Riscossione: illegittima l’ingiunzione sottoscritta dall’Avvocato incaricato dall’Ente

Nella Sentenza R.G. n. 4439/2018 del 7 maggio 2021 del Tribunale di Lucca, i Giudici chiariscono che l’ingiunzione sottoscritta dal legale incarico dall’Ente è illegittima e priva di validità. Questo l’assunto della Sentenza che andremo ad approfondire nel presente elaborato, e che va di pari passo a quello che ormai è il consolidato orientamento della giurisprudenza.

Ad oggetto della Sentenza del Tribunale di Lucca vi è un’ingiunzione di pagamento emessa da un Comune, e sottoscritta dal proprio legale incaricato, nei confronti di una Società a titolo di rimborso del dovuto relativo alle utenze idriche per uso dell’impianto natatorio per la somma di Euro 7.929,32 per l’annualità 2017, in base a quattro avvisi di pagamento rimasti privi di riscontro.

A far data dal 2014 l’impianto era stato concesso dal Comune in gestione provvisoria alla Società e, in base al contenuto del contratto, le utenze idriche erano rimaste intestate al Comune ma il gestore avrebbe dovuto provvedere al rimborso delle somme pagate dal Comune, con un importo trimestrale presunto di Euro 3.500,00.

La Società ha impugnato l’ingiunzione innanzi al Tribunale per le seguenti motivazioni:

  1. a seguito di consumi anomali erano state riscontrate perdite nella rete. Da ciò era derivato che vi era un credito della Società nei confronti del Comune, posto che la stessa aveva versato rimborsi in misura maggiore rispetto a quanto dovuto;
  2. per il recupero delle somme dovute il Comune non avrebbe dovuto emettere l’ingiunzione fiscale, trattandosi di entrate non rientranti tra quelle di natura patrimoniale;
  3. l’ingiunzione era stata sottoscritta dal legale incaricato dal Comune, il quale era munito di semplice procura alle liti, ma in alcun modo non riconducibile all’apparato dell’Ente Locale;
  4. la somma ad oggetto dell’ingiunzione non era dovuta, ovvero era suscettibile di compensazione con i controcrediti derivanti dalla restituzione della cauzione versata, nonché da rimborsi dovuti per le maggiori somme versate sulla base di letture stimate anziché effettive;

Di contro, il Comune di è costituito in giudizio, deducendo che in base al regolamento comunale le somme richieste costituivano entrate non tributarie la cui riscossione coattiva ben poteva essere intrapresa attraverso il procedimento di cui al Rd n. 639/1910.

Inoltre, per il parallelismo esistente tra precetto e ingiunzione fiscale, quest’ultima poteva essere sottoscritta da parte del legale munito di mandato alle liti, il quale aveva agito in nome e per conto dell’Ente rappresentato.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione della Società, affermando che l’Ente è titolare di un’insussistente pretesa patrimoniale.

In via preliminare, i Giudici ritengono che l’ingiunzione di pagamento ex Rd. n. 639/1910 sia uno strumento idoneo anche per effettuare l’attività di riscossione di entrate di diritto privato. L’ingiunzione è anche espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del Precetto.

Ancora, i Giudici proseguono nella motivazione della decisione precisando che l’ingiunzione è un atto liquidativo solo per le entrate di natura tributaria, ponendosi a valle di un preliminare atto di accertamento della pretesa impositiva. Ciò non accade per le entrate di natura patrimoniale, che non conoscono un atto prodromico antecedente all’ingiunzione fiscale.

Nel caso specie, quindi, gli avvisi di pagamento trasmessi alla Società non valgono come atto amministrativo di accertamento del credito vantato dall’Amministrazione, posto che l’accertamento si focalizza “nel solo nucleo dell’ingiunzione fiscale”. Pertanto, non dovevano essere impugnati e, a seguito della loro notifica.

Poi, i Giudici passano all’esame dei caratteri di esecutività e di precetto presenti nell’ingiunzione fiscale, la quale è un provvedimento che dà avvio al processo di riscossione coattiva.

Inoltre, non solo l’ingiunzione rientra nel novero degli atti amministrativi, ma ai sensi dell’art. 2 del Rd. n. 639/1910 deve essere sottoscritta dal competente ufficio dell’Ente creditore.

Sulla base di queste considerazioni, i Giudici respingono le istanze dell’Ente Locale, ritenendo non condivisibile il regime apprestato in tema di sottoscrizione dell’atto di precetto, perché la destinazione funzionale dell’ingiunzione non imprime alcun riflesso, sulla disciplina positiva, viceversa dominata dal carattere amministrativo dell’atto.

L’Ufficio competente alla sottoscrizione dell’atto avrebbe dovuto essere individuato in base agli artt. 50 e 107, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ovvero nella figura del competente Dirigente amministrativo, al quale, in base alla normativa degli Enti Locali, neppure è consentita la delega interorganica. Da ciò ne discende che è del tutto inidoneo trasferire il potere pubblicistico spettante all’Amministrazione per mezzo della determina dirigenziale con la quale è stato conferito all’Avvocato “l’incarico per la redazione del Decreto ingiuntivo/ingiunzione fiscale per il recupero di crediti non pagati relativi a rimborso utenza idrica Piscine comunali”, in quanto lo stesso è identificabile come un mero incarico di diritto privato di assistenza legale per il confezionamento materiale dell’atto, rimanendo impregiudicata la competenza funzionale a sottoscriverlo in base alle vigenti disposizioni di legge.

Per tali ragioni, i Giudici rilevano che è inappropriata l’evocazione dell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale ai fini della validità dell’atto amministrativo non rileva la relativa sottoscrizione bensì la sicura riferibilità dello stesso all’organo amministrativo titolare del relativo potere, in quanto nel caso di specie la provenienza dell’atto non è riconducibile all’Ente Locale.

Quanto alla pretesa creditoria, la stessa viene ritenuta infondata poiché al cospetto di specifiche e non implausibili contestazioni sull’erroneità nella misurazione dei consumi per via di perdite nella rete idrica, l’Ente territoriale avrebbe dovuto fornire prova certa del suo credito in base ai consumi effettivi e reali dell’utente e non limitarsi alla produzione delle fatture di addebito emesse dal gestore del servizio idrico, essendo l’Ente che emette l’ingiunzione fiscale attore in senso sostanziale e quindi onerato della pretesa fatta valere, secondo le regole ordinarie.

Infine, il Tribunale ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite.