Mi chiedo si può dire solo adesso una cosa: posto che la pa deve concludere in termini ben precisi ed espressi (eventualmente residuali) i procedimenti e posto che esiste il danno da ritardo e da mero ritardo a favore del cittadino e che quest’ultimo può avere un comportamento viceversa acquiescente verso il danno da ritardo
…ebbene se è la pa a proporre al cittadino stesso la acquiescenza rispetto al ritardo, essa commette qualche illecito o comunque come si qualifica la sua posizione verso il cittadino stesso?
L’atteggiamento della pa cui voglio alludere non è nel senso di tacitare il cittadino ma ad es dopo un ritardo di 20 giorni promettere,a seguito di contestazione (quindi al 50° giorno, calcolando i 30 canonici), la prestazione immediata con l’intento di evitare il contenzioso