Richiesta volontaria di declassamento da categoria D a C

Richiesta volontaria di declassamento da categoria D a categoria C per assunzione in Comune

A vostro parere un dipendente gia’ in servizio potrebbe dunque chiedere il declassamento da D a C ai sensi del comma 6 dell’articolo 2103 del codice civile?

Grazie mille

Se si riferisce a un declassamento formale, con modifica della categoria (da D a C), secondo me no.

Grazie, mi permetto di segnalare però

https://crrs.regione.vda.it/quesiti-e-pareri/richiesta-di-retrocessione

… manca una norma espressa, relativa al pubblico impiego, che vieti il declassamento del lavoratore. Ciò significa che, per effetto della previsione dell’art. 2 d.lgtvo n. 29, la fonte normativa va ricercata all’interno del codice civile e delle leggi in materia di lavoro. Orbene l’articolo 2103 c.c., nella formulazione introdotta dall’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è idoneo a regolare il caso di specie.

lo spostamento a mansioni inferiori appare legittimo, perché non finalizzato a ledere l’interesse alla conservazione della professionalità acquisita dal lavoratore per effetto di una volontà del datore di lavoro. Affinché la peculiarità del caso possa emergere in trasparenza, invece di fare riferimento al consenso successivo del lavoratore, è opportuno che l’atto di spostamento alle nuove mansioni avvenga in risposta ad una precisa domanda del lavoratore da cui possa apparire chiaro: a) l’iniziativa del lavoratore finalizzata a chiedere lo spostamento a nuove mansioni; b) l’interesse apprezzabile del lavoratore al suddetto spostamento. Ciò dovrebbe essere sufficiente a garantite l’amministrazione da un possibile, anche se improbabile, successivo ripensamento del lavoratore tendente a far valere la nullità dello spostamento. E’ da ritenere, inoltre, che la nullità ex u.c. dell’articolo 2103 non possa essere fatta valere da chiunque, come avviene per la nullità dei contratti in generale, ma esclusivamente dal soggetto titolare dell’interesse sotteso alla norma, che è esclusivamente il lavoratore.

Lei ha parlato di declassamento da D a C (che letteralmente significa “degradare” il dipendente a una categoria inferiore) e non di attribuzione di diverse mansioni.

https://crrs.regione.vda.it/quesiti-e-pareri/richiesta-di-retrocessione

Esatto, al link da me indicato si parla esattamente di declassamento da D a C … e sembra ammetterlo… Il quesito fa riferimento ai vecchi livelli, declassamento volontario da VII a VI

*QUESITO *

Un dipendente di ruolo inquadrato alla VII q.f. puo’ chiedere di retrocedere al livello inferiore (VI q.f.)?.

Si precisa che il suddetto dipendente ò stato assunto con concorso pubblico alla VI q.f. con mansioni di ufficiale amministrativo, poi transitato alla VII q.f. con concorso interno, infine trasferito nell’area contabile. Si precisa che la richiesta di retrocessione viene effettuata per poi poter ottenere il part-time.

Non ho ancora capito se intende:

  • declassamento inteso come assegnazione di una nuova categoria
  • oppure inteso come assegnazione di mansioni inferiori

e in ogni caso il provvedimento ivi citato si fonda (anche) su alcune disposizioni regionali.

Grazie

La questione è molto complessa e dibattuta.

Intendo come assegnazione di categoria più bassa… esempio… Funzionario di Vigilanza (ex D) che per passare a mansioni di Ufficio accetta declassamento ad Istruttore (ex categoria C), così da poter transitare all’Ufficio Anagrafe, dove non è previsto il posto di un Funzionario

Qui
https://crrs.regione.vda.it/quesiti-e-pareri/richiesta-di-retrocessione

è vero che fa riferimento anche a normative regionali, ma il punto focale è l’articolo 2103 c.c. e nel parere precisano che manca una norma espressa, relativa al pubblico impiego, che vieti il declassamento del lavoratore

Ho trovato questo parere dopo aver posto il quesito

Alla luce di questo, cosa ne pensa?

Grazie

Penso che l’art. 2103, alla fine della fiera, sembra rinviare alla contrattazione collettiva quanto alla possibilità di modificare la categoria di inquadramento (v. comma 6); e - ma vado a memoria - non mi pare che il CCNL FL disponga alcunché al riguardo.

Grazie, però il comma dell’articolo 2103 c.c. che interessa è questo

Nelle sedi di cui all’articolo [2113] quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

e non rimanda ai contratti…

Demansionamento e patto di declassamento
Il Jobs Act ha sdoganato la “mobilità verso il basso”, consentendo di superare i precedenti limiti con riferimento sia ai livelli, sia alle categorie legali.

È possibile infine la stipula del patto di declassamento (senza quindi più limiti, sia con riferimento ai livelli sia con riferimento alle categorie legali). Tale accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore deve essere effettuato in virtù di un interesse per il lavoratore:

conservazione del posto di lavoro;
conseguimento di professionalità differenti;
migliore condizione di vita per il lavoratore o per la propria famiglia.

La stipula dell’accordo deve avvenire in sede protetta e dinanzi ad una commissione istituita presso la Direzione territoriale del Lavoro; il lavoratore ha il diritto di essere rappresentato da un’associazione sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Sicuramente era già possibile x problemi di salute…

D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347
Art. 11. Mutamento di mansioni per inidoneità fisica.

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli l’amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell’ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.