SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERA 27 luglio 2022
Riforma del regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari.
(22A04560)
(GU n.182 del 5-8-2022)

Il Senato della Repubblica, il 27 luglio 2022, ha adottato, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti deliberazioni:
Art. 1
Disposizioni per l'adeguamento
alla riduzione del numero dei Senatori
-
Agli articoli 5, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 34, 40, 41, 55,
56, 78, 81, 99, 102-bis, 105, 107, 109, 113, 116, 135-bis, 135-ter,
142, 143, 144, 144-bis, 144-ter, 156-bis, 157, 165 e 167 sono
apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti. -
All’art. 5, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.
-
All’art. 13, comma 1-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «I componenti del
Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo
parlamentare di appartenenza decadono dall’incarico»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato». -
L’art. 14 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Composizione dei Gruppi parlamentari). - 1. Tutti i
Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di
diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro
legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono
considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che
si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo
misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni
abbiano aderito ad un altro Gruppo gia’ costituito, ad eccezione del
Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso.
E’ tuttavia consentita entro il termine di tre giorni l’adesione ad
una componente politica in seno al Gruppo misto, previa deliberazione
favorevole degli appartenenti a tale componente e acquisita
l’autorizzazione del legale rappresentante del corrispondente partito
o movimento politico. Ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo sono
garantiti proporzionati tempi di intervento stabiliti dalla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell’art.
55, comma 5. -
Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore e’ tenuto ad
indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far
parte. -
I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della
legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre
giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo
parlamentare intendono aderire. -
Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo
costituito ai sensi del comma 8, dev’essere composto da almeno sei
Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche
risultante dall’aggregazione di piu’ partiti o movimenti politici,
che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati
con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di almeno un
Senatore. Fermi restando i requisiti di cui al primo periodo e fatto
salvo quanto previsto dal terzo periodo, in caso di aggregazione di
piu’ partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno
presentato, anche contenente piu’ di un simbolo, possono essere
costituiti un solo Gruppo o una sola componente politica in seno al
Gruppo misto; a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo o
della componente politica deve essere accompagnata dall’assenso del
soggetto che ha depositato il contrassegno. Ove piu’ partiti o
movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente
liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a
tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo, che rappresenta
complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici,
ovvero uno o piu’ Gruppi autonomi, composti da almeno sei Senatori,
purche’ corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che
abbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle ultime
elezioni del Senato. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler
appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto. -
In deroga al comma 4, e’ ammessa la costituzione di Gruppi che
rappresentino un partito o un movimento politico che nella
legislatura abbia presentato alle elezioni politiche o del Parlamento
europeo propri candidati conseguendo l’elezione di propri
rappresentanti, a condizione che tale Gruppo sia costituito da non
meno di nove componenti e che abbia la medesima denominazione ovvero
il medesimo contrassegno del partito o movimento politico
rappresentato. Entro trenta giorni dalla costituzione del Gruppo, il
Consiglio di Presidenza, integrato da un rappresentante del Gruppo
medesimo, stabilisce l’importo del contributo di cui all’art. 16,
comma 1, nel rispetto delle specifiche esigenze di tale Gruppo. -
I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al
Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad
esso, purche’ coloro che intendono aderirvi rappresentino un partito
o movimento politico, anche risultante dall’aggregazione di piu’
partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime
elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno,
conseguendo l’elezione di almeno un Senatore. E’ altresi’ consentita
la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, che
rappresentino un partito o un movimento politico che nella
legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del
Parlamento europeo propri candidati conseguendo l’elezione di propri
rappresentanti. -
Nei casi previsti al comma 5 e al comma 6, secondo periodo, i
Senatori che intendono costituire un Gruppo parlamentare o una
componente politica in seno al Gruppo misto devono trasmettere al
Presidente del Senato una dichiarazione di riconoscimento da parte
del partito o movimento politico che intendono rappresentare. -
I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze,
e i Senatori eletti nelle regioni di cui all’art. 116, primo comma,
della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze
linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno quattro
iscritti. -
Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito ai
sensi dei commi precedenti si riducano nel corso della legislatura ad
un numero inferiore a quello stabilito, ovvero qualora vengano meno i
requisiti di cui al comma 5 o al comma 7, il Gruppo e’ dichiarato
sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni
dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi,
vengono iscritti al Gruppo misto». -
All’art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al primo periodo, le parole: «ai sensi del primo
comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1» e dopo
il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Ciascun Gruppo nomina o
revoca un Senatore Tesoriere. Il regolamento di ciascun Gruppo puo’
prevedere l’attribuzione al Tesoriere della rappresentanza legale del
Gruppo stesso.»;
b) al comma 3, le parole: «Salvo il caso previsto all’art. 14,
commi 4, penultimo periodo, e 5» sono sostituite dalle seguenti:
«Salvi i casi previsti all’art. 14, commi 4, penultimo periodo, 5 e
8». -
All’art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale
apparteneva al momento della nomina decade dall’incarico. In tal caso
il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.»;
b) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle
riunioni della Giunta, convocata ai sensi dell’art. 167, possono
partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi
parlamentari che non abbiano propri componenti in seno alla Giunta
stessa, o un loro delegato.»;
c) dopo il comma 3-bis e’ aggiunto il seguente:
«3-ter. Il Presidente del Senato, d’intesa con il Presidente
della Camera dei deputati, puo’ disporre la convocazione della Giunta
per il Regolamento in seduta congiunta con l’omologo organismo della
Camera dei deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e
prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il
buon andamento dei lavori parlamentari». -
All’art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. La Giunta delle elezioni e delle immunita’ parlamentari e’
composta di diciannove Senatori, in modo che sia rispecchiata, per
quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i
Gruppi parlamentari, ed e’ presieduta da un Senatore che la Giunta
elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Il
requisito dell’appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere
per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza
dalla carica stessa. Il componente della Giunta che cessa di far
parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade
dall’incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a
sostituirlo»;
b) il comma 2 e’ abrogato. -
All’art. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «quattordici» e’ sostituita dalla
seguente: «dieci»;
b) al comma 3:- al primo periodo, le parole: «prevista nel primo comma» sono
sostituite dalle seguenti: «prevista al comma 1» e le parole: «sia
rispecchiata» sono sostituite dalle seguenti: «siano rispecchiati»; - e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente
del Senato assegna alle diverse Commissioni permanenti i Senatori che
non risultano iscritti ad alcun Gruppo parlamentare, nel rispetto del
rapporto tra maggioranza e opposizione».
- al primo periodo, le parole: «prevista nel primo comma» sono
-
L’art. 22 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Commissioni permanenti - Competenze). - 1. Le
Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna
indicate:
1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato e della
pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione;
2ª - Giustizia;
3ª - Affari esteri e difesa;
4ª - Politiche dell’Unione europea;
5ª - Programmazione economica, bilancio;
6ª - Finanze e tesoro;
7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica;
9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare;
10ª - Affari sociali, sanita’, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale». -
All’art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «entrano a far parte di un Gruppo
diverso da quello» sono sostituite dalle seguenti: «cessano di far
parte del Gruppo»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica con
riferimento a tutti gli organi collegiali del Senato, tranne quelli
presieduti dal Presidente del Senato». -
All’art. 34, comma 3, le parole: 14ª Commissione» sono
sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione». -
All’art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione»;
b) al comma 6, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione»;
c) al comma 10, le parole: «delle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e
14ª» sono sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni permanenti
1ª, 4ª e 5ª». -
All’art. 41, comma 1, al secondo periodo, le parole: «di tre e
di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «di due e di tre» e, al
terzo periodo, la parola: «otto» e’ sostituita dalla seguente:
«cinque». -
All’art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «da riservare a
ciascun Gruppo» sono inserite le seguenti: «e ai Senatori non
iscritti ad alcun Gruppo»;
b) al comma 7, primo periodo, la parola: «otto» e’ sostituita
dalla seguente: «cinque». -
All’art. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «salvo i casi» sono sostituite dalle
seguenti: «salvi i casi»;
b) ai commi 3 e 4, la parola: «otto», ovunque ricorre, e’
sostituita dalla seguente: «cinque». -
All’art. 78, comma 3, al primo periodo, la parola: «dieci» e’
sostituita dalla seguente: «sette» e, al secondo periodo, dopo le
parole: «La Presidenza puo’» e’ inserita la seguente: «altresi’». -
All’art. 81, comma 1, la parola: «venti» e’ sostituita dalla
seguente: «dodici». -
All’art. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al comma precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1» e la parola: «otto» e’ sostituita dalla
seguente: «cinque»;
b) al comma 3, primo periodo, la parola: «otto» e’ sostituita
dalla seguente: «cinque»;
c) al comma 4, le parole: «del comma precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 3». -
All’art. 102-bis, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici»
e’ sostituita dalla seguente: «dieci». -
All’art. 105, comma 1, primo periodo, la parola: «otto» e’
sostituita dalla seguente: «cinque». -
All’art. 107, comma 2, la parola: «dodici» e’ sostituita dalla
seguente: «sette». -
All’art. 109, comma 2-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
stabilisce i tempi per le dichiarazioni di voto dei Senatori non
iscritti ad alcun Gruppo». -
All’art. 113, comma 2, al secondo periodo, la parola:
«quindici» e’ sostituita dalla seguente: «dieci» e, al quarto
periodo, la parola: «venti» e’ sostituita dalla seguente: «dodici». -
All’art. 116, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici» e’
sostituita dalla seguente: «dieci». -
All’art. 135-bis, comma 7, la parola: «venti» e’ sostituita
dalla seguente: «dodici». -
All’art. 135-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «L’Assemblea» sono inserite le
seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data della loro
trasmissione,»;
b) al comma 2, la parola: «venti» e’ sostituita dalla seguente:
«dodici»;
c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. E’ ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni
di minoranza». -
All’art. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «otto Senatori, la 14ª Commissione»
sono sostituite dalle seguenti: «cinque Senatori, la 4ª Commissione»;
b) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione». -
All’art. 143 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione»;
b) al comma 2, le parole: «al comma precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «14ª Commissione» sono
sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;
c) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione». -
All’art. 144, le parole: «14ª Commissione», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione». -
All’art. 144-bis, le parole: «14ª Commissione», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione». -
All’art. 144-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione»;
b) al comma 2, le parole: «e di un relatore designato dalla 14ª
Commissione permanente» sono soppresse. -
All’art. 156-bis, comma 2, la parola: «sei» e’ sostituita dalla
seguente: «nove». -
All’art. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: «otto» e’ sostituita
dalla seguente: «cinque»;
b) il comma 2 e’ abrogato;
c) al comma 3, terzo periodo, la parola: «sei» e’ sostituita
dalla seguente: «nove». -
All’art. 165, il comma 2 e’ abrogato.
-
All’art. 167, comma 6, la parola: «otto» e’ sostituita dalla
seguente: «cinque».
Art. 2Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei lavori -
Agli articoli 16, 23, 29, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47,
50, 54, 55, 56, 78, 79, 80, 81, 100, 105, 127, 135, 135-bis, 140,
144, 145 e 153 sono apportate le modificazioni di cui ai commi
seguenti. -
All’art. 16, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risorse
finanziarie» sono inserite le seguenti: «, tali da garantire il
corretto funzionamento dei Gruppi medesimi» -
All’art. 23, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I membri del Parlamento europeo eletti in Italia possono
essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute
della Commissione Politiche dell’Unione europea, in relazione a
specifici provvedimenti. Possono altresi’ formulare osservazioni e
proposte con riguardo ai lavori della Commissione.
1-ter. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento
dei lavori della Commissione stessa con le attivita’ dei membri del
Parlamento europeo invitati a partecipare». -
All’art. 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 3»;
b) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Le Commissioni possono essere convocate in concomitanza con
l’Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste
votazioni, salvo che il Presidente del Senato non disponga
diversamente nell’interesse dei lavori»;
c) dopo il comma 8, e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. I Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali
possono riunirsi per stabilire orari di’ convocazione delle sedute
delle Commissioni, al fine di coordinare i rispettivi lavori ed
evitare convocazioni contestuali». -
All’art. 35, comma 2, al primo periodo, le parole da: «alla sua
approvazione finale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «, previa votazione degli articoli, alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto» e, al secondo periodo, le
parole: «nell’ipotesi prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle
seguenti: «nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-bis e 6-ter». -
All’art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal primo comma dell’art. 35» sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 dell’art. 35» e le parole: «,
con le modalita’ e nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 109» sono
soppresse;
b) il comma 2 e’ abrogato;
c) al comma 3, le parole: «l’ipotesi prevista dai commi 5 e 6»
sono sostituite dalle seguenti: «una delle ipotesi previste dai commi
5, 6, 6-bis e 6-ter». -
All’art. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal primo comma dell’art. 35» sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 dell’art. 35»;
b) al comma 2, le parole: «nell’ipotesi prevista dai commi 5 e 6»
sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi previste dai commi 5,
6, 6-bis, sesto periodo, e 6-ter; secondo periodo». -
All’art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ad eccezione
dei disegni di legge esaminati ai sensi dell’art. 126-bis, il parere
alla 5ª Commissione permanente e’ richiesto per i soli emendamenti
approvati. In assenza di tale parere, l’incarico di riferire
all’Assemblea non puo’ essere conferito al relatore prima del decorso
di quindici giorni dalla richiesta, salva la facolta’ del Presidente
del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine diverso.
Ove la 5ª Commissione deliberi di richiedere al Governo la relazione
tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli
emendamenti, di cui all’art. 76-bis, comma 3, il Governo trasmette la
relazione tecnica entro il termine di cinque giorni. La mancata
trasmissione della relazione entro tale termine non puo’ determinare
presunzioni di onerosita’ finanziaria degli emendamenti. Ove la 5ª
Commissione permanente abbia espresso parere contrario, ai sensi
dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione, o parere favorevole
condizionatamente, ai sensi dello stesso art. 81, a modificazioni
specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone
in votazione le modifiche richieste. In caso di esame in sede
redigente o deliberante, il disegno di legge e’ rimesso all’Assemblea
qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al
suddetto parere. In caso di esame in sede referente, qualora la
Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle
condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella
relazione all’Assemblea.
6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il parere
alla 1ª Commissione permanente e’ richiesto per i soli emendamenti
approvati. In caso di esame in sede redigente o deliberante, ove la
1ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere
favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente
formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le
modifiche richieste; qualora la Commissione competente non si
uniformi al suddetto parere il disegno di legge e’ rimesso
all’Assemblea. In caso di esame in sede referente, qualora la
Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle
condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella
relazione all’Assemblea»;
b) al comma 12, le parole: «al successivo art. 76-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «all’art. 76-bis». -
All’art. 41 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «non possono essere
votati se non siano stati preventivamente» sono sostituite dalla
seguente: «sono» e le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione»;
b) al comma 5, terzo periodo, le parole da: «i pareri della 1ª»
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i pareri
della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione permanente si applicano le
disposizioni dei commi 5, 6, 6-bis e 6-ter dell’art. 40». -
All’art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ abrogato;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Alle questioni pregiudiziali e sospensive si applicano le
disposizioni del comma 3 dell’art. 43»;
c) al comma 4, le parole: «Dopo l’esame dei singoli articoli»
sono sostituite dalle seguenti: «Al termine della discussione,»;
d) al comma 5, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Sono
ammesse le sole dichiarazioni di voto finali». -
All’art. 43, il comma 3-bis e’ abrogato.
-
All’art. 44, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «precedente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «la votazione degli
articoli» sono sostituite dalle seguenti: «l’esame»;
b) il secondo periodo e’ soppresso. -
All’art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «assegnati» sono inserite le
seguenti: «e alle materie di loro competenza»;
b) al comma 1-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
seguito dell’audizione si puo’ aprire un dibattito a se’ stante»;
c) alla rubrica, le parole: «e affari assegnati alle» sono
sostituite dalle seguenti: «, affari assegnati e materie di
competenza delle». -
All’art. 50, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:
«3. Su materie per le quali non debba riferire all’Assemblea o
per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato
ai sensi del comma 2, ciascuna Commissione puo’ comunque votare, su
proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare,
risoluzioni dirette a definire indirizzi su specifici argomenti di
propria competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede di
Commissioni riunite.
3-bis. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui al
presente articolo e’ ammessa la votazione per parti separate.
3-ter. Le risoluzioni di cui al presente articolo, quando ne
faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione,
sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente
del Senato affinche’ le sottoponga alla votazione dell’Assemblea». -
L’art. 54 e’ abrogato.
-
All’art. 55, comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari puo’
fissare il termine decorso il quale i disegni di legge iscritti nel
calendario sono posti in votazione, nel testo presentato o trasmesso
al Senato ovvero approvato dalla Commissione. Ove il provvedimento
sia discusso in Assemblea ai sensi dell’art. 44, comma 3, gli
emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in
votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari e’ sempre sottoposto ad una successiva
deliberazione dell’Assemblea, con votazione a scrutinio nominale
simultaneo. La procedura di cui al secondo, al terzo e al quarto
periodo non puo’ essere richiesta per i disegni di legge di cui agli
articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione». -
All’art. 56, comma 2, le parole: «o sulla base dello schema»
sono soppresse. -
All’art. 78, il comma 6 e’ abrogato.
-
All’art. 79, comma 2, al primo periodo, le parole: «al comma
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e, al
secondo periodo, le parole: «o schema» sono soppresse. -
All’art. 80, comma 1, le parole: «o schema» sono soppresse.
-
All’art. 81, comma 3, le parole: «o nello schema» sono
soppresse. -
All’art. 100 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Il Presidente puo’ consentire, quando se ne manifesti
l’opportunita’, la presentazione di emendamenti oltre il termine di
cui al comma 3, purche’ sottoscritti da almeno cinque Senatori»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «due commi precedenti»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 5». -
All’art. 105, comma 1, il terzo periodo e’ sostituito dai
seguenti: «A conclusione delle comunicazioni del Governo ciascun
Senatore puo’ presentare una proposta di risoluzione, che e’ votata
al termine della discussione, secondo l’ordine di presentazione.
Tuttavia, qualora il Governo dichiari di accettare una o piu’
proposte di risoluzione presentate, a fronte di piu’ proposte si vota
per prima quella o quelle accettate dal Governo e successivamente
sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate per le parti
non precluse o assorbite, ovvero in ordine di presentazione». -
All’art. 127, comma 2, le parole: «purche’ siano sottoscritti
da otto Senatori» sono soppresse. -
All’art. 135, comma 8, le parole: «al comma precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 7» e le parole: «o nello schema»
sono soppresse. -
All’art. 135-bis, il comma 8-bis e’ sostituito dal seguente:
«8-bis. In caso di proposte di diniego dell’autorizzazione, i
Senatori possono votare per tutta la durata della seduta mediante
votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, in caso di
sospensione, dichiarando il voto ai Segretari. Nel corso di eventuali
sospensioni i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la
vigilanza dei Segretari». -
All’art. 140 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. E’ possibile presentare petizioni in formato elettronico.
Il Consiglio di Presidenza stabilisce forme e modalita’ della
presentazione». -
All’art. 144, comma 6, le parole: «comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 3-ter». -
All’art. 144-ter, comma 3, ultimo periodo, le parole: «comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-ter». -
All’art. 145, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Alle interrogazioni che riguardano l’operato e
l’attivita’ delle Autorita’ indipendenti, nel rispetto dell’autonomia
delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei ministri o il
Ministro competente per materia». -
All’art. 153, comma 2, le parole: «il Presidente, d’intesa con
l’interrogante, dispone, dandone comunicazione all’Assemblea, che
l’interrogazione venga iscritta» sono sostituite dalle seguenti:
«questa e’ iscritta».
Art. 3Istituzione del Comitato per la legislazione -
Nel capo V, dopo l’art. 20 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 20-bis (Comitato per la legislazione). - 1. Il Comitato per
la legislazione e’ composto da otto Senatori, scelti dal Presidente
del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della
maggioranza e dell’opposizione. -
Il Comitato e’ presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti,
per la durata di un anno ciascuno. -
Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi
dall’Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante. Le
Commissioni possono sempre deliberare di richiedere il parere del
Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo. -
Il parere del Comitato e’ espresso in tempo utile per la
conclusione dell’esame, e comunque non oltre cinque giorni dalla
trasmissione del testo. All’esame presso il Comitato partecipano il
relatore incaricato dalla Commissione competente e il rappresentante
del Governo. -
Il Comitato si esprime sulla valutazione d’impatto e sulla
qualita’ dei testi, con riguardo alla loro omogeneita’, alla
semplicita’, chiarezza e proprieta’ della loro formulazione, nonche’
all’efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della
legislazione vigente. Su richiesta di uno o piu’ membri del Comitato
che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere da’ conto di
esse e delle loro motivazioni. -
Qualora le Commissioni che procedono in sede deliberante non
intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni
contenute nel parere del Comitato, si applicano le disposizioni degli
articoli 35, comma 2, e 40, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter. Per i disegni
di legge discussi in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza
puo’ ammettere la presentazione di emendamenti strettamente volti ad
adeguare il testo in discussione alle condizioni contenute nel parere
del Comitato. -
Le Commissioni possono deliberare di trasmettere al Comitato i
disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o
disposizioni volte a trasferire alla potesta’ regolamentare del
Governo o di altri soggetti materie gia’ disciplinate con legge. Il
Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6. -
Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge, sui quali esprime entro cinque giorni il proprio
parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione
delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole
sulla specificita’ e omogeneita’ e sui limiti di contenuto dei
decreti-legge, previste dalla legislazione vigente». -
Alla rubrica del capo V, le parole: «e della Commissione» sono
sostituite dalle seguenti: «, della Commissione» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e del Comitato per la legislazione».
Art. 4
Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province
autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione
parlamentare per le questioni regionali
-
Dopo l’art. 138 e’ inserito il seguente:
«Art. 138-bis (Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della
Commissione parlamentare per le questioni regionali). - 1. La
Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel rispetto di
quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, puo’ invitare i
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa, in
relazione a specifici provvedimenti Tali rappresentanti possono
altresi’ formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori
della Commissione. -
La disposizione di cui al comma 1 e’ sempre applicabile quando
il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni
regionali e’ un Senatore».
Art. 5Disposizioni per incentivare la digitalizzazione degli atti parlamentari -
Al fine di incentivare i processi di digitalizzazione e
dematerializzazione, la stampa e la distribuzione degli atti
parlamentari, ove previste dal Regolamento, sono sostituite
prevalentemente dalla pubblicazione in formato digitale. -
Per le finalita’ di cui al comma 1 il Consiglio di Presidenza
definisce gli atti per i quali sono disposte la stampa e la
distribuzione.
Art. 6Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei Senatori e dei Gruppi parlamentari -
Il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri che i Gruppi
parlamentari e i Senatori devono adottare nella regolamentazione dei
rapporti di lavoro di loro competenza.
Art. 7Disposizione finale -
Al fine di disincentivare i trasferimenti ad altro Gruppo
parlamentare, tenuto conto della specificita’ dei Gruppi costituiti
ai sensi dell’art. 14, il Consiglio di Presidenza stabilisce la
riduzione del 50 per cento del contributo proporzionale, determinato
ai sensi dell’art. 16, comma 1, primo periodo, del Regolamento, nei
confronti del Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte,
attribuendo il 30 per cento del contributo proporzionale iniziale al
Gruppo di destinazione. I risparmi di spesa sono destinati al
bilancio del Senato. Qualora il Senatore non si iscriva ad alcun
Gruppo parlamentare, i risparmi di spesa sono destinati al bilancio
del Senato.
Art. 8Disposizione finale -
A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti
modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri
interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari
riferiti agli articoli oggetto della presente riforma.
Art. 9Entrata in vigore -
Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrano in vigore a decorrere dalla XIX legislatura.
Roma, 27 luglio 2022
Il Presidente: Alberti Casellati