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CGARS: Rinuncia all’offerta come atto unilaterale recettizio, la rettifica non riapre la gara

CONTENUTO

Secondo quanto stabilito dal CGARS, la rinuncia all’offerta presentata da un operatore economico nell’ambito di una gara d’appalto costituisce un atto unilaterale che si perfeziona nel momento in cui giunge a conoscenza della stazione appaltante. Tale fattispecie è regolata dagli artt. 1334 e 1335 c.c., i quali disciplinano l’efficacia degli atti unilaterali e la presunzione di conoscenza.

Il principio cardine espresso dal Collegio è che la rinuncia produce effetti immediati nel momento in cui viene ricevuta dall’amministrazione, senza che sia necessaria alcuna accettazione o provvedimento formale da parte della stazione appaltante stessa. Una volta che la rinuncia è entrata nella sfera di conoscenza del destinatario, l’offerta originaria perde ogni efficacia.

Il ragionamento giuridico chiarisce che una successiva rettifica operata dall’impresa non ha il potere di riaprire la procedura di gara né di far rivivere la proposta precedentemente ritirata. In questo contesto, non trova applicazione l’istituto del soccorso istruttorio o la disciplina dell’errore materiale di cui all’art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023, poiché la rinuncia definitiva non è configurabile come un errore emendabile che consenta la permanenza in gara. Conseguentemente, il CGARS ha accolto l’appello, annullando gli atti che avevano consentito all’operatore di restare in gara e la successiva aggiudicazione in suo favore.

CONCLUSIONI

La rinuncia all’offerta è un atto definitivo che interrompe irrevocabilmente la partecipazione alla gara. La stazione appaltante non può ignorare tale rinuncia né permettere al concorrente di tornare sui propri passi tramite rettifiche postume, pena l’illegittimità dell’intera procedura e dell’aggiudicazione.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: è necessario prestare massima attenzione alla gestione delle comunicazioni di rinuncia. Una volta ricevuta la rinuncia (PEC), il dipendente deve prenderne atto senza attendere ulteriori conferme. Permettere a un’impresa rinunciataria di “correggere” la propria posizione o proseguire nell’iter di gara espone l’amministrazione a ricorsi giurisdizionali, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e potenziale responsabilità amministrativo-contabile per il ritardo o la mala gestione della procedura.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito della Contrattualistica Pubblica e del Diritto Civile. È fondamentale conoscere il collegamento tra le norme del Codice Civile (artt. 1334 e 1335) e la disciplina dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), in particolare il confine tra soccorso istruttorio (art. 101) e atti dispositivi dell’offerta.

PAROLE CHIAVE

Rinuncia all’offerta, Atto unilaterale recettizio, Gara d’appalto, CGARS, Soccorso istruttorio, d.lgs. 36/2023, Codice Civile.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Art. 1334 c.c.: Disciplina l’efficacia degli atti unilaterali recettizi dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
  2. Art. 1335 c.c.: Stabilisce la presunzione di conoscenza di ogni dichiarazione diretta a una determinata persona nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario.
  3. Art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023: Norma riguardante il soccorso istruttorio e la rettifica di errori materiali, giudicata non applicabile in caso di rinuncia volontaria e consapevole all’offerta.
  4. CGARS (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana): Organo giurisdizionale che ha sancito l’annullamento dell’aggiudicazione a seguito di rettifica della rinuncia.

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