Grazie, mi permetto di segnalare però
https://crrs.regione.vda.it/quesiti-e-pareri/richiesta-di-retrocessione
… manca una norma espressa, relativa al pubblico impiego, che vieti il declassamento del lavoratore. Ciò significa che, per effetto della previsione dell’art. 2 d.lgtvo n. 29, la fonte normativa va ricercata all’interno del codice civile e delle leggi in materia di lavoro. Orbene l’articolo 2103 c.c., nella formulazione introdotta dall’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è idoneo a regolare il caso di specie.
lo spostamento a mansioni inferiori appare legittimo, perché non finalizzato a ledere l’interesse alla conservazione della professionalità acquisita dal lavoratore per effetto di una volontà del datore di lavoro. Affinché la peculiarità del caso possa emergere in trasparenza, invece di fare riferimento al consenso successivo del lavoratore, è opportuno che l’atto di spostamento alle nuove mansioni avvenga in risposta ad una precisa domanda del lavoratore da cui possa apparire chiaro: a) l’iniziativa del lavoratore finalizzata a chiedere lo spostamento a nuove mansioni; b) l’interesse apprezzabile del lavoratore al suddetto spostamento. Ciò dovrebbe essere sufficiente a garantite l’amministrazione da un possibile, anche se improbabile, successivo ripensamento del lavoratore tendente a far valere la nullità dello spostamento. E’ da ritenere, inoltre, che la nullità ex u.c. dell’articolo 2103 non possa essere fatta valere da chiunque, come avviene per la nullità dei contratti in generale, ma esclusivamente dal soggetto titolare dell’interesse sotteso alla norma, che è esclusivamente il lavoratore.