Riserva posti concorsi pubblici

Dovendo procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per il reclutamento di n. 10 unità,
si chiede se il calcolo delle seguenti riserve di legge è corretto:

  • FF.AA. ex 678, co. 9 e 1014 commi 3 e 4 del D.lgs. n. 66/2010 (30 % dei posti messi a concorso);
  • Servizio Civile ex art. 1, co. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, conv. in legge 21 giugno 2023, n. 74 (15% dei posti messi a concorso);
    tenuto conto che un posto è già riservato ad un quota d’obbligo ex art. 1 della legge n. 68/1999 (riserva di un posto per l’assunzione di una persona con disabilità iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 comma 2 della legge n. 68/1999).

Inoltre per questa tipologia si bando si applica l’art. 3, comma 3, del DPCM 21 aprile 2021 (GU Serie Generale n.147 del 22-06-2021) che prevede un numero complessivo dei posti riservati, previsti da leggi in favore di particolari categorie di cittadini, non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso (e non il 50%).

Nel bando dovrei riservare:
n. 1 - posto ex art. 1 legge 68/1999 (prioritariamente per copertura quota d’obbligo);

n. 1 - posto ex art. 678, co. 9 e 1014 commi 3 e 4 del D.lgs. n. 66/2010 (30%);
=== in questo caso, la riserva opera parzialmente, ma consente la piena applicazione della riserva (almeno un posto riservato) e non genera frazioni è corretto ?

n.1 - posto ex art. 1, co. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, conv. in legge 21 giugno 2023, n. 74 (15%);
=== anche in questo caso, la riserva opera parzialmente, ma consente la piena applicazione della riserva (almeno un posto riservato) e non genera frazioni è corretto ?

Il calcolo delle tre riserve può considerarsi corretto?

@Simone.Chiarelli @SimonaAnzani