Richiesta di parere in merito alla quantificazione dell’indennità per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 16.11.2022) per un dipendente in regime di scavalco d'eccedenza

Un dipendente in forza presso un Ente presta servizio in regime di scavalco d’eccedenza (ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004) per un monte orario ridotto, pari a 12 ore settimanali. A tale dipendente, appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevate Qualificazioni (non titolare di incarico di EQ), è stata affidata la responsabilità totale e la gestione operativa del Servizio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), che comporta l’adozione di atti a rilevanza esterna e la gestione di procedimenti complessi.

Tale specifica responsabilità, per la natura stessa dei procedimenti amministrativi trattati, si configura come totale e non frazionabile in quote orarie: il dipendente risponde della regolarità dell’ufficio e assume il relativo rischio amministrativo, civile e penale in modo unitario, indipendentemente dalle ore di presenza fisica settimanale. Si rileva, pertanto, un potenziale contrasto tra il principio generale del riproporzionamento dei compensi accessori basato sulle ore di servizio (regime assimilabile al part-time) e l’indivisibilità della responsabilità oggettiva che grava sul funzionario.

Al fine di risolvere la suddetta questione, si ritiene applicabile alla fattispecie l’art. 62, comma 11, del CCNL 16.11.2022 (rubricato “Rapporto di lavoro a tempo parziale”), il quale dispone che:

“I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.”

Dal dato letterale della norma, in particolare dall’uso della locuzione “anche”, si desume che l’applicazione non proporzionata dei trattamenti accessori non collegati alla durata della prestazione lavorativa non è automatica, ma è configurata come una facoltà la cui concreta attivazione è subordinata alle scelte della contrattazione di secondo livello.

Tutto ciò premesso, si richiede autorevole parere per sapere:

  1. Se l’indennità per specifiche responsabilità ex art. 84 del CCNL 16.11.2022 possa essere corrisposta dall’Ente utilizzatore in misura intera (non frazionata), in virtù dell’assoluta infrazionabilità della responsabilità SUAP assunta in capo al funzionario e in applicazione del combinato disposto con l’art. 62, comma 11, del medesimo CCNL.
  2. Se, alla luce del citato quadro normativo, l’erogazione di tale indennità in misura non frazionata sia comunque subordinata alla condizione che tale modalità di calcolo sia stata espressamente prevista e disciplinata all’interno del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2025 di questo Ente.
  3. In caso negativo, se l’Ente sia invece obbligato a riproporzionare l’importo della predetta indennità in misura strettamente proporzionale alle 12 ore di servizio effettivamente prestate in scavalco rispetto alle 36 ore settimanali ordinarie.

Si ringrazia per il riscontro che si vorrà fornire.