Buonasera,
nel caso in cui il decorso del termine per l’adozione del provvedimento amministrativo configuri una situazione di silenzio inadempimento, il richiedente può ricorrere al TAR prescindendo dall’attivazione del potere del responsabile sostituto oppure questo passaggio si configura come presupposto necessario per adire l’autorità giudiziaria? Grazie
Buonasera,
Si tratta di due tipologie di rimedi diversi e di cui il primo non costituisce presupposto essenziale dell’altro .
Colgo l’occasione per fare un breve “sunto” dei caratteri essenziali.
Il silenzio inadempimento si concretizza quando l’inerzia costituisce violazione ad un obbligo di provvedere a carico della P.A.
A fronte del silenzio inadempimento vi sono due rimedi :
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agire in via amministrativa, dando attuazione al contenuto di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 ;
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procedere in via giurisdizionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del d.lgs n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo).
Il comune denominatore per poter procedere è indissolubilmente legato alle tempistiche procedimentali.
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Tra i rimedi amministrativi, vi è il potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2 , comma 9 bis, della legge 241/90, nella circostanza in cui subentri l’inerzia della P.A. attraverso il silenzio non qualificato e quindi inadempimento, l’istante si potrà rivolgere al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dell’amministrazione procedente (anche se il decreto semplificazioni bis prevede la possibilità di attivare tale potere anche d’ufficio, come espliciterò in proseguio).
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Vi è poi il rimedio
giurisdizionale (ricorso al TAR). La materia è trattata in due articoli e più precisamente nel 31 e nel 117 del c.p.a
Jolly sul potere sostitutivo:
La legge n. 108/2021, che ha convertito, con modificazioni, il Dl n. 77/2021, noto come decreto “Semplificazioni-bis”, ha introdotto la seguente novità:
Nello specifico, l’articolo 61 ha modificato i commi 9-bis e 9-ter dell’articolo 2 della legge n. 241/1990 (conclusione del procedimento) al fine di rafforzare i poteri sostitutivi attivabili in caso di inerzia dell’amministrazione.
-Il potere sostitutivo in caso di inerzia procedimentale della Pa può essere attribuito, oltre che a un soggetto nell’ambito delle figure apicali, anche a un’unità organizzativa.
-In secondo luogo, è stata introdotta la possibilità che l’attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d’ufficio, oltre che su istanza del privato.
-Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il responsabile o l’unità organizzativa cui è attribuito il potere sostitutivo, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, può esercitare il suddetto potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
-L’obiettivo è consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l’interesse pubblico, per dare certezza ai destinatari di detti provvedimenti in un tempo ragionevole (che viene fissato in dodici mesi) .
Spero di aver chiarito il dubbio.
Simona