Ripetizione servizi analoghi tra vecchio e nuovo codice

RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI (ex art. 63 comma 5 del codice - art. 76 comma 6 D.lgs 36/2023): ente locale che attualmente ha in corso un affidamento, disposto tramite procedura aperta, per la gestione di un museo. Nei documenti di gara è prevista, ai sensi dell’ex art. 63 comma 5 del vecchio codice, la ripetizione dei servizi analoghi. L’intenzione è di seguire quest’ultima opzione. Che procedura seguire e quale normativa citare negli atti? Considerando il passaggio al nuovo codice.

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La ripetizione di servizi analoghi è una procedura che permette agli enti di affidare, senza una nuova gara, servizi simili a quelli già oggetto di un contratto precedente. Questa possibilità era prevista dall’art. 63, comma 5, del vecchio Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016) e ha trovato una nuova formulazione nell’art. 76, comma 6, del nuovo Codice degli appalti (D.lgs 36/2023).

Teoria generale del diritto sugli appalti pubblici:
Nel diritto degli appalti pubblici, la ripetizione di servizi analoghi è concepita per garantire efficienza e continuità nella fornitura di servizi, consentendo all’ente di affidare direttamente servizi simili a quelli già contrattati, a condizione che siano rispettati determinati requisiti.

Norme relative alla teoria:

  • Vecchio Codice (D.lgs 50/2016): Art. 63, comma 5, prevedeva la possibilità di affidare direttamente servizi analoghi entro un certo limite di tempo e di importo, a condizione che questa opzione fosse stata prevista nei documenti di gara del contratto originario.
  • Nuovo Codice (D.lgs 36/2023): Art. 76, comma 6, mantiene la possibilità di affidare servizi analoghi, ma è fondamentale verificare il testo specifico e le eventuali linee guida attuative per comprendere le condizioni e i limiti applicabili sotto il nuovo regime.

Esempio concreto:
Un ente locale che ha affidato la gestione di un museo tramite procedura aperta potrebbe voler affidare la gestione di un altro museo, o lo stesso museo per un periodo successivo, utilizzando la procedura di ripetizione per servizi analoghi. Dovrà fare riferimento all’art. 76, comma 6, del D.lgs 36/2023, assicurandosi che nei documenti di gara originari fosse prevista questa possibilità e che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla nuova normativa.

Conclusione sintetica:
Per procedere con la ripetizione di servizi analoghi sotto il nuovo Codice degli appalti, l’ente dovrà seguire le disposizioni dell’art. 76, comma 6, del D.lgs 36/2023, assicurandosi di soddisfare tutti i requisiti e di citare correttamente questa normativa negli atti di affidamento. È consigliabile una verifica attenta delle linee guida e delle interpretazioni della norma per garantire la conformità al nuovo quadro normativo.

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Bibliografia: