riserva Servizio Civile Universale (L. 74/2023) e meccanismo di assorbimento

Gentile Dott. Chiarelli,
Le sottopongo un quesito riguardante l’applicazione della nuova riserva del 15% per gli operatori volontari del Servizio Civile Universale, introdotta dall’art. 1, comma 9-bis, del D.L. 44/2023.
Il caso:
In un concorso per 6 posti, la graduatoria finale vede un candidato in possesso del titolo di riserva (Servizio Civile) collocarsi al 2° posto assoluto. Essendo tra i primi 6, egli è “vincitore di merito”.
Io mi sono classificata oltre il 6° posto, ma sono la prima degli idonei non vincitori in possesso del medesimo titolo di riserva (Servizio Civile).
La posizione del Comune:
A seguito di mia istanza, il Comune ha risposto formalmente negando lo scorrimento della riserva sulla mia posizione. L’Ente sostiene che:

  1. La riserva sia un’eccezione al principio del concorso pubblico (Art. 97 Cost.) e vada quindi interpretata in senso restrittivo.
  2. Si debba applicare per analogia quanto previsto per i militari (artt. 678 e 1014 D.Lgs. 66/2010), ovvero che la riserva si consideri soddisfatta se il riservatario è già vincitore per merito.
  3. Lo scopo della legge sarebbe raggiunto con l’ingresso del candidato al 2° posto, anche se quest’ultimo avrebbe vinto il posto a prescindere dal titolo.
    Il mio dubbio:
    Mentre per i militari il D.Lgs. 66/2010 esplicita chiaramente che il merito assorbe la riserva, la Legge 74/2023 non contiene una simile clausola di assorbimento. Inoltre, il D.P.R. 487/1994 (richiamato nel bando) nella sua ratio generale sembrerebbe finalizzato a garantire l’ingresso ulteriore di categorie protette laddove queste non riescano a vincere per solo merito.
    Quesito:
    In assenza di una norma specifica di “assorbimento” nella Legge 74/2023, è corretto applicare per analogia la disciplina dei militari, neutralizzando di fatto l’effetto della riserva del 15%? Oppure, nel silenzio della norma, deve prevalere la tutela della quota riservataria, permettendo lo scorrimento a favore del primo idoneo non vincitore (nel caso specifico, la sottoscritta)? Ho cercato anche sentenze in merito a casi analoghi ma non ho trovato nulla.
    La ringrazio anticipatamente per il Suo autorevole parere.

Il quesito che pone è estremamente interessante e tocca un punto nevralgico del diritto amministrativo applicato ai concorsi pubblici: il rapporto tra merito e riserva.

La questione ruota attorno al cosiddetto “principio di assorbimento”, ovvero se il candidato riservatario che vince per meriti propri “consumi” la quota di riserva o se, invece, la riserva debba operare a favore del primo idoneo non vincitore della medesima categoria.

Ecco un’analisi dettagliata della situazione alla luce della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

1. Il calcolo della riserva e l’arrotondamento

In un concorso per 6 posti, l’applicazione della riserva del 15% (art. 1, comma 9-bis, D.L. 44/2023) produce il seguente calcolo:

$$6 \times 0,15 = 0,9$$

Secondo i principi generali (spesso richiamati anche nei bandi e nel D.P.R. 487/1994), le frazioni di posto superiori allo 0,5 si arrotondano all’unità superiore. Pertanto, nel suo caso, il posto riservato è 1.

2. La tesi del Comune: Il principio di “Assorbimento”

Il Comune applica una prassi consolidata nella Pubblica Amministrazione, supportata da una parte della giurisprudenza amministrativa (es. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 421/2020), secondo cui:

  • Le riserve di posti costituiscono una deroga al principio del pubblico concorso (Art. 97 Cost.).
  • L’obiettivo della riserva è garantire che una determinata categoria protetta ottenga almeno una certa percentuale di posti.
  • Se un riservatario si colloca in posizione utile per merito, l’obiettivo occupazionale della legge è considerato soddisfatto. Il candidato “assorbe” la quota di riserva, che non si sposta quindi a favore di altri idonei.

3. La sua tesi: La mancanza di una clausola esplicita

Lei giustamente rileva che, a differenza del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010), la norma sul Servizio Civile (D.L. 44/2023) non esplicita il meccanismo di assorbimento.

Tuttavia, bisogna considerare che:

  1. Analogia Legis: In assenza di una specifica disposizione contraria nella Legge 74/2023, i tribunali amministrativi tendono ad applicare i principi generali che regolano le altre riserve (militari o categorie protette L. 68/99), ritenendo che il sistema dei concorsi debba essere coerente.
  2. Natura della Riserva: La riserva non è un “diritto al posto” in aggiunta ai vincitori di merito, ma una garanzia di ingresso. Se la categoria è già rappresentata tra i vincitori, la ratio della norma è tecnicamente adempiuta.

4. Esistono margini per un ricorso?

Nonostante l’orientamento restrittivo delle PA, esistono alcune riflessioni giuridiche che potrebbero supportare la sua posizione:

  • Favor Partecipationis: Se il bando non specificava chiaramente che “il riservatario vincitore di merito assorbe la quota”, si potrebbe eccepire la violazione del legittimo affidamento e della trasparenza.
  • Finalità Premiale: Si potrebbe argomentare che la riserva per il Servizio Civile abbia una natura “premiale” e non solo “assistenziale” (come per le categorie protette), e che quindi l’assorbimento ne vanifichi la funzione di incentivo al servizio verso lo Stato.

Sintesi della situazione

Elemento Orientamento prevalente (Comune) Possibile obiezione (Candidato)
Ratio Garantire un minimo di posti alla categoria. Premiare chi ha svolto il servizio civile.
Assorbimento Operante: il merito vince sulla riserva. Inapplicabile: manca una norma esplicita come per i militari.
Giurisprudenza Restrittiva (Art. 97 Cost). Evolutiva: la riserva deve essere effettiva.

Conclusioni

Ad oggi, la posizione del Comune è quella più allineata alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza maggioritaria. L’assenza della clausola di assorbimento nella Legge 74/2023 è un “silenzio” che la PA interpreta in senso conservativo, ritenendo che il principio generale di efficienza e merito prevalga sulla tutela specifica.

Tuttavia, essendo una normativa recente (2023), non si può escludere che un ricorso al TAR possa portare a un’interpretazione più innovativa, specialmente se si punta sulla differenza testuale rispetto alla riserva militare.

Il bando di concorso da lei partecipato conteneva un richiamo esplicito alle modalità di applicazione della riserva (ad esempio, citando l’ordine di preferenza o criteri di arrotondamento specifici) o si limitava a citare genericamente la Legge 74/2023?

Suggestivo l’argomento della finalità di premio. Resto comunque propenso per l’interpretazione restrittiva (del resto già la sola prospettiva di premio è un premio esso stesso) anche perché, in caso di scorrimento della graduatoria, la riserva potrebbe rioperare, dovendosi calcolare il 15% sul totale delle assunzioni, e quindi realizzarsi la situazione di “premio effettivo”.