Rimborso spese missione dipendente pubblico - Testimonianza presso Tribunale

Salve,

Un dipendente pubblico è stato autorizzato all’uso del mezzo proprio per ragioni di servizio da parte dell’amministrazione di appartenenza, come Testimone in un giudizio, ma su richiesta di un Tribunale. In base all’art. 48 del DPR 115/2002 “Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l’integrazione, sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’amministrazione di appartenenza”. Il dipendente pur essendo autorizzato all’uso del mezzo proprio dalla sua amministrazione, deve in ogni caso (ai fini del Calcolo della Missione 1/5 del costo di 1 litri di benzina) presentare la richiesta al Tribunale, ai sensi del DPR 445/2000 in caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli di linea ?(anche sulla base della circolare ministero della giustizia 15/02/2010) - visto che la Sua amministrazione concorre fino alla concorrenza dell’ordinario trattamento di missione? Grazie

Sì, il dipendente pubblico è tenuto a presentare in ogni caso la richiesta di liquidazione al Tribunale, compresa la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 prescritta dalla Circolare del Ministero della Giustizia 15/02/2010 per l’utilizzo di mezzi diversi da quelli di linea (mezzo proprio).

L’autorizzazione della propria amministrazione non esenta il dipendente dagli adempimenti previsti presso l’Ufficio Giudiziario.

1. Il meccanismo a “doppio gradino” (Art. 48 D.P.R. 115/2002)

L’art. 48 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) stabilisce che ai dipendenti pubblici chiamati a testimoniare per fatti di servizio spettano il rimborso spese e le indennità previsti dagli artt. 45 e 46, «salva l’integrazione, sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’amministrazione di appartenenza».

Ciò configura un rapporto di spesa a due livelli:

  • Debitore primario: Il Ministero della Giustizia (il Tribunale presso cui si testimonia), che liquida le spese di viaggio e di soggiorno in base ai parametri legali dei testimoni.

  • Debitore integrativo: L’Amministrazione di appartenenza del dipendente, che interviene solo a conguaglio/differenza rispetto a quanto spettante (e liquidato o liquidabile) da parte del Tribunale, fino a raggiungere il totale dell’ordinario trattamento di missione spettante per la specifica trasferta.

2. Perché la domanda al Tribunale (con DPR 445/2000) è obbligatoria

L’autorizzazione all’uso del mezzo proprio concessa dall’ente di appartenenza produce effetti esclusivamente all’interno del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio per la copertura assicurativa Kasko/infortuni e per il riconoscimento delle tabelle chilometriche o del rimborso benzina nei limiti di missione).

Tale autorizzazione interna non è direttamente opponibile al bilancio della Giustizia, che applica una disciplina autonoma:

  1. Applicazione della Circolare 15/02/2010: Per ottenere dalla Cancelleria del Tribunale il rimborso figurativo/convenzionale (pari a 1/5 del costo di 1 litro di benzina per km percorso) in luogo del biglietto dei mezzi di linea di II classe, il testimone deve sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex D.P.R. 445/2000) attestante l’uso di mezzi diversi da quelli di linea e le relative motivazioni.

  2. Termine di decadenza: L’istanza al Tribunale deve essere presentata a pena di decadenza entro 100 giorni dalla data della testimonianza (art. 71 D.P.R. 115/2002).

3. La procedura corretta di liquidazione

  1. Fase 1 (Tribunale): Il dipendente presenta alla Cancelleria o all’Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale l’istanza di rimborso con la dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 per l’uso del mezzo proprio (richiedendo la liquidazione della spesa ex artt. 45-46 TUSG e Circolare 15/02/2010) e si fa rilasciare l’attestazione dell’importo liquidato/corrisposto.

  2. Fase 2 (Amministrazione d’appartenenza): Il dipendente presenta alla propria amministrazione la rendicontazione completa della missione (autorizzazione mezzo proprio, dichiarazione km, ricevute autostrada, ecc.) unitamente al prospetto/ricevuta di quanto liquidato dal Tribunale.

  3. Calcolo dell’integrazione: L’amministrazione calcola il totale spettante al dipendente a titolo di missione e corrisponde unicamente la differenza tra tale importo e la somma liquidata dal Tribunale.

Nota di cautela amministrativa: Se il dipendente omettesse di richiedere il rimborso al Tribunale, l’Amministrazione di appartenenza non potrebbe farsi carico della quota spettante alla Giustizia. Un pagamento integrale da parte dell’ente d’appartenenza senza la detrazione del rimborso a carico del Ministero della Giustizia determinerebbe un indebito esborso per l’ente, con conseguente rischio di rilievo per danno erariale.

Grazie infinite professore. Il dipendente invece sostiene che anche se non richiesto, è l’amministrazione di appartenenza a doversi accollare anche la parte del Tribunale poiché entrambi appartenenti al bilancio dello Stato.