Ripetizione servizi decreto 502016 e proroga

Buonasera.
Il nostro Comune è titolare di un progetto Sai (accoglienza integrata) in scadenza al 31.12.2023 ma per il quale non abbiamo ancora comunicazioni dal Ministero circa il finanziamento della proroga. La comunicazione potrebbe arrivare entro la fine del mese rendendo di fatto impossibile la predisposizione della procedura di gara e l’affidamento dei servizi dal 1 gennaio. Solitamente il ministero autorizza la proroga dei progetti assegnando 60 giorni di tempo per l’avvio delle procedure di gara. Stiamo valutando pertanto quale potrebbe essere la procedura corretta per consentire la prosecuzione del progetto. La documentazione di gara svolta nel 2021 prevedeva sia la possibilità della ripetizione dei servizi analoghi ai sensi del vecchio articolo 63 comma 5 del decreto 50/2016, per gli anni 2024 e 2025, sia le opzioni di cui all’articolo 106 commi 11 e 12. Chiaramente, qualora dovesse essere approvata la prosecuzione dei progetti, si procederà alla proroga del contratto. Secondo quanto premesso, è possibile prorogare senza necessariamente bandire contemporaneamente la procedura di gara? Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

In materia di appalti pubblici, la proroga di un contratto senza la necessità di bandire una nuova procedura di gara è un’eccezione alla regola generale che richiede la trasparenza e la concorrenza attraverso un processo di licitazione pubblica. La teoria generale del diritto degli appalti si basa sui principi di concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e buon andamento dell’amministrazione.

Le norme relative alla teoria degli appalti sono principalmente contenute nel Codice dei contratti pubblici, che in Italia è stato recentemente aggiornato con il Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023). In particolare, il vecchio articolo 63, comma 5, del decreto legislativo 50/2016 prevedeva la possibilità di affidare direttamente servizi analoghi a quelli oggetto del contratto originario, entro certi limiti e condizioni. Tuttavia, con l’entrata in vigore del nuovo codice, è necessario verificare se e come tali disposizioni siano state modificate o confermate.

Per quanto riguarda le opzioni di cui all’articolo 106 commi 11 e 12 del vecchio codice, queste si riferivano alla possibilità di prorogare il contratto in caso di circostanze impreviste o per garantire la continuità del servizio fino all’entrata in vigore del nuovo contratto.

In generale, una proroga può essere considerata legittima se rientra nei casi previsti dalla normativa vigente e se è giustificata da ragioni oggettive che impediscono la tempestiva indizione di una nuova gara. Tuttavia, è fondamentale che ogni decisione sia ben documentata e motivata per evitare rischi di impugnazione o di responsabilità amministrativa.

Esempio concreto: Se il Ministero autorizza la proroga del progetto SAI e assegna un termine di 60 giorni per l’avvio delle procedure di gara, il Comune potrebbe prorogare il contratto esistente per garantire la continuità del servizio fino all’affidamento del nuovo contratto, purché ciò sia conforme alle disposizioni del nuovo codice appalti e alle eventuali linee guida ministeriali.

Conclusione sintetica: È possibile prorogare un contratto di appalto senza bandire una nuova gara solo se tale proroga è prevista dalla normativa vigente e giustificata da motivi legittimi. È essenziale verificare le disposizioni del Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023) e documentare adeguatamente la decisione.

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Bibliografia: