Riforma del regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari

SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERA 27 luglio 2022
Riforma del regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari.
(22A04560)
(GU n.182 del 5-8-2022)

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Il Senato della Repubblica, il 27 luglio 2022, ha adottato, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti deliberazioni:
Art. 1

               Disposizioni per l'adeguamento 
           alla riduzione del numero dei Senatori 
  1. Agli articoli 5, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 34, 40, 41, 55,
    56, 78, 81, 99, 102-bis, 105, 107, 109, 113, 116, 135-bis, 135-ter,
    142, 143, 144, 144-bis, 144-ter, 156-bis, 157, 165 e 167 sono
    apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.

  2. All’art. 5, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.

  3. All’art. 13, comma 1-bis, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «I componenti del
    Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo
    parlamentare di appartenenza decadono dall’incarico»;
    b) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
    cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato».

  4. L’art. 14 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 14 (Composizione dei Gruppi parlamentari). - 1. Tutti i
    Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di
    diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro
    legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono
    considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che
    si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo
    misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni
    abbiano aderito ad un altro Gruppo gia’ costituito, ad eccezione del
    Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso.
    E’ tuttavia consentita entro il termine di tre giorni l’adesione ad
    una componente politica in seno al Gruppo misto, previa deliberazione
    favorevole degli appartenenti a tale componente e acquisita
    l’autorizzazione del legale rappresentante del corrispondente partito
    o movimento politico. Ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo sono
    garantiti proporzionati tempi di intervento stabiliti dalla
    Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell’art.
    55, comma 5.

  5. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore e’ tenuto ad
    indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far
    parte.

  6. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della
    legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre
    giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo
    parlamentare intendono aderire.

  7. Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo
    costituito ai sensi del comma 8, dev’essere composto da almeno sei
    Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche
    risultante dall’aggregazione di piu’ partiti o movimenti politici,
    che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati
    con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di almeno un
    Senatore. Fermi restando i requisiti di cui al primo periodo e fatto
    salvo quanto previsto dal terzo periodo, in caso di aggregazione di
    piu’ partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno
    presentato, anche contenente piu’ di un simbolo, possono essere
    costituiti un solo Gruppo o una sola componente politica in seno al
    Gruppo misto; a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo o
    della componente politica deve essere accompagnata dall’assenso del
    soggetto che ha depositato il contrassegno. Ove piu’ partiti o
    movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente
    liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a
    tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo, che rappresenta
    complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici,
    ovvero uno o piu’ Gruppi autonomi, composti da almeno sei Senatori,
    purche’ corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che
    abbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle ultime
    elezioni del Senato. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler
    appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

  8. In deroga al comma 4, e’ ammessa la costituzione di Gruppi che
    rappresentino un partito o un movimento politico che nella
    legislatura abbia presentato alle elezioni politiche o del Parlamento
    europeo propri candidati conseguendo l’elezione di propri
    rappresentanti, a condizione che tale Gruppo sia costituito da non
    meno di nove componenti e che abbia la medesima denominazione ovvero
    il medesimo contrassegno del partito o movimento politico
    rappresentato. Entro trenta giorni dalla costituzione del Gruppo, il
    Consiglio di Presidenza, integrato da un rappresentante del Gruppo
    medesimo, stabilisce l’importo del contributo di cui all’art. 16,
    comma 1, nel rispetto delle specifiche esigenze di tale Gruppo.

  9. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al
    Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad
    esso, purche’ coloro che intendono aderirvi rappresentino un partito
    o movimento politico, anche risultante dall’aggregazione di piu’
    partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime
    elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno,
    conseguendo l’elezione di almeno un Senatore. E’ altresi’ consentita
    la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, che
    rappresentino un partito o un movimento politico che nella
    legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del
    Parlamento europeo propri candidati conseguendo l’elezione di propri
    rappresentanti.

  10. Nei casi previsti al comma 5 e al comma 6, secondo periodo, i
    Senatori che intendono costituire un Gruppo parlamentare o una
    componente politica in seno al Gruppo misto devono trasmettere al
    Presidente del Senato una dichiarazione di riconoscimento da parte
    del partito o movimento politico che intendono rappresentare.

  11. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute
    dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze,
    e i Senatori eletti nelle regioni di cui all’art. 116, primo comma,
    della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze
    linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno quattro
    iscritti.

  12. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito ai
    sensi dei commi precedenti si riducano nel corso della legislatura ad
    un numero inferiore a quello stabilito, ovvero qualora vengano meno i
    requisiti di cui al comma 5 o al comma 7, il Gruppo e’ dichiarato
    sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni
    dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi,
    vengono iscritti al Gruppo misto».

  13. All’art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, al primo periodo, le parole: «ai sensi del primo
    comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1» e dopo
    il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Ciascun Gruppo nomina o
    revoca un Senatore Tesoriere. Il regolamento di ciascun Gruppo puo’
    prevedere l’attribuzione al Tesoriere della rappresentanza legale del
    Gruppo stesso.»;
    b) al comma 3, le parole: «Salvo il caso previsto all’art. 14,
    commi 4, penultimo periodo, e 5» sono sostituite dalle seguenti:
    «Salvi i casi previsti all’art. 14, commi 4, penultimo periodo, 5 e
    8».

  14. All’art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
    componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale
    apparteneva al momento della nomina decade dall’incarico. In tal caso
    il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.»;
    b) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle
    riunioni della Giunta, convocata ai sensi dell’art. 167, possono
    partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi
    parlamentari che non abbiano propri componenti in seno alla Giunta
    stessa, o un loro delegato.»;
    c) dopo il comma 3-bis e’ aggiunto il seguente:
    «3-ter. Il Presidente del Senato, d’intesa con il Presidente
    della Camera dei deputati, puo’ disporre la convocazione della Giunta
    per il Regolamento in seduta congiunta con l’omologo organismo della
    Camera dei deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e
    prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il
    buon andamento dei lavori parlamentari».

  15. All’art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
    «1. La Giunta delle elezioni e delle immunita’ parlamentari e’
    composta di diciannove Senatori, in modo che sia rispecchiata, per
    quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i
    Gruppi parlamentari, ed e’ presieduta da un Senatore che la Giunta
    elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Il
    requisito dell’appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere
    per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza
    dalla carica stessa. Il componente della Giunta che cessa di far
    parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade
    dall’incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a
    sostituirlo»;
    b) il comma 2 e’ abrogato.

  16. All’art. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, la parola: «quattordici» e’ sostituita dalla
    seguente: «dieci»;
    b) al comma 3:

    1. al primo periodo, le parole: «prevista nel primo comma» sono
      sostituite dalle seguenti: «prevista al comma 1» e le parole: «sia
      rispecchiata» sono sostituite dalle seguenti: «siano rispecchiati»;
    2. e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente
      del Senato assegna alle diverse Commissioni permanenti i Senatori che
      non risultano iscritti ad alcun Gruppo parlamentare, nel rispetto del
      rapporto tra maggioranza e opposizione».
  17. L’art. 22 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 22 (Commissioni permanenti - Competenze). - 1. Le
    Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna
    indicate:
    1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del
    Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato e della
    pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione;
    2ª - Giustizia;
    3ª - Affari esteri e difesa;
    4ª - Politiche dell’Unione europea;
    5ª - Programmazione economica, bilancio;
    6ª - Finanze e tesoro;
    7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
    ricerca scientifica, spettacolo e sport;
    8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
    comunicazioni, innovazione tecnologica;
    9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
    agroalimentare;
    10ª - Affari sociali, sanita’, lavoro pubblico e privato,
    previdenza sociale».

  18. All’art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3-bis, le parole: «entrano a far parte di un Gruppo
    diverso da quello» sono sostituite dalle seguenti: «cessano di far
    parte del Gruppo»;
    b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica con
    riferimento a tutti gli organi collegiali del Senato, tranne quelli
    presieduti dal Presidente del Senato».

  19. All’art. 34, comma 3, le parole: 14ª Commissione» sono
    sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».

  20. All’art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al Comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
    seguenti: «4ª Commissione»;
    b) al comma 6, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
    seguenti: «4ª Commissione»;
    c) al comma 10, le parole: «delle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e
    14ª» sono sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni permanenti
    1ª, 4ª e 5ª».

  21. All’art. 41, comma 1, al secondo periodo, le parole: «di tre e
    di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «di due e di tre» e, al
    terzo periodo, la parola: «otto» e’ sostituita dalla seguente:
    «cinque».

  22. All’art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «da riservare a
    ciascun Gruppo» sono inserite le seguenti: «e ai Senatori non
    iscritti ad alcun Gruppo»;
    b) al comma 7, primo periodo, la parola: «otto» e’ sostituita
    dalla seguente: «cinque».

  23. All’art. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «salvo i casi» sono sostituite dalle
    seguenti: «salvi i casi»;
    b) ai commi 3 e 4, la parola: «otto», ovunque ricorre, e’
    sostituita dalla seguente: «cinque».

  24. All’art. 78, comma 3, al primo periodo, la parola: «dieci» e’
    sostituita dalla seguente: «sette» e, al secondo periodo, dopo le
    parole: «La Presidenza puo’» e’ inserita la seguente: «altresi’».

  25. All’art. 81, comma 1, la parola: «venti» e’ sostituita dalla
    seguente: «dodici».

  26. All’art. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, le parole: «al comma precedente» sono sostituite
    dalle seguenti: «al comma 1» e la parola: «otto» e’ sostituita dalla
    seguente: «cinque»;
    b) al comma 3, primo periodo, la parola: «otto» e’ sostituita
    dalla seguente: «cinque»;
    c) al comma 4, le parole: «del comma precedente» sono sostituite
    dalle seguenti: «del comma 3».

  27. All’art. 102-bis, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici»
    e’ sostituita dalla seguente: «dieci».

  28. All’art. 105, comma 1, primo periodo, la parola: «otto» e’
    sostituita dalla seguente: «cinque».

  29. All’art. 107, comma 2, la parola: «dodici» e’ sostituita dalla
    seguente: «sette».

  30. All’art. 109, comma 2-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente
    periodo: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
    stabilisce i tempi per le dichiarazioni di voto dei Senatori non
    iscritti ad alcun Gruppo».

  31. All’art. 113, comma 2, al secondo periodo, la parola:
    «quindici» e’ sostituita dalla seguente: «dieci» e, al quarto
    periodo, la parola: «venti» e’ sostituita dalla seguente: «dodici».

  32. All’art. 116, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici» e’
    sostituita dalla seguente: «dieci».

  33. All’art. 135-bis, comma 7, la parola: «venti» e’ sostituita
    dalla seguente: «dodici».

  34. All’art. 135-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: «L’Assemblea» sono inserite le
    seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data della loro
    trasmissione,»;
    b) al comma 2, la parola: «venti» e’ sostituita dalla seguente:
    «dodici»;
    c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
    «2-bis. E’ ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni
    di minoranza».

  35. All’art. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «otto Senatori, la 14ª Commissione»
    sono sostituite dalle seguenti: «cinque Senatori, la 4ª Commissione»;
    b) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
    seguenti: «4ª Commissione».

  36. All’art. 143 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
    seguenti: «4ª Commissione»;
    b) al comma 2, le parole: «al comma precedente» sono sostituite
    dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «14ª Commissione» sono
    sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;
    c) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
    seguenti: «4ª Commissione».

  37. All’art. 144, le parole: «14ª Commissione», ovunque ricorrono,
    sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».

  38. All’art. 144-bis, le parole: «14ª Commissione», ovunque
    ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».

  39. All’art. 144-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
    seguenti: «4ª Commissione»;
    b) al comma 2, le parole: «e di un relatore designato dalla 14ª
    Commissione permanente» sono soppresse.

  40. All’art. 156-bis, comma 2, la parola: «sei» e’ sostituita dalla
    seguente: «nove».

  41. All’art. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, la parola: «otto» e’ sostituita
    dalla seguente: «cinque»;
    b) il comma 2 e’ abrogato;
    c) al comma 3, terzo periodo, la parola: «sei» e’ sostituita
    dalla seguente: «nove».

  42. All’art. 165, il comma 2 e’ abrogato.

  43. All’art. 167, comma 6, la parola: «otto» e’ sostituita dalla
    seguente: «cinque».
    Art. 2

           Disposizioni per la semplificazione 
            e la razionalizzazione dei lavori 
    
  44. Agli articoli 16, 23, 29, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47,
    50, 54, 55, 56, 78, 79, 80, 81, 100, 105, 127, 135, 135-bis, 140,
    144, 145 e 153 sono apportate le modificazioni di cui ai commi
    seguenti.

  45. All’art. 16, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risorse
    finanziarie» sono inserite le seguenti: «, tali da garantire il
    corretto funzionamento dei Gruppi medesimi»

  46. All’art. 23, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. I membri del Parlamento europeo eletti in Italia possono
    essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute
    della Commissione Politiche dell’Unione europea, in relazione a
    specifici provvedimenti. Possono altresi’ formulare osservazioni e
    proposte con riguardo ai lavori della Commissione.
    1-ter. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento
    dei lavori della Commissione stessa con le attivita’ dei membri del
    Parlamento europeo invitati a partecipare».

  47. All’art. 29 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite
    dalle seguenti: «dal comma 3»;
    b) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
    «8. Le Commissioni possono essere convocate in concomitanza con
    l’Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste
    votazioni, salvo che il Presidente del Senato non disponga
    diversamente nell’interesse dei lavori»;
    c) dopo il comma 8, e’ aggiunto il seguente:
    «8-bis. I Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali
    possono riunirsi per stabilire orari di’ convocazione delle sedute
    delle Commissioni, al fine di coordinare i rispettivi lavori ed
    evitare convocazioni contestuali».

  48. All’art. 35, comma 2, al primo periodo, le parole da: «alla sua
    approvazione finale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
    seguenti: «, previa votazione degli articoli, alla sua approvazione
    finale con sole dichiarazioni di voto» e, al secondo periodo, le
    parole: «nell’ipotesi prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle
    seguenti: «nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-bis e 6-ter».

  49. All’art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «dal primo comma dell’art. 35» sono
    sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 dell’art. 35» e le parole: «,
    con le modalita’ e nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 109» sono
    soppresse;
    b) il comma 2 e’ abrogato;
    c) al comma 3, le parole: «l’ipotesi prevista dai commi 5 e 6»
    sono sostituite dalle seguenti: «una delle ipotesi previste dai commi
    5, 6, 6-bis e 6-ter».

  50. All’art. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «dal primo comma dell’art. 35» sono
    sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 dell’art. 35»;
    b) al comma 2, le parole: «nell’ipotesi prevista dai commi 5 e 6»
    sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi previste dai commi 5,
    6, 6-bis, sesto periodo, e 6-ter; secondo periodo».

  51. All’art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
    6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ad eccezione
    dei disegni di legge esaminati ai sensi dell’art. 126-bis, il parere
    alla 5ª Commissione permanente e’ richiesto per i soli emendamenti
    approvati. In assenza di tale parere, l’incarico di riferire
    all’Assemblea non puo’ essere conferito al relatore prima del decorso
    di quindici giorni dalla richiesta, salva la facolta’ del Presidente
    del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine diverso.
    Ove la 5ª Commissione deliberi di richiedere al Governo la relazione
    tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli
    emendamenti, di cui all’art. 76-bis, comma 3, il Governo trasmette la
    relazione tecnica entro il termine di cinque giorni. La mancata
    trasmissione della relazione entro tale termine non puo’ determinare
    presunzioni di onerosita’ finanziaria degli emendamenti. Ove la 5ª
    Commissione permanente abbia espresso parere contrario, ai sensi
    dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione, o parere favorevole
    condizionatamente, ai sensi dello stesso art. 81, a modificazioni
    specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone
    in votazione le modifiche richieste. In caso di esame in sede
    redigente o deliberante, il disegno di legge e’ rimesso all’Assemblea
    qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al
    suddetto parere. In caso di esame in sede referente, qualora la
    Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle
    condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella
    relazione all’Assemblea.
    6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il parere
    alla 1ª Commissione permanente e’ richiesto per i soli emendamenti
    approvati. In caso di esame in sede redigente o deliberante, ove la
    1ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere
    favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente
    formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le
    modifiche richieste; qualora la Commissione competente non si
    uniformi al suddetto parere il disegno di legge e’ rimesso
    all’Assemblea. In caso di esame in sede referente, qualora la
    Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle
    condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella
    relazione all’Assemblea»;
    b) al comma 12, le parole: «al successivo art. 76-bis» sono
    sostituite dalle seguenti: «all’art. 76-bis».

  52. All’art. 41 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, primo periodo, le parole: «non possono essere
    votati se non siano stati preventivamente» sono sostituite dalla
    seguente: «sono» e le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
    seguenti: «4ª Commissione»;
    b) al comma 5, terzo periodo, le parole da: «i pareri della 1ª»
    fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i pareri
    della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione permanente si applicano le
    disposizioni dei commi 5, 6, 6-bis e 6-ter dell’art. 40».

  53. All’art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e’ abrogato;
    b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    «3. Alle questioni pregiudiziali e sospensive si applicano le
    disposizioni del comma 3 dell’art. 43»;
    c) al comma 4, le parole: «Dopo l’esame dei singoli articoli»
    sono sostituite dalle seguenti: «Al termine della discussione,»;
    d) al comma 5, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Sono
    ammesse le sole dichiarazioni di voto finali».

  54. All’art. 43, il comma 3-bis e’ abrogato.

  55. All’art. 44, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: «precedente comma» sono
    sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «la votazione degli
    articoli» sono sostituite dalle seguenti: «l’esame»;
    b) il secondo periodo e’ soppresso.

  56. All’art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo la parola: «assegnati» sono inserite le
    seguenti: «e alle materie di loro competenza»;
    b) al comma 1-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
    seguito dell’audizione si puo’ aprire un dibattito a se’ stante»;
    c) alla rubrica, le parole: «e affari assegnati alle» sono
    sostituite dalle seguenti: «, affari assegnati e materie di
    competenza delle».

  57. All’art. 50, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:
    «3. Su materie per le quali non debba riferire all’Assemblea o
    per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato
    ai sensi del comma 2, ciascuna Commissione puo’ comunque votare, su
    proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare,
    risoluzioni dirette a definire indirizzi su specifici argomenti di
    propria competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede di
    Commissioni riunite.
    3-bis. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui al
    presente articolo e’ ammessa la votazione per parti separate.
    3-ter. Le risoluzioni di cui al presente articolo, quando ne
    faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione,
    sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente
    del Senato affinche’ le sottoponga alla votazione dell’Assemblea».

  58. L’art. 54 e’ abrogato.

  59. All’art. 55, comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i
    seguenti: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari puo’
    fissare il termine decorso il quale i disegni di legge iscritti nel
    calendario sono posti in votazione, nel testo presentato o trasmesso
    al Senato ovvero approvato dalla Commissione. Ove il provvedimento
    sia discusso in Assemblea ai sensi dell’art. 44, comma 3, gli
    emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in
    votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei
    Gruppi parlamentari e’ sempre sottoposto ad una successiva
    deliberazione dell’Assemblea, con votazione a scrutinio nominale
    simultaneo. La procedura di cui al secondo, al terzo e al quarto
    periodo non puo’ essere richiesta per i disegni di legge di cui agli
    articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione».

  60. All’art. 56, comma 2, le parole: «o sulla base dello schema»
    sono soppresse.

  61. All’art. 78, il comma 6 e’ abrogato.

  62. All’art. 79, comma 2, al primo periodo, le parole: «al comma
    precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e, al
    secondo periodo, le parole: «o schema» sono soppresse.

  63. All’art. 80, comma 1, le parole: «o schema» sono soppresse.

  64. All’art. 81, comma 3, le parole: «o nello schema» sono
    soppresse.

  65. All’art. 100 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
    «5. Il Presidente puo’ consentire, quando se ne manifesti
    l’opportunita’, la presentazione di emendamenti oltre il termine di
    cui al comma 3, purche’ sottoscritti da almeno cinque Senatori»;
    b) al comma 6, primo periodo, le parole: «due commi precedenti»
    sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 5».

  66. All’art. 105, comma 1, il terzo periodo e’ sostituito dai
    seguenti: «A conclusione delle comunicazioni del Governo ciascun
    Senatore puo’ presentare una proposta di risoluzione, che e’ votata
    al termine della discussione, secondo l’ordine di presentazione.
    Tuttavia, qualora il Governo dichiari di accettare una o piu’
    proposte di risoluzione presentate, a fronte di piu’ proposte si vota
    per prima quella o quelle accettate dal Governo e successivamente
    sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate per le parti
    non precluse o assorbite, ovvero in ordine di presentazione».

  67. All’art. 127, comma 2, le parole: «purche’ siano sottoscritti
    da otto Senatori» sono soppresse.

  68. All’art. 135, comma 8, le parole: «al comma precedente» sono
    sostituite dalle seguenti: «al comma 7» e le parole: «o nello schema»
    sono soppresse.

  69. All’art. 135-bis, il comma 8-bis e’ sostituito dal seguente:
    «8-bis. In caso di proposte di diniego dell’autorizzazione, i
    Senatori possono votare per tutta la durata della seduta mediante
    votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, in caso di
    sospensione, dichiarando il voto ai Segretari. Nel corso di eventuali
    sospensioni i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la
    vigilanza dei Segretari».

  70. All’art. 140 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «2-bis. E’ possibile presentare petizioni in formato elettronico.
    Il Consiglio di Presidenza stabilisce forme e modalita’ della
    presentazione».

  71. All’art. 144, comma 6, le parole: «comma 3» sono sostituite
    dalle seguenti: «comma 3-ter».

  72. All’art. 144-ter, comma 3, ultimo periodo, le parole: «comma 3»
    sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-ter».

  73. All’art. 145, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Alle interrogazioni che riguardano l’operato e
    l’attivita’ delle Autorita’ indipendenti, nel rispetto dell’autonomia
    delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei ministri o il
    Ministro competente per materia».

  74. All’art. 153, comma 2, le parole: «il Presidente, d’intesa con
    l’interrogante, dispone, dandone comunicazione all’Assemblea, che
    l’interrogazione venga iscritta» sono sostituite dalle seguenti:
    «questa e’ iscritta».
    Art. 3

      Istituzione del Comitato per la legislazione 
    
  75. Nel capo V, dopo l’art. 20 e’ aggiunto il seguente:
    «Art. 20-bis (Comitato per la legislazione). - 1. Il Comitato per
    la legislazione e’ composto da otto Senatori, scelti dal Presidente
    del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della
    maggioranza e dell’opposizione.

  76. Il Comitato e’ presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti,
    per la durata di un anno ciascuno.

  77. Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi
    dall’Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante. Le
    Commissioni possono sempre deliberare di richiedere il parere del
    Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo.

  78. Il parere del Comitato e’ espresso in tempo utile per la
    conclusione dell’esame, e comunque non oltre cinque giorni dalla
    trasmissione del testo. All’esame presso il Comitato partecipano il
    relatore incaricato dalla Commissione competente e il rappresentante
    del Governo.

  79. Il Comitato si esprime sulla valutazione d’impatto e sulla
    qualita’ dei testi, con riguardo alla loro omogeneita’, alla
    semplicita’, chiarezza e proprieta’ della loro formulazione, nonche’
    all’efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della
    legislazione vigente. Su richiesta di uno o piu’ membri del Comitato
    che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere da’ conto di
    esse e delle loro motivazioni.

  80. Qualora le Commissioni che procedono in sede deliberante non
    intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni
    contenute nel parere del Comitato, si applicano le disposizioni degli
    articoli 35, comma 2, e 40, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter. Per i disegni
    di legge discussi in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza
    puo’ ammettere la presentazione di emendamenti strettamente volti ad
    adeguare il testo in discussione alle condizioni contenute nel parere
    del Comitato.

  81. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere al Comitato i
    disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o
    disposizioni volte a trasferire alla potesta’ regolamentare del
    Governo o di altri soggetti materie gia’ disciplinate con legge. Il
    Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6.

  82. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei
    decreti-legge, sui quali esprime entro cinque giorni il proprio
    parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione
    delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole
    sulla specificita’ e omogeneita’ e sui limiti di contenuto dei
    decreti-legge, previste dalla legislazione vigente».

  83. Alla rubrica del capo V, le parole: «e della Commissione» sono
    sostituite dalle seguenti: «, della Commissione» e sono aggiunte, in
    fine, le seguenti parole: «e del Comitato per la legislazione».
    Art. 4

Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province
autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione
parlamentare per le questioni regionali

  1. Dopo l’art. 138 e’ inserito il seguente:
    «Art. 138-bis (Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni,
    delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della
    Commissione parlamentare per le questioni regionali). - 1. La
    Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel rispetto di
    quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, puo’ invitare i
    rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
    locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa, in
    relazione a specifici provvedimenti Tali rappresentanti possono
    altresi’ formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori
    della Commissione.

  2. La disposizione di cui al comma 1 e’ sempre applicabile quando
    il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni
    regionali e’ un Senatore».
    Art. 5

     Disposizioni per incentivare la digitalizzazione 
                  degli atti parlamentari 
    
  3. Al fine di incentivare i processi di digitalizzazione e
    dematerializzazione, la stampa e la distribuzione degli atti
    parlamentari, ove previste dal Regolamento, sono sostituite
    prevalentemente dalla pubblicazione in formato digitale.

  4. Per le finalita’ di cui al comma 1 il Consiglio di Presidenza
    definisce gli atti per i quali sono disposte la stampa e la
    distribuzione.
    Art. 6

     Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti 
     di lavoro dei Senatori e dei Gruppi parlamentari 
    
  5. Il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri che i Gruppi
    parlamentari e i Senatori devono adottare nella regolamentazione dei
    rapporti di lavoro di loro competenza.
    Art. 7

                    Disposizione finale 
    
  6. Al fine di disincentivare i trasferimenti ad altro Gruppo
    parlamentare, tenuto conto della specificita’ dei Gruppi costituiti
    ai sensi dell’art. 14, il Consiglio di Presidenza stabilisce la
    riduzione del 50 per cento del contributo proporzionale, determinato
    ai sensi dell’art. 16, comma 1, primo periodo, del Regolamento, nei
    confronti del Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte,
    attribuendo il 30 per cento del contributo proporzionale iniziale al
    Gruppo di destinazione. I risparmi di spesa sono destinati al
    bilancio del Senato. Qualora il Senatore non si iscriva ad alcun
    Gruppo parlamentare, i risparmi di spesa sono destinati al bilancio
    del Senato.
    Art. 8

                    Disposizione finale 
    
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti
    modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri
    interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari
    riferiti agli articoli oggetto della presente riforma.
    Art. 9

                     Entrata in vigore 
    
  8. Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono
    pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
    entrano in vigore a decorrere dalla XIX legislatura.

Roma, 27 luglio 2022 

                                 Il Presidente: Alberti Casellati