Buongiorno
la rimessa per NCC, sul territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, può essere costituita anche da uno spazio, a cielo libero, condiviso con altra impresa che opera in altro settore/servizio?
Grazie
Nives
L’art. 3 della L. 21/1922 al comma 3 prevede che “La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”.
Il comma 1 dispone invece che “Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa…”
Nulla dice sulla natura della rimessa, ma prevede comunque una sede operativa.
Quindi a mio avviso la rimessa può anche essere a cielo aperto, visto che l’utenza potrà rivolgersi alla sede operativa per il servizio.
Per la condivisione vedo qualche problema, poiché la rimessa deve sempre essere libera quando il mezzo rientra dal servizio.
Tuttavia attendi il parere di @mario.maccantelli, sicuramente più esperto di me in materia.
Preciso cosa intendevo per condivisione: tipo ampi piazzali dove altre imprese ricoverano i loro mezzi non lo stallo condiviso, aree magari anche recintate ove non esiste il rischio che non si possa avere spazio per ricoverare anche l’autoveicolo NCC. Mi hanno posto come esempio una ditta che lavora con camion e di poter avere la rimessa nel loro piazzale di ricovero mezzi, in questo senso la condivisione.
Nives