Rilevanza penale condotta dirigente di insabbiamento del reato commesso dal proprio dipendente

Buongiorno, @SimoneChiarelli avrei una domanda: in quale fattispecie penale incorre il dirigente che non denunci un fatto di reato commesso dal proprio dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni e che anzi si faccia parte attiva per coprire il reato successivamente?
In questo caso mi sembra una condotta post-reato, per cercare di non farlo trapelare, quindi non credo sarebbe concorso perché non si contribuirebbe alla commissione…Ipotizzerei un favoreggiamento personale, ma mi sono chiesta se ci sia una fattispecie più specifica data la natura di pubblico agente del dirigente e alla luce anche -credo- dell’obbligo di denuncia, in virtù di ciò.
Grazie mille

Presumo che la domanda sia riferita a condotte illecite poste in essere da pubblici ufficiali.

Se è così, occorre innanzitutto ricordare l’obbligo previsto dall’art. 331 c.p.p.: i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Dalla disposizione di cui sopra, consegue che il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria (o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne) un reato perseguibile d’ufficio di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, commette il delitto di cui all’art. 361 c.p.

Il favoreggiamento (personale o reale) presuppone normalmente una condotta attiva che vada oltre alla mera omissione o al mero ritardo nel rispettare l’obbligo previsto dall’art. 331 c.p.p…

Presuppone cioè che – dopo la commissione del reato iniziale - vi sia un aiuto affinché l’autore del reato iniziale (o anche il solo sospettato di avere commesso il reato iniziale) possa eludere le investigazioni della polizia giudiziaria o possa sottrarsi alle ricerche (favoreggiamento personale).

Oppure che vi sia un aiuto affinché i beni, il denaro o le altre utilità derivanti dall’illecito vengano acquisiti in modo stabile, certo e definitivo dall’autore del reato iniziale (favoreggiamento reale).

Attenzione, però, ad un paio di circostanze:

  • se l’aiuto viene prestato ad un soggetto che persevera nell’illecito, diventa concorso nel reato e non più favoreggiamento;
  • se si ritiene esista un obbligo giuridico di aiutare o non ostacolare le indagini (e a carico di un dirigente / pubblico ufficiale potrebbe anche farsi tale ragionamento), il delitto di favoreggiamento potrebbe configurarsi anche con la semplice omissione di denuncia.