Riproduzione fotografica accesso atti

Buongiorno,
Vorrei sapere se sia possibile permettere la riproduzione con fotocamera del cellulare dei documenti amministrativi in sede di accesso agli atti in assenza di espressa regolamentazione comunale. La L 241/90 parla di “estrazione di copia”. Esiste nell’ordinamento giuridico italiano una norma che lo permetta in via generale? Vi ringrazio

Buongiorno GaiaPatrizia.

Le modalità di accesso ai documenti amministrativi sono previste dagli artt. 22 e 25, l. n. 241/1990, e dall’art. 7, d.P.R. n. 184/2006.

La formulazione testuale delle norme richiamate non contempla la riproduzione fotografica di documenti (o di parti di essi), in particolare, a mezzo uso cellulare dotato di fotocamera quale modalità di esercizio del diritto di accesso.

Tuttavia, su tale tematica si è espressa la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, secondo cui “le modalità di accesso previste dalla legge n. 241/90 (artt. 25, c. 1, e 22, c. 1, lett. a), e dal d.P.R. n. 184/2006 (art. 7, commi 5 e 6) fanno riferimento esclusivo alla “visione” o “copia” dello stesso, per cui altre modalità di accesso quali le fotografie del documento richiesto, potrebbero essere consentite solo ove previste da disposizioni regolamentari dell’amministrazione interessata”.

Sembra, dunque, essere in facoltà dell’Ente prevedere nella propria disciplina regolamentare del diritto di accesso la possibilità di fotografare i documenti di interesse o parte degli stessi, con l’impiego dei mezzi che lo consentono, compreso il cellulare munito di fotocamera.

Interessante al riguardo una pronuncia del TAR Lombardia (sentenza 26 maggio 2016, n. 1100): per il Collegio lombardo, la visura di documenti amministrativi con eventuale riproduzione fotografica in proprio rappresenta una modalità di esercizio dell’accesso che la PA può legittimamente proporre a fronte di una richiesta che abbia ad oggetto la sola visione o la previa visione della documentazione di interesse, poiché in questo caso la facoltà di riproduzione fotografica costituisce una possibilità in più offerta all’interessato all’accesso.

Alla luce della sentenza in questione se ne trae la possibilità di prevedere in via regolamentare la riproduzione fotografica dei documenti amministrativi, a cura dell’interessato (attraverso mezzi propri a ciò deputati), quale modalità di accesso consentita, senza costi, in presenza di una richiesta che abbia ad oggetto la loro visione.

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Buona lettura

Simona