Rientro in possesso in esercizio pubblico a seguito di sfratto. SUAP Toscana

Buongiorno,
Tizio è proprietario di un ristorante (anche dell’immobile). Tizio nel 2015 con affitto d’azienda da’ in gestione a Caio l’esercizio.
Caio, dopo il secondo anno smette di pagare l’affitto a Tizio.
Caio nel 2018 tramite il tribunale viene sfrattato e Tizio rientra in possesso dell’immobile.
Dal 2018 ad oggi l’esercizio rimane chiuso (anche se ufficialmente non ci sono comunicazioni di chiusura).
Adesso Tizio ha trovato un nuvo gestore, quest’ultimo può subentrare a Tizio?
Oppure prima Tizio deve inviare una pratica di subingresso su Caio, perché il rientro in possesso del titolo abilitativo non è automatico?
Infine, i tre anni di chiusura dell’esercizio, anche se non ci sono comunicazioni di chiusura (ma sullo sfratto del 2018 si parla di utenze staccate), contano ai fini del subingresso? Oppure a questo punto chi entra è obbligato a fare l’avvio attività?
Grazie.
Luciano.

Se la chiusura è oltre l’anno consecutivo risulta da atti ufficiali, direi che non può che portare all’applicazione della ipotesi di decadenza di cui all’art. 126 della LR toscana n. 62/2018. I trasferimenti di titolarità non so rilevati, quello che conta è il conteggio dei giorni di chiusura continuativa.

Se si considera la decadenza, Tizio può anche vendere o affittare l’azienda (questo è un fatto regolato dal diritto privato) ma il trasferimento di azienda non porterebbe al subingresso amm.vo dato che l’abilitazione che il comune traslerebbe al nuovo operatore non sarebbe più esistente.

Tuttavia, dato che non hai dichiarato l’effettiva decadenza, potresti accettare un’istanza di Tizio (dove motiva tutto) al fine di ottenere una proroga di validità del titolo abilitativo (vedi sempre art. 127, comma 1, lett. c)) data la gravosa situazione non imputabile al suo volere. Con un formale atto di proroga, Tizio sarebbe al riparo anche da eventuali controinteressati.