Rilascio licenza Spettacolo viaggiante(Circo)

Buona sera,
Vorrei chiedere agli esperti ed anche ad altri colleghi del Suap informazioni sul rilascio di PRIMA LICENZA PERMANENTE per un circo.
Premessa: lavoro come CFL da sei mesi e mi occupo di manifestazioni di pubblico spettacolo e spettacolo viaggiante e che per via di un mancato passaggio di consegne, sto cercando informazioni su varie procedure e di creare delle guide su cosa fare nei vari casi.
Quali sono le procedure/gli adempimenti che Il comune deve fare in caso di domanda di rilascio di prima licenza permanente per un circo.
Il circo in questione è stato acquistato ed ha già un codice identificativo, ed un’assicurazione, quindi vorrei sapere se vi sono dei particolari adempimenti e come gestite negli altri comuni questa tipologia di procedimento( nel mio non ho trovato nulla nell’archivio che possa farmi da guida ,trovo solo procedure di registrazione del codice con verbali della commissione ecc) Vi ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte e consigli.

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  • Ogni attrazione deve essere verificata prima dell’utilizzo con il pubblico. La verifica è fatta dalla CCVLPS o, per le piccole attrazioni, da un tecnico (asseverazione)

  • Esiste un elenco delle attrazioni approvato dal Ministero competente che viene periodicamente aggiornato. Nell’elenco sono inserite le tipologie delle attrazioni alle quali tutte quelle in commercio si uniformano (autoscontro; tagadà; ruota panoramica; circo; ecc.).

  • Ogni attrazione, dopo essere stata verificata, ottiene un codice che deve essere apposto sulla stessa in modo inamovibile. Il comune registrante/verificante mantiene gli atti di quella registrazione, e sempre a quel comune occorre rivolgersi per la voltura del codice quando un’attrazione passa da un esercente ad un altro.

  • L’esercente deve essere dotato di autorizzazione ex art. 69 TULPS per l’esercizio dell’attività. È un’autorizzazione che in genere è rilasciata dal comune della sede legale. In calce all’autorizzazione sono inseriti i dati di ogni attrazione nel possesso dell’esercente (codice identificativo). Il titolo abilita all’esercizio dell’attività in generale. IL come si interfaccia con i comuni registranti le attrazioni ver verificare che siano nel possesso del richiedente.

  • Spesso emergono problemi procedurali per la sovrapposizione di procedure verso i comuni registranti le attrazioni e verso il comune competente sulla licenza. Quando l’esercente acquista un’attrazione già registrata, deve farla annotare nella licenza al comune competente e deve ottenere la voltura dal comune registrante (a volte si creano corto circuiti).

  • Ogni volta che un esercente monta un’attrazione deve presentare una dichiarazione di corretto montaggio (l’esercente stesso, se ha determinati requisiti, oppure un tecnico).

  • Il comune rilascia ai gestori il suolo pubblico e, quasi sempre (dipende dalle prassi), un’autorizzazione ex art. 69 TULPS per l’esercizio dell’attività in loco (che si somma a quella già di suo possesso per l’esercizio dell’attività in via generale). Per il circo occorre anche un’80 TULPS ogni volta che monta.

  • Il rilascio del suolo pubblico dovrebbe seguire le regole della Bolkestein. Nessuna norma disciplina la materia in senso contrario (vedi, per contro, il commercio su AAPP). Tuttavia, le prassi comunali consolidate sono prevalenti sulla legge. Il settore si muove in una sorta di limbo normativo sedimentato negli anni.

SUl vecchio forum trovi molti post. Vedi, ad esempio,
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,49563.0.html

Grazie mille per la gentilezza e disponibilità, questo forum è una risorsa inestimabile per chi è alle prime armi o chi comunque desidera confrontarsi per la propria preparazione.
Intanto ho degli ottimi punti di partenza. Grazie mille ancora.

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Puoi cercare la modulistica e le procedure sul WEB. Quanche comune descrive le procedure e dispone di modulistica. Ad esempio:
https://www.padovanet.it/informazione/spettacolo-viaggiante-rilascio-del-codice-identificativo

se posso introdurmi e chiedere anche io una cosa:

Il Suap per una giostra già col codice sta rilasciando suolo pubblico, art 69 e scia art 80.
Un paio di membri della CCVLPS camminando per caso ravvedono dei profili di insicurezza (anche per i lavoratori) si fa una telefonata al Sindaco presidente della commissione che fa “no no è tutto a posto” si scrive al SUAP e arriva preavviso di diniego e diniego…

c’è qualcosa che legittima queste 2 persone a fare quello che è successo?
Bisognava comparire il primo giorno di “apertura”?
L’istruttoria magari è stata un po’ carente lo ammetto ma è stata una cosa spontanea “a vista” e l’evento sarebbe cominciato a breve, e nelle controdeduzioni ha solo sostenuto che “siamo incompetenti su una concessione di suolo pubblico”…

Il tema è complesso.
Sicuramente le osservazioni ai motivi ostativi non sono pertinenti, a meno che i motivi ostativi siano stati fatti per l’occupazione suolo e non per l’agilità ex art. 80 TULPS…
Infatti rammento che l’art. 80 è sempre un’autorizzazione (cambia la verifica dell’idoneità del luogo: asseverazione di un professionista sotto le 200 persone, CCVLPS negli altri casi).

Per una singola giostra di prassi non si rilascia art. 80, anche se è nella facoltà del SUAP, se ne ravvede gli estremi, chiedere anche che sia acquisita (es. una sola attrazione molto complessa e che si presume possa attirare molti utenti… o pubblico).

Se comunque era in corso la procedura art. 80 bisogna distinguere se agli atti c’è una relazione asseverata o è in corso l’iter con la commissione.

Nel primo caso il SUAP avrebbe dovuto inviare la relazione alla Commissione per le verifiche previste dalla lettera e) dell’art. 141 reg. TULPS: controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorita’ competente gli eventuali provvedimenti.
Nel secondo caso sarebbe in corso la verifica da parte della Commissione… quindi se hanno agito fuori dalla Commissione stessa immagino è perché non sia questo il caso.

Tuttavia a mio avviso, indipendentemente dalla casistica, se chi ha fatto la segnalazione al SUAP è anche una figura titolata alla vigilanza e controllo indipendentemente dall’essere o meno della commissione (es. personale di ATS o VVF), è legittimo quello che ha fatto perché rientra nelle sue funzioni.
Se invece non ha compiti di vigilanza e controllo, una segnalazione di pericolo può essere fatta da chiunque, ma non ha la stessa valenza del caso sopra.

nella fattispecie la giostra è una media attrazione, e con asseverazione del tecnico era in fase di rilascio anche l’art 80 tulps (luogo recintato privo di aree di stazionamento del pubblico ma la giostra stessa ha le sedie).
(Francamente in materia di tematizzazione ho disposto ulteriori approfondimenti per cui direi che era pure cambiata rispetto alla giostra vista dalla prima commissione quindi per me ha pure sbagliato il suap a non chiamare la commissione).
la scia art 80 è stata mandata stranamente alla commissione perchè di solito la girano solo al Sindaco (presidente della commissione) ma era il periodo covid19 in cui si guardavano le “predette misure anticontagio”.
Mi trovo un ricorso al tar, ok ci sono stati dei vizi procedurali ma giuro che non riesco a capire realmente tutti i passaggi e soprattutto capire se dovesse risuccedere una fattispecie simile.
La segnalazione è stata fatta da ASL e VVF, non penso che un comune cittadino si faccia certi scrupoli, ma come ente se qualcuno mi dice qualcosa mi piacerebbe tutelare i suoi interessi (la sicurezza degli spettatori che vengono a divertirsi e legittimamente)