Rinnovo concessioni commercio su aree pubbliche su posto fisso

Buongiorno,
chiedo cortesemente un parere in merito al seguente caso.
Siamo in Toscana.
La Società A è titolare di concessione/autorizzazione di attività di commercio su aree pubbliche di generi appartenenti al settore alimentare.
Nel procedimento in corso relativo al rinnovo delle concessioni, durante l’attività di verifica dei requisiti necessari, dal casellario giudiziale è emerso che con decreto del G.I.P. esecutivo il 31.10.2018, a carico di tutti i tre soci amministratori, di cui due con la qualifica di legale rappresentante, sussiste la “violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari in concorso art.110 C.P., art.5 lett b L.30.04.1962 n.283”, con il dispositivo dell’ammenda di € 160,00.
Ai sensi dell’art.11 della L.R.T. 62/2018, comma 1 lettera d) e comma 3, è stato avviato il procedimento per la sospensione dell’attività di cui alla concessione/autorizzazione di commercio su aree pubbliche in essere per il periodo di 5 anni a decorrere dal 31.10.2018, data di passaggio in giudicato della sentenza.
Tale sospensione, tuttavia, terminerà la sua efficacia nel momento in cui sarà concessa a tutti i soggetti coinvolti la riabilitazione, nel frattempo richiesta dal loro legale al tribunale di competenza, ai sensi del comma 3 sopra richiamato.
La domanda è questa: qualora il provvedimento di riabilitazione intervenga in tempo utile per procedere al rinnovo delle concessioni, è legittimo procedere in tal senso oppure occorre comunque applicare il D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L.77/2020, che prevede che la verifica del possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità (di cui appunto all’art.11 della L.R.T. 62/2018) deve essere effettuata con riferimento alla data del 31.12.2020? Più precisamente, è legittimo tener conto della intervenuta riabilitazione oppure è fatto obbligo considerare la situazione del casellario giudiziale dei soggetti al 31.12.2020?
Ringrazio anticipatamente

Singolare che abbiate fatto un provvedimento di sospensione.
Ai sensi dell’art. 115 della stessa LR, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati, ai sensi della l. 689/1981 , chiunque eserciti l’attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio OPPURE SENZA I REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 11 e 12 o nelle zone interdette dal comune.

Ai sensi dell’art. 127: Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera: a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;

Se il comune becca l’esercente senza requisiti morali, procede ai sensi degli articoli citati. L’attività cessa. I soggetti ripartiranno da capo con nuovo titolo quando avranno i requisti.

E’ un aspetto che abbimo messo in luce con la questione dei rinnovi: verificare negativamente i requisiti morali porta sempre e comunque alla cessazione dell’attività al sanzionamento.

Buongiorno, faccio seguito alla precedente per un ulteriore parere.
E’ stato annullato il procedimento di sospensione e avviato quello di decadenza ai sensi dell’art.127. Nell’iter, con la presentazione delle memorie difensive, il soggetto ha presentato l’avvio della procedura di riabilitazione, che è stata ottenuta in data 29/04/2022, entro i termini della conclusione del procedimento di decadenza, con la conseguente estinzione delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna.
Pertanto chiedo:

  • la riabilitazione sana il mancato possesso dei requisiti morali che il D.L. 34 prevede obbligatori al 31.12.2020, e conseguentemente l’ufficio può procedere al rinnovo?
  • qualora invece la riabilitazione non influisse sul mancato possesso dei requisiti al 31.12.2020, quale è la strada corretta da intraprendere nel nostro caso:
    1) con la intervenuta riabilitazione non si procede alla decadenza del titolo e solo successivamente si nega il rinnovo della concessione per mancanza dei requisiti al 31.12.2020?
    2) oppure, essendo tali verifiche effettuate nell’ambito della procedura di rinnovo concessioni, si procede con la decadenza del titolo e quindi di conseguenza verrà meno il rinnovo?

E più in generale: in mancanza dei requisiti al 31.12.2020 occorre decretare la decadenza del titolo o semplicemente negare il rinnovo e quindi la decadenza ne diventerebbe la diretta conseguenza?
Grazie