Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti successivi alla stipulazione del contratto. Pronuncia del TAR Brescia

TAR Brescia, Sez. II, sent. del 19 novembre 2021, n.975.

La giurisprudenza ormai consolidata delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, afferma il principio secondo cui, in linea generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto (cfr., sul punto, Cass., Sez. un., ord. 10 aprile 2017, n. 9149; Id., 31 maggio 2016, n. 11366; Id., ord. n. 5446/2012.).