Rifugio alpino e centro benessere

la L.R. 8/2010 “Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche" non parla della possibilità di aprire un centro benessere nel rifugio alpino (siamo in Piemonte), mentre le altre attività recettive alberghiere disciplinate dal DPGR 4/R del 2018 si, dando dei parametri dimensionali.

è stata chiesta la possibilità di fare centro benessere in un rifugio, mi date una mano?
grazie

La legge afferma:

Sono definite rifugi alpini le strutture ubicate in luoghi idonei a costituire basi di appoggio per l’attività alpinistica, predisposte ed organizzate per fornire, mediante gestore, ospitalità, sosta, ristoro, pernottamento E SERVIZI CONNESSI, non raggiungibili in nessun periodo dell’anno attraverso strade aperte al traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviari.

Il DPGR 4R/2018 è il regolamento di attuazione della LR 13/2017

Il DPGR 1R/2011 è il regolamento di attuazione della LR 8/2010

A parere mio, non è previsto un divieto esplicito di offrire anche servizi accessori dedicati al benessere psico-fisico. Una volta che sono garantite tutte le condizioni previste dal DPGR 1R/2011, perché (se ci sono gli spazi, non offrire anche le tipiche attività connesse delle strutture ricettive? Per tutta una seri di ragioni giuridiche, in relazione alle attività economiche, è vietabile ciò che la legge individua come esplicitamente non consentito.

sono d’accordo. Pure io non ci vedo nulla di male a parte che nell’istanza c’è scritto che vogliono aprire una SPA (e non c’è l’acqua termale).
volevo cercare di capire se ci volevano mettere solo vaschette idromassaggio e saune ma da come l’hanno descritto è così. Non essendo esplicitamente disciplinato stava generando un po’ di quesiti…

la SPA è tale solo quando ci sono le acque termali/curative. Sono previste sanzionin per l’uso improprio. Per il resto perché no. Faranno una SCIA di attività estetica connessa indicando un RT