Rientro dall'estero (Bosnia Erzegovina) e obbligo di quarantena

Buongiorno,
vi chiedo aiuto per una questione che sto trattando. Soggetto rientrato dalla Bosnia a seguito di una vacanza. Se non erro, la normativa è cambiata dal 31 agosto, a seguito dell’Ordinanza Ministero della Salute del 28.08.2021 e ora si può rientrare dopo aver 1) compilato il formulario on line di localizzazione; 2) possedere certificazione verde o equipollente; risultato negativo di un test effettuato nelle 72 ore precedenti. In caso di mancata presentazione delle certificazioni indicate nei punti 2 e 3 (cumulative), occorre sottoporsi a isolamento fiduciario e successivo tampone.

Le verifiche che sto facendo, però, sono relative ad un periodo precedente, (20 agosto), sotto la vigenza della precedente Ordinanza del 29 luglio 2021, quando - se ho ben capito - era necessario sottoporsi a isolamento fiduciario per 5 giorni a prescindere… Vorrei capire che se la mia interpretazione è corretta ed eventualmente quali sono le sanzioni applicabili (parliamo di una persona con tampone negativo, ovviamente).

Ringrazio per l’attenzione e per le eventuali risposte e saluto distintamente

detta breve è così, ma esistono residuo dei secoli molte deroghe sia all’isolamento fiduciario che al tampone al rientro, quindi prima di partire con un meccanismo sanzionatorio bisognerebbe sapere esattamente che non abbia viaggiato per lavoro, non sia un viaggio di assistenza sanitaria, non sia un sanitario o personale viaggiante, studente… il non aver compilato il PLF (impossibile per i viaggi in aereo dove l’autorità di frontiera fa i controlli all’imbarco- sbarco) ti porta a fare la quarantena se la quarantena non è imposta da una autorità grazie al tracciamento del PLF non so come fai a dimostrare che quella persona era in quarantena. Inoltre nell’ipotesi che uno non voglia fare tamponi ne nulla il peggiore dei casi sta, in assenza di sintomi, fare 14 giorni di quarantena.
la violazione di isolamento fiduciario comporta una sanzione amministrativa, però si dovrebbe accertare il fatto, comunque tutto il sistema sanzionatorio è nel Decreto-Legge 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 in cui è effettivamente rimasto anche l’obbligo “di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute” che è stato integrato da tutte ordinanze per i rientri dall’estero che dividevano e dividono in diversi elenchi i paesi.

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