Ricorso contro comunicazione avvio del procedimento - sanzione art. 68 tulps

Nel 2021 i cc elevano n. 3 verbali a pubblico esercizio per pubblico spettacolo senza la licenza art. 68 tulps. I verbali vengono notificati alla polizia locale che li gira al Suap per gli adempimenti successivi. Il suap provvede alla comunicazione di avvio del procedimento che prevede, vista la reiterazione, anche la sanzione di chiusura di 7 Gg. Il soggetto propone ricorso all’ufficio affermando che non si trattava di pubblico spettacolo ma di mero allietamento e chiede audizione per annullamento dei verbali. L’audizione ha luogo e il verbale viene notificato ai cc per le eventuali controdeduzioni che non arrivano. Ora, considerato il termine dei 5 anni per l’ingiunzione e pagamento, come è più giusto procedere dal momento che il procedimento è rimasto monco?

Pessima gestione dei procedimenti da parte di tutti…

La nozione di “reiterazione” in ambito amministrativo è spiegata dall’art. 8-bis della legge 689/81.
I tre verbali di contestazione redatti dai CC non costituivano un provvedimento esecutivo. Il titolo esecutivo è l’ordinanza-ingiunzione che doveva essere emessa dall’autorità competente, che nei casi in questione è il sindaco (anche se l’organizzazione di diversi comuni prevede al riguardo la delega al dirigente/responsabile dell’ufficio competente in materia).

Per la violazione di cui all’art. 666 c.p. non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Se non è stata ancora emessa l’ordinanza-ingiunzione nemmeno per il primo dei tre verbali, sicuramente non si sono neanche formate le condizioni per fare scattare la reiterazione in relazione ai verbali successivi…

Immediatamente dopo la ricezione del primo verbale, il SUAP avrebbe semplicemente dovuto disporre la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza.

Dopo 3 anni non avete ancora deciso in ordine a quanto riferito negli scritti difensivi e nell’audizione del soggetto a cui erano stati contestati i verbali. Cosa fare ora? Le opzioni sono sempre quelle: se ritenete che gli accertamenti erano fondati, si emettono le ordinanze-ingiunzioni; in caso contrario, si emettono ordinanze motivate di archiviazione degli atti comunicandole integralmente all’organo che aveva redatto i verbali…

I verbali sono stati redatti per 3 giorni di fila e all’ufficio sono arrivati solo dopo diversi giorni con comunicazione da parte della PL a cui erano stati originariamente notificati.

Il problema è che in assenza di controdeduzioni è difficile capire se si è trattato di pubblico spettacolo o di attività di mero allietamento che esula dalla licenza art. 68.

Questo non cambia il giudizio sulla cattiva gestione dei procedimenti.

Questo è un grave errore!

Se decidete di archiviare gli atti, nelle ordinanze motivate può essere spiegato che: 1) L’organo accertatore non vi ha trasmesso il rapporto obbligatorio previsto dall’art. 17 della legge 689/81, ma si è limitato ad una mero invio di copia dei verbali; 2) Sebbene sollecitato dopo l’audizione difensiva del soggetto interessato, l’organo accertatore non vi ha mai inviato le sue controdeduzioni. Ragioni per cui vi è impossibile giudicare la fondatezza degli accertamenti.

Sottoscrivo quanto ha scritto @MarcoC90 tranne che l’adozione degli atti competa al SUAP.
Al SUAP infatti, a mio avviso, non sono attribuite competenze diverse da quelle previste dal DPR 160/2010. Ergo né vigilanza e controllo né applicazioni delle sanzioni.
Il SUAP ha competenza in relazione alla pratica presentata per avvio, subentro, modifica,… dell’attività.

Correttamente “Il titolo esecutivo è l’ordinanza-ingiunzione che doveva essere emessa dall’autorità competente, che nei casi in questione è il sindaco (anche se l’organizzazione di diversi comuni prevede al riguardo la delega al dirigente/responsabile dell’ufficio competente in materia)” che nel caso di specie è normalmente l’Ufficio Commercio.

Avevo scritto che il titolo esecutivo è l’ordinanza-ingiunzione che doveva essere emessa dall’autorità competente, che nei casi in questione è il sindaco (anche se l’organizzazione di diversi comuni prevede al riguardo la delega al dirigente/responsabile dell’ufficio competente in materia = che può essere UFFICIO COMMERCIO oppure POLIZIA LOCALE, dipende appunto dall’organizzazione del Comune). Allo stesso ufficio, nel caso, competerebbe anche l’eventuale emissione delle ordinanze motivate di archiviazione degli atti.

Non avevo mai detto che l’ordinanza-ingiunzione (che è relativa alla sanzione pecuniaria) spettava al SUAP.

Al SUAP competeva l’emissione del provvedimento con cui si disponeva la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza, come previsto dal terzo comma dell’art. 666 c.p.
Il SUAP, invece, ha sbagliato nel comunicare l’avvio del procedimento relativo alla chiusura del locale per 7 giorni, ritenendo erroneamente la sussistenza della reiterazione delle violazioni.

Su questo siamo allineati.

Anche su questo siamo allineati.

Su questo invece personalmente non concordo: non spetta al SUAP l’emissione del provvedimento di cessazione, ma all’Ufficio Commercio (o altro Ufficio competente in materia), sempre per quanto attiene alle competenze attribuite al SUAP dal DPR 160/2010 (in accordo con le finalità di cui all’articolo 38, comma 3, del d.lgs. 112/2008)

Vi ringrazio, l’errore è chiarissimo. La situazione si è complicata anche perché c’è stato uno scarica barile generale.

Negli atti difensivi e relativi allegati, infatti, il ricorrente ha dimostrato di aver depositato la documentazione per la spettacolo presso il Comando di PL, come era consuetudine del comune all’epoca, salvo poi affermare di averlo fatto seguendo le indicazioni della PL anche se non si trattava di pubblico spettacolo. Non so perché, ma all’epoca i pubblici spettacoli venivano comunicati e gestiti direttamente dal comando.

Il comando di PL, ricevuti i verbali dei CC, rigetta l’istanza dando indicazioni di usare lo Suap dopo 30 giorni dalla richiesta e solo dopo la notifica dei verbali da parte dei CC.

Insomma, errori su errori e agire a posteriori è davvero difficile.