Riduzione media struttura di vendita

SUAP COMUNE DELLA REGIONE LAZIO.

RICEVO una SCIA di avvio attività di vicinato non alimentare.

Facendo una verifica con l’ufficio Urbanistica / Edilizia capisco che nel locale indicato insisteva una media struttura di vendita di generi non alimentari.

La visura catastale ci evidenzia un frazionamento, quindi , la nuova attività segnala avvio su di una porzione del locale.

La media struttura autorizzata in precedenza non avrebbe dovuto segnalare al suap una riduzione della superficie di vendita per capire se rientrante sempre nella media struttura e/o nel vicinato?

Qualora, a fronte del frazionamento del locale, non avesse più i requisiti della media struttura ma del vicinato cosa dovrebbe/potrebbe fare il suap?

Ai sensi dell’art. 25 della LR 22/2019, la modifica quantitativa del settore merceologico di una media struttura di vendita NONCHÉ LA RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA SONO SOGGETTE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA COMUNICAZIONE AL SUAP competente per territorio, purché siano presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

Quindi, la media struttura avrebbe dovuto procedere a comunicazione (vedi il resto dell’art. 25). La violazione sarebbe stata sanzionata ai sensi dell’art. 35, comma 4. Tuttavia, con LR 28/2019, a decorrere dal 01/01/2020, il comma 4 è stato abrogato. Quindi, che fare? Alla fine, puoi solo richiedere una comunicazione postuma al fine di mettere a posto l’archivio.

Il comma 4, in effeti, era fuori dalla grazia di Dio.