Rimozione e provvedimenti

A seguito di un parere negativo per l’installazione di pannelli pubblicitari su un inferriata di un hotel all’uscita di una autostrada è stata adottata la relativa ordinanza a non proseguire l’attività indicata. I cartelloni però rimangono ancora là. Che verbali bisogna fare e quali sanzioni accessorie vanno applicate?

Vedi l’art. 23 CdS, commi da 13-bis in poi

Incollo anche un paio di massime

cass. civ. n. 34583/2021

La sanzione prevista dall’art. 23, comma 13-bis, cod. strada, per l’omessa rimozione di cartelli pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell’ente titolare della strada è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al precedente comma 11 del medesimo art. 23, relativa all’abusiva installazione di detti cartelli, trattandosi di condotte differenti ed a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato inadempiente all’obbligo di rimozione e l’installatore abusivo; ne consegue che, nel primo caso, la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva.

cass. civ. n. 10640/2015

In tema di abusiva installazione di cartelloni ed altri mezzi pubblicitari costituenti fonte di pericolo o di disordine del sistema stradale, l’art. 23, commi 13 bis e 13 quater, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche), nell’attribuire agli enti proprietari delle strade o al concessionario il potere-dovere della loro rimozione, distingue a seconda che gli immobili su cui essi insistano siano di proprietà privata o pubblica (demaniale o rientrante nel patrimonio dei proprietari delle strade), atteso che, nella prima ipotesi, l’ente deve diffidare l’autore della violazione ed il proprietario dell’area, ove risulti collocato il cartellone, alla sua rimozione entro dieci giorni dalla relativa notifica, e, in mancanza, può asportarlo in danno dei responsabili con recupero delle spese sostenute tramite le normali azioni civili, mentre, nella seconda, l’ente deve eseguire senza indugio la rimozione del cartellone e, per il recupero delle spese sopportate, deve trasmetterne la nota al prefetto, che ha il dovere di emettere ordinanza ingiunzione di pagamento.