Rilevazione delle presenze sul lavoro: il Garante vieta l’uso delle impronte digitali

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IL DIVIETO DELL’USO DELLE IMPRONTE DIGITALI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONTENUTO

Recentemente, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento che vieta l’uso delle impronte digitali per la rilevazione delle presenze sul lavoro, sanzionando un istituto scolastico di Tropea. Questo istituto aveva implementato un sistema biometrico abbinato al badge per il personale ATA, ma nonostante il consenso espresso dalla maggioranza dei lavoratori, il Garante ha ritenuto che tale consenso non fosse valido.

Il Garante ha sottolineato che, nel contesto lavorativo, il consenso non può essere considerato una base giuridica valida a causa del rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e lavoratore. In altre parole, la libertà di scelta dei dipendenti è compromessa, rendendo impossibile un consenso realmente informato e libero.

L’utilizzo dei dati biometrici, come le impronte digitali, è consentito solo se previsto da una norma specifica che tuteli i diritti e le libertà dei lavoratori. Questo è in linea con quanto stabilito dagli articoli 5, 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che disciplinano il trattamento dei dati personali e pongono un forte accento sulla protezione dei dati sensibili.

In particolare, l’articolo 9 del GDPR stabilisce che il trattamento di dati biometrici per identificazione unica di una persona fisica è vietato, salvo che non ricorrano specifiche condizioni, come il consenso esplicito dell’interessato, che, come già detto, non è applicabile nel contesto lavorativo.

CONCLUSIONI

Il divieto dell’uso delle impronte digitali per la rilevazione delle presenze rappresenta un importante passo avanti nella tutela della privacy dei lavoratori. La decisione del Garante evidenzia la necessità di rispettare le normative europee e di garantire che i diritti dei lavoratori non vengano compromessi da pratiche invasive. È fondamentale che le pubbliche amministrazioni e le istituzioni scolastiche rivedano le loro politiche di rilevazione delle presenze, adottando sistemi che rispettino le normative vigenti.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, questa decisione del Garante rappresenta un’opportunità per riflettere sull’importanza della protezione dei dati personali nel contesto lavorativo. È essenziale che i lavoratori siano informati sui propri diritti e sulle modalità di trattamento dei propri dati, in modo da poter esercitare un controllo consapevole su di essi. Inoltre, i concorsisti dovrebbero considerare l’importanza della conformità alle normative sulla privacy nelle future posizioni lavorative.

PAROLE CHIAVE

Garante per la protezione dei dati, impronte digitali, rilevazione presenze, consenso, GDPR, dati biometrici, diritti dei lavoratori.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR)
  • Articolo 5 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali
  • Articolo 6 - Liceità del trattamento
  • Articolo 9 - Trattamento di categorie particolari di dati personali

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