Riguardo all'acquiescenza del cittadino verso la pa

Mi chiedo si può dire solo adesso una cosa: posto che la pa deve concludere in termini ben precisi ed espressi (eventualmente residuali) i procedimenti e posto che esiste il danno da ritardo e da mero ritardo a favore del cittadino e che quest’ultimo può avere un comportamento viceversa acquiescente verso il danno da ritardo
…ebbene se è la pa a proporre al cittadino stesso la acquiescenza rispetto al ritardo, essa commette qualche illecito o comunque come si qualifica la sua posizione verso il cittadino stesso?

L’atteggiamento della pa cui voglio alludere non è nel senso di tacitare il cittadino ma ad es dopo un ritardo di 20 giorni promettere,a seguito di contestazione (quindi al 50° giorno, calcolando i 30 canonici), la prestazione immediata con l’intento di evitare il contenzioso

mi viene in mente che con il termine proprio di Acquiescenza esiste un rimedio alla patologia dell’atto amministrativo che presuppone però che soggetto attivo del tutto risulti essere il cittadino, anche con fatti concludenti.
Ciò a cui pensavo io invece presuppone l’iniziativa della Pubblica Amministrazione
Ipotizzando un ricorso all’art 11 legge 241/90 deve comunque tenersi conto che gli accordi in questione sono volti a determinare il solo contenuto discrezionale del provvedimento.
Riguardo all’atto segnato da ritardo si può dire che è viziato sotto il profilo della legittimità e quindi annullabile finché non venga automaticamente sanato dal decorso di tempo senza esperimento di rimedi a livello di giustizia.
Ma quale è il significato invece della proposta di accordarsi da parte della pa?