Rilascio provvedimento finale Suap

Buongiorno,
sono da poco Responsabile del Servizio Commercio di un Comune aderente a un SUAP associato con altri enti.
Riscontro alcune perplessità in merito alle procedure attualmente adottate sia dal mio Ente che dal SUAP stesso.
Cito un caso concreto per meglio illustrare la situazione:
In occasione di istanze presentate da operatori commerciali tramite il SUAP centralizzato, volte ad ottenere l’autorizzazione alla concessione di suolo pubblico per l’installazione di un dehors annesso ad un esercizio di somministrazione, la pratica viene regolarmente ricevuta e smistata dal SUAP agli uffici comunali competenti per territorio, al fine dell’acquisizione dei pareri tecnici di competenza (es. commercio, polizia locale, urbanistica, manutenzione).
Viene tuttavia richiesto che l’atto autorizzativo finale venga redatto e firmato direttamente dal Responsabile del Servizio Commercio del Comune, anziché dal Responsabile del SUAP associato.
In questo modello organizzativo, il SUAP si limita sostanzialmente a smistare le pratiche e a trasmettere eventuali dinieghi o atti finali predisposti dai Comuni.
A tal proposito, si chiede cortesemente se tale procedura sia da ritenersi conforme al quadro normativo vigente, in particolare a quanto previsto dal D.P.R. 160/2010, artt. 4 e 7, e nello specifico:

  1. Se il rilascio del provvedimento finale unico (autorizzazione, concessione, diniego o altro) debba essere di competenza esclusiva del SUAP associato, quale unico titolare del procedimento;
  2. Se gli uffici comunali debbano limitarsi a fornire i pareri endoprocedimentali di competenza tecnica, senza assumere la responsabilità del provvedimento conclusivo.

Preciso che la stessa prassi è adottata per qualunque procedimento in capo al Suap, compreso il rilascio di autorizzazioni al commercio in forma fissa ed itinerante, rilascio di autorizzazioni per insegne ecc…

Grazie

Il discorso sarebbe lungo. In generale, il SUAP non chiede pareri. Tecnicamente parlando, ogni procedura prevede una PA competente e un servizio competente all’interno di quella PA. La normativa sul SUAP non ha mutato il quadro delle competenze. Il parere è un atto che la PA competente chiede a un’altra PA con ruolo consultivo. Quando la PA competente ha concluso l’istruttoria (chiedendo parere se previsto dalla legge), adotterà un atto finale che inoltrerà al SUAP affinché questo lo rilasci notificandolo al privato. Se vi sono più atti finali contestuali (fuori o dentro una conferenza di servizi), il SUAP li raggrupperà un provvedimento unico da rilasciare al privato. Come afferma il Consiglio di Stato, nel rapporto fra SUAP ed Enti competenti non si applica l’art. 17-is della legge 241/90 perché, infatti, non è una richiesta di parare.

Detto questo, alla stessa unità funzionale SUAP potrebbero essere assegnati dei compiti di amministrazione attiva in determinate materie. In questo caso, per queste materie, sarebbe la PA competente e non solo quella procedente. In conclusine, i tuoi interlocutori non hanno tutti i torti.

Vedi questo post dove cerco di dare una chiave di lettura:

https://community.omniavis.it/t/art-40-comma-5-del-dl-77-2021-convertito-l-108-2021/12063/2

Grazie. Ritengo che per evitare equivoci in tal senso sarebbe utile che il Suap associato si doti di un apposito regolamento per stabilire le procedure.

Quello sicuramente. E’ importante stabilire bene ruoli e competenze.