Ripartizione monte ore permessi sindacali organizzazioni sindacali ed Rsu anno 2026

In fase di predisposizione della determinazione dirigenziale sulla Quantificazione del Monte Ore Permessi Sindacali retribuiti relativi all’anno 2026 e relativa ripartizione tra la RSU aziendale e le associazioni sindacali rappresentative, si chiede se alla luce della sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni Locali 2022-2024 e relativamente alla mancata sottoscrizione del suddetto contratto da parte della CGIL, la ripartizione deve essere rimodulata in qualche modo. Nello specifico chiedo se si deve considerare la cigl nella media riproporzionata pur non essendo firmataria ma avendo deleghe all’interno dell’ente.?

Cito questo questo passaggio della guida predisposta dall’Aran “Poiché il 100% del monte ore aziendale deve essere distribuito alle sole Organizzazioni Sindacali rappresentative ai fini del calcolo della media e la somma delle percentuali medie delle sole organizzazioni sindacali rappresentative.”
Nel mio Caso caso se non considero
La cigl non posso procedere alle somma delle percentuali medie delle sole organizzazioni rappresentative. In quanto ho solo la cisl da considerare. Avendo questa situazione particolare come si procede nel calcolo della ripartizione del monte ore permessi sindacali tra oo.ss e Rsu ?

Ripartizione Monte Ore Permessi Sindacali 2026

CONTENUTO

La ripartizione del monte ore permessi sindacali per le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) per l’anno 2026 è un tema di grande rilevanza per i dipendenti della pubblica amministrazione. Questa ripartizione è calcolata in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato e varia a seconda del comparto di appartenenza.

Per il comparto delle Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca, il monte ore è fissato a 25 minuti e 30 secondi per dipendente. Ad esempio, per un ente con 600 dipendenti, si avrebbero a disposizione complessivamente 255 ore di permessi sindacali.

Nel comparto delle Funzioni Locali e Sanità, la ripartizione è di 30 minuti per dipendente, portando, nello stesso esempio di 600 dipendenti, a un totale di 300 ore.

Per la Polizia Penitenziaria, la situazione è diversa: sono disponibili 220.000 ore complessive, ripartite su 41.585 deleghe, il che implica una media di circa 5,29 ore per delega, considerando il numero di agenti attivi.

È importante sottolineare che, secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i comparti pubblici, è obbligatorio comunicare al datore di lavoro l’intenzione di utilizzare i permessi sindacali con un preavviso di 24 ore. Inoltre, per le RSU relative all’anno scolastico 2025/2026, è stata pubblicata un’errata corrige che specifica ulteriormente le ore disponibili.

CONCLUSIONI

La corretta gestione dei permessi sindacali è fondamentale per garantire il diritto di rappresentanza dei lavoratori e il buon funzionamento delle relazioni sindacali all’interno della pubblica amministrazione. La ripartizione del monte ore deve essere attentamente monitorata e rispettata da tutti i soggetti coinvolti.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale essere informati sulle modalità di utilizzo dei permessi sindacali. La conoscenza delle norme e delle tempistiche di preavviso è cruciale per evitare problematiche legate all’uso improprio dei permessi e per garantire una corretta rappresentanza sindacale.

PAROLE CHIAVE

Monte ore, permessi sindacali, OO.SS., RSU, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Sanità, Polizia Penitenziaria, CCNL, dipendenti pubblici.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i comparti pubblici.
  2. Comunicazione obbligatoria di preavviso di 24 ore al datore di lavoro.
  3. Errata corrige per le RSU a.s. 2025/26.

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omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione della ripartizione del monte ore per i permessi sindacali in presenza di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e la mancata sottoscrizione da parte di una delle principali organizzazioni sindacali, come la CGIL, richiede un’analisi attenta delle normative e delle linee guida in materia di rappresentanza sindacale e permessi sindacali.

Teoria generale del diritto e premessa generale:
Nel contesto del diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, la ripartizione dei permessi sindacali tra le varie organizzazioni sindacali rappresentative all’interno di un ente pubblico o di un’azienda è regolata da principi di rappresentatività e da accordi collettivi nazionali o aziendali. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è un criterio fondamentale per la distribuzione di risorse come il monte ore per i permessi sindacali.

Norme relative alla teoria:
La normativa di riferimento in materia di permessi sindacali nel settore pubblico è rappresentata principalmente dal D.Lgs. 165/2001 e dalle disposizioni contenute nei CCNL applicabili. Inoltre, le linee guida dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) forniscono indicazioni specifiche su come gestire la ripartizione dei permessi sindacali.

Esempi concreti:
Se, ad esempio, un nuovo CCNL è stato sottoscritto da alcune ma non tutte le organizzazioni sindacali rappresentative, la questione della rappresentatività e della distribuzione dei permessi sindacali deve tenere conto delle specifiche disposizioni del CCNL e delle linee guida ARAN. La guida ARAN citata suggerisce che il monte ore deve essere distribuito tra le organizzazioni sindacali rappresentative, il che implica la necessità di considerare tutte le organizzazioni che hanno una rappresentanza effettiva all’interno dell’ente, anche se non hanno sottoscritto il CCNL.

Conclusione sintetica:
Nel caso specifico, se la CGIL, pur non avendo sottoscritto il nuovo CCNL, ha deleghe all’interno dell’ente, sembra ragionevole considerarla nell’ambito delle organizzazioni sindacali rappresentative ai fini della ripartizione del monte ore per i permessi sindacali. Questo approccio è in linea con il principio di rappresentatività e assicura che tutti i lavoratori siano equamente rappresentati. Tuttavia, è fondamentale verificare le disposizioni specifiche del CCNL applicabile e le eventuali linee guida aggiuntive fornite dall’ARAN o da altre autorità competenti.

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Bibliografia e link utili:

Il tema della mancata sottoscrizione del CCNL da parte di un’organizzazione sindacale (O.S.) rappresentativa è una questione tecnica delicata, ma la giurisprudenza e gli orientamenti ARAN sono piuttosto consolidati su questo punto.

La questione ruota attorno al principio del “diritto di accesso ai benefici contrattuali”. In sintesi: solo le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il CCNL possono beneficiare delle prerogative sindacali da esso derivanti, inclusi i permessi sindacali retribuiti.

Ecco come procedere operativamente per la tua determinazione dirigenziale relativa al 2026.

1. Il principio della “Non Sottoscrizione”

Secondo l’orientamento costante dell’ARAN (confermato anche per il comparto Funzioni Locali), le organizzazioni sindacali che, pur essendo rappresentative a livello nazionale, decidono di non firmare il CCNL di comparto, perdono il diritto alla ripartizione del monte ore dei permessi sindacali.

Nota Bene: La CGIL rimane “rappresentativa” ai fini della contrattazione collettiva futura (perché supera la soglia del 5% tra deleghe e voti RSU), ma è esclusa dalla fruizione dei permessi previsti dal contratto che non ha firmato.

2. Come ricalcolare la ripartizione (Media Riproprozionata)

Il tuo dubbio sulla “media” è corretto. Se la CGIL non partecipa alla ripartizione, la sua quota non “svanisce” nel nulla né rimane congelata, ma deve essere ridistribuita tra le altre sigle firmatarie.

Dovrai procedere con il cosiddetto Riproprozionamento dei soli firmatari:

  1. Escludi la CGIL dal calcolo della quota spettante alle OO.SS.
  2. Identifica le OO.SS. firmatarie e rappresentative (nel tuo caso, se resta solo la CISL o altre sigle come UIL, CSA, ecc.).
  3. Ricalcola le percentuali: La somma delle percentuali di rappresentatività delle sole sigle firmatarie deve essere riportata a 100.

Esempio di calcolo

Se a livello nazionale/aziendale avessi questa situazione (numeri ipotetici):

  • CISL: 30%
  • CGIL: 40% (Non firmataria)
  • UIL: 20%
  • Totale firmatarie: 50%

Per ripartire il monte ore destinato alle OO.SS., la formula sarà:

$$\text{Nuova % CISL} = \frac{\text{Percentuale CISL}}{\text{Somma % firmatarie}} \times 100$$

Quindi: $(30 / 50) \times 100 = 60%$. La CISL otterrebbe il 60% della quota riservata ai sindacati.

3. La posizione della RSU

Attenzione a non confondere i due piani:

  • Quota OO.SS. (50% del monte ore): Qui la CGIL è esclusa totalmente poiché non firmataria del CCNL. Se nel tuo ente l’unica sigla firmataria rappresentativa è la CISL, la CISL prenderà il 100% di questa quota.
  • Quota RSU (50% del monte ore): I permessi della RSU spettano alla RSU come organo collegiale. I componenti della RSU eletti nelle liste CGIL continuano ad avere diritto ai permessi RSU, perché quel diritto deriva dall’elezione e dalla carica, non direttamente dalla firma del contratto da parte del sindacato di appartenenza.

4. Sintesi per la Determina

Nella tua determinazione dirigenziale dovrai dare atto che:

  • Il monte ore complessivo è calcolato sulla base dei dipendenti in servizio al 1° gennaio.
  • Il monte ore viene ripartito al 50% tra RSU e OO.SS. rappresentative.
  • Per la quota OO.SS., si procede all’esclusione della sigla CGIL in quanto non firmataria del CCNL 2022-2024, in conformità alle circolari ARAN e alla normativa vigente (Art. 43 D.Lgs 165/2001).
  • La quota del 50% destinata alle OO.SS. viene ripartita tra le sole sigle firmatarie (es. CISL) riproprozionando il loro grado di rappresentatività in modo che la somma finale sia pari al 100% della quota disponibile.

Un caso particolare: il “Ripensamento”

È importante monitorare se la CGIL dovesse decidere di firmare il contratto in un momento successivo (la cosiddetta “firma tecnica” o adesione postuma). In quel caso, avrebbero diritto alla quota di permessi dalla data di sottoscrizione in poi, e dovresti rifare la determina di ripartizione. Al momento, però, devi procedere con l’esclusione.