Segnalo una recente pronuncia del TAR Lazio (Roma, sez. IV ter, sent. n. 3731/2026) che chiarisce alcuni aspetti della riserva di posti prevista dall’art. 1, comma 3, del DL 80/2021 per chi ha maturato almeno 36 mesi di servizio nei rapporti di lavoro a termine collegati al PNRR.
Il caso riguardava una candidata esclusa dalla riserva ( relativa a “Concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale", Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud) perché non aveva ancora maturato 36 mesi nel rapporto PNRR. La ricorrente sosteneva di poter cumulare quel periodo con una precedente esperienza lavorativa nella PA per raggiungere il requisito.
Il TAR ha respinto il ricorso con una motivazione interessante.
Secondo il Collegio:
• la riserva del 40% riguarda solo l’esperienza maturata nei rapporti di lavoro previsti dal DL 80/2021 (cioè quelli collegati al reclutamento PNRR);
• non è possibile cumulare altri periodi di lavoro nella pubblica amministrazione;
• la norma non ha la finalità di valorizzare genericamente il lavoro precario nella PA.
Il passaggio più significativo è questo: il TAR osserva che non si tratta di una forma di stabilizzazione del precariato, ma di una misura destinata a non disperdere le competenze maturate in specifici percorsi concorsuali legati al PNRR, che hanno una disciplina autonoma.
In sostanza, secondo il giudice amministrativo, la riserva prevista dal DL 80/2021 non può essere assimilata ai meccanismi di stabilizzazione del precariato pubblico (come quelli introdotti in passato dalla riforma Madia), ma è uno strumento più circoscritto.
La sentenza ribadisce anche un principio noto nei concorsi pubblici: titoli di riserva o preferenza devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione, non possono essere aggiunti successivamente.
Può essere una pronuncia utile per orientarsi nel dibattito su percorsi PNRR, valorizzazione dell’esperienza e possibili stabilizzazioni future.
