Rifiuto di atti di ufficio, omissione

Salve a tutti, ho una domanda: nel caso di silenzio inadempimento da parte della pa, è corretto affermare che in caso inerzia della PA a seguito di diffida da parte del cittadino interessato che aveva presentato istanza si configura il delitto di rifiuto di atti di ufficio, omissione? Il cittadino tuttavia, per ottenere che la PA si pronunci deve adire parallelamente il giudice amministrativo? E per ciò che concerne l’eventuale indennizzo e/o risarcimento del danno, può adire sempre il giudice amministrativo in quanto materie di giurisdizione esclusiva ex art 133 c.p.a.? Il Prof. Chiarelli mi ha già detto che non sono considerazioni corrette ma vorrei capire bene perché. Grazie in anticipo. Flavia

Per punti:

  1. l’omissione d’atti d’ufficio presuppone la scadenza del termine ma richiede diffida qualificata ed ulteriore decorso del termine
    QPA - Omissione di atti d'ufficio: quando il silenzio della P.A. è reato

  2. Anche in presenza dell’eventuale reato l’interessato non potrà ottenere in sede penale il provvedimento ma dovrà agire in sede giurisdizionale per ottenere condanna ed eventuale commissario ad acta

  3. in sede penale o amministrativa (o eventualmente civile) potrà essere richiesto anche il risarcimento del danno. Mentre l’indennizzo solo in sede amministrativa.

Con queste precisazioni le considerazioni indicate sono corrette

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Grazie mille Prof. Chiarelli!

Scusi Prof. Chiarelli, un ulteriore dubbio: nei casi elencati dall’art 133 del codice del processo amministrativo, materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non è possibile adire il giudice civile giusto? Ad esempio il risarcimento del danno ingiusto causato dalla inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento rientra tra queste materie. Se un giudice civile riceve un ricorso su questa materia lo deve ritenere inammissibile?

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Art. 133. Materie di giurisdizione esclusiva

  1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie in materia di:

  1. risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

La pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 28 aprile 2020, n. 8236 afferma che “spetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell’affidamento del privato nell’emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede *, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell’affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell’azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto amministrativo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell’amministrazione”.

Grazie mille Prof. Chiarelli. Il tema delle responsabilità è molto complesso e al tempo stesso interessante.

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