PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE
Errore grave
La competenza è della Giunta. Manca accenno al nuovo piano DL 80/2021
Art. 6
Piano integrato di attivita' e organizzazione
- Per assicurare la qualita’ e la trasparenza dell’attivita’
amministrativa e migliorare la qualita’ dei servizi ai cittadini e
alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione
e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di
accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con piu’ di cinquanta dipendenti, entro il 31 dicembre 2021
adottano il Piano integrato di attivita’ e organizzazione, di seguito
denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e,
in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e
della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e
definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance
secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 10, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo
organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli
obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al
raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo
sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del
personale correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di
carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al
Piano di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse
e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle
forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le
modalita’ di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale
maturata e dell’accrescimento culturale conseguito anche attraverso
le attivita’ poste in essere ai sensi della lettera b);
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza
dell’attivita’ e dell’organizzazione amministrativa nonche’ per
raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
e) l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare
ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base
della consultazione degli utenti, nonche’ la pianificazione delle
attivita’ inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di
completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
f) le modalita’ e le azioni finalizzate a realizzare la piena
accessibilita’ alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei
cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita’;
g) le modalita’ e le azioni finalizzate al pieno rispetto della
parita’ di genere, anche con riguardo alla composizione delle
commissioni esaminatrici dei concorsi.
- Il Piano definisce le modalita’ di monitoraggio degli esiti, con
cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso
rilevazioni della soddisfazione dell’utenza mediante gli strumenti di
cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche’ del
monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
- Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente
articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31
dicembre di ogni anno sul proprio sito istituzionale e lo inviano al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
- Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu’ decreti del Presidente della Repubblica,
adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani
assorbiti da quello di cui al presente articolo.
- Entro il medesimo termine di cui al comma 4, il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un
Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui
al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalita’ semplificate per
l’adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
- In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le
sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo
19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
- All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.