Rimborso spese non sufficiente

La normativa vigente pone in capo ai Sindaci l’onere dell’accoglienza dei minori non accompagnati, stranieri (MSNA) e non. Al fine di supportare economicamente i Comuni, lo Stato ha istituito il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Decreto Legge 95/2012, art. 23 c. 11, convertito dalla Legge 7 agosto 2012). Il Ministero dell’Interno eroga trimestralmente ai Comuni che ne fanno richiesta, per il tramite delle Prefetture, un contributo giornaliero per ospite nella misura massima di 45,00 euro, IVA inclusa, per l’accoglienza che viene offerta ai MSNA. Il Comune dove si trova la struttura accreditata o dove viene rinvenuto il minore, tenuto conto delle limitate risorse a disposizione, deve farsi carico di tutti i costi di gestione dello stesso, anche se superiori alla cifra rimborsata dal Ministero?

La questione è complessa

Ma in generale se l’ente competente è individuato chiaramente spetta a questo ogni onere di tutela del minore anche eccedente la cifra di rimborso.