Riforma dell'art. 659 de c.p

Buongiorno.
Premesso che il primo comma dell’art. 659 c.p. così recita: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309” .
Com’è noto il D.L.vo 150/2022 (rifoma Cartabia), ha modificato l’articolo in oggetto prevedendo dal 30.12.2022, che nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Considerando che tra i sinomini della parola “ritrovi” vi è anche quello di locale, qual’è la portata di questa modifica in ambito degli abusi commessi da un p.e. nello svolgere attività musicale all’esterno del locale sia dal vivo con DJ o band sia con strumenti musicali e sia per ciò che concerne il rumore antropico degli avventori?
In sostanza, con tale riforma, un bar che disturba sia per la musica che per gli avventori va denunciato o querelato?
Grazie per le risposte

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Ecco l’approfondimento

Prima di arrivare al problema che poni, vedi le tante sentenze che hanno cercato di definire gli ambiti di applicabilità della sanzione amministrativa ex art. 10 della legge 447/95 e le contravvenzioni dei primi due commi dell’art. 659 CP.

Una buona sintesi la trovi qua:

La questione è sempre la stessa a prescindere dall’inserimento del terzo comma

Aggiungo, sempre a uso di tutti i lettori, una sintesi in materia di denuncia e querela:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_16.page


Sulla tua domanda rispondo dicendo che questa sentenza : Il gestore del bar è responsabile degli schiamazzi dei clienti anche ora arriverebbe con la denuncia. Vediamo, poi, gli sviluppi. Per arrivare al consolidamento degli indirizzi giurisprudenziali prima della riforma ci sono voluti molti anni…

Ma scusatemi, seppur non di un delitto trattiamo comunque di un reato alla persona che ha gravi implicazioni sulla qualità di vita e salute delle vittime, per non parlare delle implicazioni sociali. Lo ripeto e lo ripeterò sempre, non possiamo dimenticare che l’inquinamento acustico derivante dall’abuso di strumenti musicali e non solo, ha portato le persone nella loro disperazione ad uccidere. Ma cosa fa il legislatore: anizichè inasprire le pene e le sanzioni accessorie, sottopone la procedibilità alla querela e, paradossalmnte se è lo spettacolo ad essere disturbato a procedere d’ufficio. Lasciatemolo dire ma per mè è una vergogna, vergogna e vergogna. Ciò anche in quanto sul piano delle sanzioni amministrative conosciamo benissimo come si comportano certi enti pubblici, consapevoli della loro impunità. Si dice che le immagini siano più eloquenti di una parola, perciò datemi la possibilità di inviarvi un breve video della camera da letto di una vittima dell’arroganza di certi pp.ee. e poi ditemi cosa avreste fatto voi al suo posto.

E’ un grave errore continuare a considerare la violazione di cui all’art. 659 c.p., un reato bagattellare.
Ecco cosa dice l’OMS:
é ormai certo che i danni provocati dall’inquinamento acustico alla salute sono molto
gravi, tanto è vero che l’Organizzazione mondiale della sanità, specie con riferimento al traffico, lo considera, dopo l’inquinamento atmosferico da particolato, il più rilevante problema ambientale europeo, evidenziando che la salute di circa 30 milioni di cittadini europei è attualmente messa a rischio dall’esposizione a livelli eccessivi di decibel e raccomandando il rispetto delle soglie di 65 decibel di giorno e 55 di notte.
L’esposizione a lungo termine al rumore può provocare, infatti, oltre a danni uditivi, una serie di effetti nocivi per la salute, tra cui irritabilità, disturbi del sonno, effetti deleteri (quali infarti, ictus, ipertensione) a carico del sistema cardiovascolare e metabolico, nonché compromissione delle facoltà cognitive nei bambini. Più in particolare, si stima che l’esposizione a lungo termine al rumore ambientale contribuisca a 48.000 nuovi casi di cardiopatia ischemica e a 12.000 morti premature ogni anno in Europa. Inoltre, 22 milioni di persone soffrono di forti disturbi e 6,5 milioni di disturbi cronici del sonno; e si stima che oltre 12.000 studenti soffrano di disturbi dell’apprendimento a causa del rumore prodotto dal traffico aereo. Altre che reato bagattellare!
Quando al rapporto tra art. 10 legge 447/1995 e art. 659 c.p. essendo perseguiti scopi diversi, non vedo ostacoli per l’applicazione di entrambi gli articoli quando ne ricorrono i presupposti. Perciò l’ipotesi contravvenzionale prevista dal primo comma dell’art. 659 c.p. non può essere esclusa per il solo fatto che nell’esercizio di una attività rumorosa l’agente non abbia superato i limiti di rumorosità previsti dall’art. 4 D.P.C.M. 14/11/1997. Semmai i limiti stabiliti dalla legge quadro possono certamente rilevare anche in sede penale con riferimento alla “normale tollerabilità”, ed il loro superamento “può integrare, oltre che l’illecito amministrativo…., anche la fattispecie contravvenzionale in argomento. In tale contesto registro invece una scarsa applicazione se non una totale disapplicazione (dalle mie parti) dell’art. 4 del DPR 227/2011 sanzionato dallo stesso articolo 10 della legge 447/1995. Come è noto tale articolo preclude l’avvio dell’attività rumorosa, senza aver prodotto la relazione di impatto acustico.