Buongiorno, stiamo redigendo il bando per il rilascio di una licenza taxi. Il nostro Regolamento Comunale (ormai piuttosto obsoleto), prevede quanto segue: Colui che ottiene la licenza per il servizio di taxi deve, entro novanta giorni dal rilascio della stessa, risultare residente nel Comune di Xxxxx o in altro comune del Circondario Xxxxx, pena la decadenza della medesima, può essere ritenuta sempre valida una simile disposizione o, nel frattempo, sono avvenuti cambiamenti in materia tali da renderla inapplicabile?
Grazie
Direi che è una condizione inammissibile. Non è direttamente contrastante con la legge 21/92 ma è contrastante con i principi di fondo che regolano le attività umane nel suo complesso. In sintesi, la condizione sarebbe irragionevole e non proporzionata allo scopo. Il tassista, semmai, deve essere selezionato in base alla professionalità o in base ad altri criteri funzionali a garantire l’efficacia del servizio. Imporre la residenza sarebbe un onere tanto gravoso quanto ingiustificato. Comprendo la finalità ma basta un domicilio.
Puoi mutare i principi da questa sentenza della C. Cost. e scrivere da qualche parte che tale disposizione regolamentare è da ritenersi non applicabile. Ecco la sentenza: