Richiesta di parere

Buongiorno, sono un funzionario di un Ente locale dell’ Area nord di Napoli
vorrei, porre alla Vs attenzione il seguente quesito:

la LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 - Art. 1 c. 42. prevede l’obbligo della valutazione dell’ Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale.

per la miriade di norme opinabili, in merito all’affidamento di un Servizio ad un soggetto esterno all’ Ente , vorrei avere conferma per l’obbligo della valutazione dell’ Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale; trattasi di un importo imponibile di € 1.200,00 oltre I.V.A., per attività specialistica .

Si resta in attesa di cortese riscontro in merito

Il Funzionario .

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda l’obbligo di valutazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale in relazione all’affidamento di un servizio a un soggetto esterno, per un importo imponibile di € 1.200,00 oltre I.V.A., per attività specialistica.

Teoria generale del diritto:
L’Organo di revisione economico-finanziaria negli enti locali ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria dell’ente, assicurando che le operazioni di bilancio e le attività economiche siano condotte nel rispetto delle leggi vigenti. La sua funzione include la verifica della regolarità contabile e finanziaria delle operazioni e può estendersi alla valutazione di specifici atti amministrativi, come l’affidamento di servizi a soggetti esterni.

Norme relative alla teoria:
La Legge 30 dicembre 2004, n. 311, in particolare l’articolo 1, comma 42, stabilisce che gli organi di revisione economico-finanziaria devono esprimere pareri su atti di rilevanza finanziaria, inclusi quelli relativi a contratti e convenzioni. Tuttavia, la norma non specifica dettagliatamente ogni singolo caso in cui è necessario il parere dell’Organo di revisione.

Esempi concreti:
Nel caso di un affidamento di un servizio per un importo di € 1.200,00 oltre I.V.A., la necessità del parere dell’Organo di revisione dipenderà dalla specifica normativa interna dell’ente e dalle disposizioni applicabili in materia di contratti pubblici. Generalmente, per importi di minore entità, potrebbero esserci procedure semplificate, ma la valutazione dell’Organo di revisione potrebbe comunque essere richiesta per assicurare la conformità con i principi di buona gestione finanziaria.

Conclusione sintetica:
Sebbene la Legge n. 311/2004 stabilisca l’importanza del ruolo dell’Organo di revisione, l’applicazione specifica di tale obbligo per l’affidamento di servizi di importo limitato come nel caso presentato, dipende dalle norme interne dell’ente e dalle disposizioni del diritto dei contratti pubblici. È consigliabile verificare le linee guida interne dell’ente e le normative specifiche applicabili, inclusa una eventuale consultazione diretta con l’Organo di revisione per chiarire l’obbligatorietà del suo parere in questo contesto.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia:

Con riscontro alla presente vorrei precisare che l’ attivà in questione è relativa alla redazione e valutazione di impatto ( DPIA) ( Attività Specialistica di Data Protection Impact Assestement ) .

Per quanto detto

è sempre necessario richiedere il parere di competenza all’ Organo di Revisione ?

Essendo l’attività quella di elaborare il documento DPIA non è una semplice orientamento ( parere…)

Il dubbio dello scrivente è se tale prestazione rientra o meno nella casistica della consulenza sottoposta alla normativa su richiamata.

Si resta in attesa di cortese riscontro

IL Funzionario