«Si ritiene quindi che l’attività in questione [= Richiesta di informazioni relative alle modalità di incidenti stradali] possa essere espletata da soggetti terzi purché muniti di una delega, rilasciata dal diretto interessato, che legittimi al compimento di una simile attività».