Rimozione rifiuti e avvio procedimento

Abbandono rifiuti non pericolosi da parte di soggetti ignoti. La P.L. esegue ispezione dei luoghi, trova materiale riconducibile a due soggetti distinti ed a carico di entrambi redige verbale di violazione in materia di abbandono rifiuti non pericolosi che notifica a mezzo posta. Inoltre, trasmette i verbali all’autorità competente all’adozione dell’ordinanza di rimozione e ripristino dei luoghi.
Chiedo se è obbligatorio eseguire la comunicazione di avvio procedimento, posto che ricordo di avere letto una sentenza del TAR/Consiglio di Stato che lo escludeva posto che i destinatari comunque sono al corrente del procedimento aperto a loro carico in quanto hanno ricevuto i verbali di accertamento/contestazione a loro carico. Non riuscendo più a trovarla, potreste indicarmi il numero e la data e il Giudice che l’ha emessa? (Sempre di avere ricordato bene e che non sia una semplice mia convinzione che non ha riscontro nella giurisprudenza)
Inoltre, la P.L. nel verbale di violazione attesta di non avere individuato i trasgressori e che i due soggetti, di cui fornisce i nominativi, sono responsabili in solido in quanto sono stati rinvenuti documenti (fatture, riviste ecc. ecc.) intestati a loro nome. E’ corretto procedere sulla base di questo elemento posto che non hanno neanche convocato costoro per addivenire in contraddittorio ad una prova che hanno commesso il fatto?
Mille grazie per l’attenzione e porgo un cordiale saluto

Ci sono alcuni punti un po’ confusi…

Innanzitutto l’ordinanza di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi deve essere emessa nei confronti dell’AUTORE della violazione.

E’ prevista la responsabilità solidale, per l’esecuzione dell’ordinanza, solo nei confronti del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In parole povere: il proprietario/titolare di diritti SULL’AREA deve avere concorso nell’abbandono o nel deposito incontrollato dei rifiuti, e ovviamente questo deve essere dimostrato tramite attività d’indagine.

I soggetti individuati sulla base di documenti rinvenuti nei rifiuti abbandonati possono diventare destinatari dell’ordinanza SOLO nel caso in cui sia stata dimostrata la loro responsabilità (da soli o in concorso con ignoti) come AUTORI della violazione, non perché sono stati individuati come “responsabili in solido” sul verbale redatto dalla p.g. operante.

Seconda cosa: l’ordinanza ex art. 192/3° comma D.L.vo 152/06 presuppone l’effettuazione di accertamenti IN CONTRADDITORIO con i soggetti interessati, cosa nel caso in questione mancherebbe del tutto.

Mi pare che il vostro caso corrisponda bene a quanto stabilito da questa sentenza:

TAR Toscana Sez. II n. 772 del 6 maggio 2009
Rifiuti. Ordinanza rimozione e avviso di procedimento

L’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che questi possono fornire, almeno con riguardo all’accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti: ciò tanto più che l’esigenza di un effettivo contraddittorio tra Amministrazione procedente e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel fatto è espressamente prevista dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), laddove si dispone che i controlli svolti dalla P.A. riguardo all’abbandono di rifiuti sul terreno debbano essere effettuati in contraddittorio con i privati interessati. Per di più, anche a voler ammettere che l’irrogazione della sanzione ripristinatoria costituisca attività vincolata - peraltro, posta a tutela in via diretta e primaria del pubblico interesse, con conseguente giurisdizione del G.A. sulle relative controversie - è tuttavia vero che, in via generale, la comunicazione ex art. 7 della l. n. 241 è dovuta anche in caso di attività vincolata della P.A., quando la partecipazione del privato possa apportare un contributo sull’accertamento dei presupposti di fatto necessari per l’emanazione del provvedimento.

Grazie Marco, e io personalmente concordo con quanto da te asserito. Purtroppo la P.L. operante ha elevato un verbale di violazione per abbandono di rifiuti ai soggetti risultanti dai documenti rinvenuti nei sacchi, indicandoli quali obbligati in solido che, dal canto loro, non hanno fatto ricorso alla competente Autorità, ovvero Amm.ne Provinciale. Sulla base di questo l’Amm.ne vuole adottare ordinanza di rimozione e ripristino dei luoghi significando che implicitamente hanno ammesso la loro colpa.
Pensa te!!! Un cordiale saluto

Se i rifiuti abbandonati sono poca roba non significativa (e poco costosa da rimuovere e smaltire) è probabile che i soggetti individuati come “responsabili in solido” procedano comunque alla loro rimozione quando riceveranno l’ordinanza, senza stare a contestare la stessa davanti ad un tribunale amministrativo.

Purtroppo è un malcostume diffuso in diverse pubbliche amministrazioni: la sostanziale “ignoranza” delle norme e la correlata negligenza/superficialità nell’applicarle…
Salvo poi beccare sonore e costose bastonate nei tribunali nei casi ben più significativi, quando la materia del contendere ha un costo così elevato da giustificare le opposizioni degli avvocati e l’inerzia dei soggetti individuati a spanne come “responsabili”.

https://lexambiente.it/materie/rifiuti/83-giurisprudenza-amministrativa-tar83/16458-rifiuti-abbandono-e-responsabilità.html

le sentenze di cui parlavi non me le ricordo, ma un recente TAR ne cita alcune e parla della questione dell’avvio del procedimento.

Mille grazie e buona giornata