In una gara per l’affidamento di un servizio ha partecipato un solo operatore economico che ha raggiunto un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento pari a 45/80 punti. Tuttavia il disciplinare di gara contiene la seguente frase: Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, per ogni sub criterio di valutazione, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Per ciascun sub-criterio l’attribuzione del sub-punteggio relativo a ciascuna offerta verrà quindi effettuata moltiplicando i rispettivi coefficienti definitivi medi attribuiti, per il corrispondente sub-punteggio massimo previsto dal disciplinare per il sub-criterio medesimo.
Tale adempimento prescinde della riparametrazione che viene fatta dopo. In questo modo anche un offerta con un punteggio medio-basso ottiene il massimo punteggio. il dubbio pertanto è il seguente: il riproporzionamento del punteggio a uno deve essere fatta anche in presenza di una sola offerta?
Riparametrazione Punteggi in Caso di Unica Offerta: Normative e Giurisprudenza
CONTENUTO
Nel contesto delle gare pubbliche, la gestione delle offerte è regolata da norme specifiche che disciplinano la riparametrazione dei punteggi, specialmente in caso di unica offerta valida. È importante chiarire che la riparametrazione non è un processo automatico né obbligatorio, ma deve seguire le disposizioni contenute nel bando di gara e le indicazioni fornite dalla giurisprudenza, al fine di garantire la proporzionalità e la trasparenza del procedimento.
Quando si presenta un’unica offerta, il punteggio massimo viene generalmente attribuito all’offerta stessa, come previsto dall’articolo 50, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. In questo caso, si assegna il punteggio massimo per i criteri tecnici (ad esempio, 70 punti) e per quelli economici (30 punti), senza necessità di un ricalcolo ex novo, a meno che non sia espressamente previsto nel disciplinare di gara.
La giurisprudenza ha fornito chiarimenti significativi su questo tema. Ad esempio, nella sentenza del TAR di Bolzano n. 26/2026, si evidenzia che, in presenza di due offerte, la riparametrazione dei punteggi tecnici può comportare l’assegnazione del punteggio massimo all’offerta migliore, alterando così la graduatoria finale. Analogamente, il TAR Campania, con la sentenza n. 1188/2026, ha stabilito che non è possibile effettuare una riparametrazione economica automatica in caso di esclusione, richiamando il divieto di ricalcolo della media stabilito dall’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.
La Commissione di gara deve attenersi alle indicazioni contenute nel disciplinare (ad esempio, punto 18) o nei manuali di gestione delle gare, garantendo che le decisioni siano motivate e proporzionate, evitando così rivalutazioni arbitrarie.
CONCLUSIONI
In sintesi, la riparametrazione dei punteggi in caso di unica offerta è un processo che richiede attenzione e rispetto delle norme vigenti. È fondamentale che le Commissioni di gara operino con trasparenza e motivazione, evitando decisioni che possano apparire illogiche o arbitrarie.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere le dinamiche della riparametrazione è cruciale. Essi devono essere in grado di interpretare correttamente le normative e le sentenze, per garantire che le procedure di gara siano condotte in modo equo e conforme alla legge. Questo non solo tutela l’integrità del processo, ma contribuisce anche a una maggiore fiducia nelle istituzioni pubbliche.
PAROLE CHIAVE
Riparametrazione, unica offerta, punteggi, gare pubbliche, D.Lgs. 50/2016, giurisprudenza, trasparenza, Commissione di gara.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici.
- TAR Bolzano, n. 26/2026.
- TAR Campania, n. 1188/2026.
- Disciplinare di gara (punto 18).
- Manuali di gestione delle gare.

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La questione che poni è molto frequente nel diritto degli appalti pubblici e tocca il delicato equilibrio tra la discrezionalità tecnica della commissione e le regole matematiche del disciplinare (la cosiddetta lex specialis).
In linea generale, la risposta breve è: No, la riparametrazione non dovrebbe essere effettuata in presenza di un’unica offerta, specialmente se finalizzata al superamento della soglia di sbarramento.
Ecco l’analisi dettagliata basata sulla giurisprudenza amministrativa e sulle prassi ANAC:
1. La funzione della riparametrazione
La riparametrazione ha lo scopo di preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta (tecnica ed economica). Serve a evitare che, se tutti i commissari danno punteggi bassi, la componente economica “schiacci” quella tecnica nel punteggio finale.
- Logica relativa: Essa presuppone un confronto. Se c’è un solo concorrente, non c’è alcun confronto da fare per “riportare a 1” il migliore, perché non esiste un termine di paragone.
2. Rapporto tra Soglia di Sbarramento e Riparametrazione
Questo è il punto cruciale del tuo quesito. La soglia di sbarramento ha una funzione di garanzia della qualità minima dell’offerta.
Secondo la giurisprudenza prevalente (es. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2017, n. 2852; Sez. III, 2 marzo 2015, n. 1020):
- La verifica del superamento della soglia di sbarramento deve essere effettuata sui punteggi “naturali” (quelli attribuiti dai commissari prima di ogni operazione matematica di riproporzionamento).
- Se l’offerta non raggiunge la soglia minima di qualità (nel tuo caso 45/80), l’operatore deve essere escluso prima ancora di procedere a eventuali calcoli di riparametrazione.
Il principio cardine: La riparametrazione è un’operazione di “equilibratura” dei punteggi, non una “sanatoria” per offerte qualitativamente insufficienti. Se si permettessse a un’offerta sotto soglia di arrivare al massimo punteggio tramite riparametrazione, si annullerebbe la funzione stessa della soglia di sbarramento.
3. Il caso dell’unico offerente
In presenza di un unico operatore, la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato n. 1421/2021) tende a escludere l’obbligo di riparametrazione, anche se prevista dal disciplinare, per due motivi:
- Inutilità logica: Il valore 1 (il massimo) viene dato al “migliore”. Se c’è solo uno, non c’è un migliore.
- Saturazione del punteggio: Se l’unico offerente prendesse 1 (il massimo) in ogni criterio solo per effetto matematico, la Stazione Appaltante perderebbe il potere di valutare l’effettiva convenienza e qualità del servizio offerto.
Sintesi della procedura corretta
Secondo la logica giuridica e amministrativa, la Commissione dovrebbe procedere così:
| Fase | Azione | Esito nel tuo caso |
|---|---|---|
| 1 | Valutazione discrezionale dei commissari e calcolo della media. | L’operatore ottiene un punteggio (es. 40/80). |
| 2 | Confronto con la soglia di sbarramento. | 40 < 45: l’offerta è qualitativamente insufficiente. |
| 3 | Esclusione. | L’operatore viene escluso dalla gara. |
| 4 | Riparametrazione (se necessaria). | Non viene eseguita perché l’offerta è già fuori. |
Conclusione
Se l’unico operatore ha ottenuto meno di 45/80 come punteggio “puro”, la Stazione Appaltante deve dichiarare l’offerta non ammissibile. Applicare la riparametrazione per portarlo sopra la soglia significherebbe premiare con il massimo dei voti un’offerta che la commissione stessa ha giudicato mediocre o insufficiente, violando il principio di buon andamento e di garanzia della qualità della prestazione.