Rimedi al diniego dell'accesso

Buongiorno,
ho un dubbio che mi sorge dal tenore letterale delle norme relative ai rimedi all’accesso, sia documentale che civico.
Ciao, dubbio sui rimedi al diniego di accesso:

  • documentale: Tar o difensore civico, vie alternative in quanto si usa la locuzione disgiuntiva “ovvero”

  • civico: se la pa nega, posso ricorrere direttamente al Tar oppure a difensore civico E responsabile per la prevenzione della corruzione (questo desumo dall’“altresi’”) e contro l ulteriore diniego di ciascuno di questi organi posso ricorrere al tar.

Non sono convinta di questa lettura, vorrei conferme o smentite motivate.
grazie mille
Ilaria

sono tutti rimedi alternativi tra loro. Nel caso dell’accesso documentale si può ricorrere al Tar oppure al difensore civico per gli atti delle amministrazioni locali e , avverso la sua decisione, al Tar . L’articolo di riferimento e’ il 25 della legge 241/1990
Per quanto riguarda l’accesso civico, l’art. di riferimento è il 5 comma 7 secondo cui Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’ art 43. . In alternativa si può ricorrere al difensore civico.
Avverso la decisione di entrambi si può ricorrere al Tar
E’ tutto spiegato in maniera chiara nei commi dal 6 e seguenti del suddetto articolo 5

il dubbio mi sorge proprio dalla lettura delle norme. In particolare non mitorna la non proponibilità di ricorso giurisdizionale avverso il diniego sull’accesso civico, perchè l’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 5 stabilisce "Avverso la decisione
dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, il richiedente puo’ proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104. " Ne deduco che, come per il documentare, sia proponibile tanto ricorso giurisdizionale immediatamente contro la “prima” decisione amministrativa, quanto contro la decisione del RPCT o del difesore civico, mi conferma?
grazie
Ilaria

Certi , sono alternativi ckme dice l’articolo da lei citato ma consideri che si tratta di un accesso civico in cui si chiede la pubblicazione di documenti che devo essere pubblicati per legge e l’ente non ha pubblicato e pertanto pare eccessivo anti economico il ricorso al tar, in prima istanza , con tanto di spese oltre che comportare una perdita di tempo notevole. . Di norma si ricorre al RPCT per questioni di celerità infatti egli deve pronunciarsi entro 20 gironi ma ciò non toglie che si possa comunque ricorrere al tar . Stessa cosa dicasi per accesso generalizzato a cui , come dice l’art 5 , si ricorre:
" Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis."
Non essendoci nei 2 tipi di accesso ,civico e generalizzato , un interesse diretto , concreto e attuale il ricorso al tar diventa eccessivo in considerazione del dispendio economico che comporterebbe ma possibile .
Consiglio la lettura dei seguenti link