La legge afferma:
Sono definite rifugi alpini le strutture ubicate in luoghi idonei a costituire basi di appoggio per l’attività alpinistica, predisposte ed organizzate per fornire, mediante gestore, ospitalità, sosta, ristoro, pernottamento E SERVIZI CONNESSI, non raggiungibili in nessun periodo dell’anno attraverso strade aperte al traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviari.
Il DPGR 4R/2018 è il regolamento di attuazione della LR 13/2017
Il DPGR 1R/2011 è il regolamento di attuazione della LR 8/2010
A parere mio, non è previsto un divieto esplicito di offrire anche servizi accessori dedicati al benessere psico-fisico. Una volta che sono garantite tutte le condizioni previste dal DPGR 1R/2011, perché (se ci sono gli spazi, non offrire anche le tipiche attività connesse delle strutture ricettive? Per tutta una seri di ragioni giuridiche, in relazione alle attività economiche, è vietabile ciò che la legge individua come esplicitamente non consentito.