Rinnovo concessioni aree mercatali regione sardegna

Buongiorno, il mio comune non ha proceduto ad effettuare il rinnovo delle concessioni rilasciate per l’occupazioni di suolo pubblico nell’anno 2002.
nelle concessioni c’è scritto che si intendevano rinnovate annualmente salvo modifiche di legge.
oggi nel 2025 vorrei procedere con l’approvazione di un atto a seguito delle verifiche previste dall’art. 181 C. 4 Bis del D.L. 34/2020.
E’ sufficiente o devo procedere alla riassegnazione tramite un bando?

Strano che abbiate concessioni annuali che si rinnovano annualmente. Questo aspetto è sicuramente un presupposto che dà incertezza nel risolvere la questione. Le concessioni mercatali erano decennali oppure dodicennali.

Comunque, davanti a te hai almeno un paio di ipotesi.

Puoi prendere atto che le concessioni, per quanto con la particolarità del rinnovo automatico annuale, sono concessioni esistenti, rilasciate in epoca pre-Bolkestein, che, in quanto tali, sono entrate nel campo applicativo delle tante norme transitorie sui rinnovi/proroghe (Intesa della C.U. del 2012 in poi). In funzione di questo, puoi appellarti all’art. 11 della legge 214/2023 e dichiararle, anche con atto generale ricognitivo, rinnovate fino al 2032 (ormai non puoi fare le procedure di rinnovo ordinarie). Vedi questa disposizione:

I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l’eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l’amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell’avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell’originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.


In subordine, puoi reputare le concessioni come “in attesa di rilascio definitivo” e, dato che ora la modifica di legge c’è, puoi appellarti ancora alla legge 214/2023 e applicare il comma 1 dell’art. 11: congelare la situazione attuali, attendere le linee guida ministeriali e poi procedere al bando per il rilascio decennale