Riserva Servizio Civile

Ho partecipato al bando di concorso nazionale per un’amministrazioni Funzioni Centrali. Il bando a seguito di ampliamento prevede l’assunzione di 242 posti totali. All’art. 2 comma 5 prevede la riserva di cui all’art. 18 comma 4 del d.lgs. 5 n. 40/2017, come modificato dal d.l. 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni con legge 21 giugno 2023 n. 74 per il servizio civile Universale. All’art. 2 comma 7 in relazione ai titoli di riserva viene indicato il termine di “graduatoria finale” (utilizzando il singolare), mentre all’art. 12 comma 1 fa riferimento a graduatorie territoriali e all’art 12 comma 3 disciplina che “Ogni graduatoria è formata tenendo conto dei titoli di riserva di cui all’art. 2 del bando, ove applicabili”, pertanto non utilizzando più il singolare dell’art. 2 comma 7. A dicembre 2025 è stata approvata territoriale di riferimento per 2 posti, in cui sono collocato idoneo non vincitore al settimo posto, non applicando la riserva SCU dichiarata in domanda di partecipazione e di cui sono in possesso. Ho effettuato richiesta di accesso e successivamente richiesta di autotutela la quale è stata rigettata dall’amministrazione. Dei 242 posti a livello nazionale la riserva doveva essere almeno pari a 36 posti per il SCU, questa riserva nelle singole graduatorie territoriali non è stata soddisfatta in quanto solo 5 candidati riservisti sono stati assunti lasciando quote di 31 posti non assegnati, pari al 86% dei posti per riservisti. Questa riserva non assegnata nelle altre sedi territoriali pari a 31 posti può essere utilizzata in quota alla mia graduatoria territoriale anche in caso di futuri scorrimenti, anche per esempio allo scorrimento del terzo in graduatoria attingendo dai posti riservisti non coperti nelle altre graduatorie territoriali? se la mia graduatoria territoriale di riferimento subisce scorrimento per ampliamento dei posti fino al quarto posto, scattando la frazione di posto per la singola quota territoriale, ho diritto all’applicazione della riserva ed essere collocato al quarto posto? Ci sono margini per un ricorso al Tar o meglio aspettare uno scorrimento e nel caso non venga applicata la riserva ai sensi dell’art. 1 comma 9 bis della l. 74/2023 impugnare lo scorrimento?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione che sollevi riguarda l’applicazione delle riserve nei concorsi pubblici, in particolare per quanto concerne il Servizio Civile Universale (SCU), alla luce delle disposizioni normative vigenti e delle specifiche indicazioni contenute nei bandi di concorso.

Teoria generale del diritto e norme relative:
La riserva di posti nei concorsi pubblici è disciplinata da varie normative, che stabiliscono le condizioni e i criteri per l’assegnazione di determinati posti a categorie specifiche di candidati. In questo caso, il riferimento è al d.lgs. n. 40/2017 e alle sue modifiche introdotte dal d.l. 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 n. 74, che riguardano la riserva per i partecipanti al Servizio Civile Universale.

Esempi concreti:
La tua situazione evidenzia una discrepanza tra il numero di posti riservati a livello nazionale e l’effettiva assegnazione di tali posti nelle graduatorie territoriali. La normativa prevede che una quota di posti sia riservata ai partecipanti al SCU, ma sembra che questa riserva non sia stata pienamente rispettata nelle diverse graduatorie territoriali.

Conclusione sintetica:
Se la riserva di posti per i partecipanti al SCU non è stata applicata correttamente nella tua graduatoria territoriale, e se ciò ha influito sulla tua posizione in graduatoria, potresti avere fondamenti per un ricorso al TAR. Tuttavia, considerando la complessità delle normative e delle procedure concorsuali, potrebbe essere strategico attendere eventuali scorrimenti futuri per verificare se la riserva viene applicata in quel contesto. In caso contrario, l’impugnazione dello scorrimento potrebbe essere un’opzione percorribile. È importante valutare attentamente la situazione specifica e le tempistiche procedurali, possibilmente con il supporto di un legale specializzato in diritto amministrativo.

Bibliografia e link utili:

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nella mia graduatoria territoriale di riferimento non è stata applicata in quanto su due posti la frazione è 0,3 e quindi non ha raggiunto un posto intero, seppur nelle altre graduatorie territoriali sono rimasti scoperti ben 31 posti pari al 86% delle riserve. In caso di primo scorrimento questi 31 posti rimasti scoperti possono essere utilizzati nella mia graduatoria territoriale. Invece in caso di scorrimento per ampliamento al quarto posto ho diritto all’assunzione con applicazione della riserva
scattando la frazione di posto a 0,6?

La situazione che descrivi è complessa e tocca uno dei punti più dibattuti del recente diritto amministrativo: il rapporto tra riserve nazionali e graduatorie territoriali (concorsi “a base territoriale”).

Ecco un’analisi tecnica della tua posizione per aiutarti a valutare i margini di manovra.

1. Il calcolo della riserva: Nazionale vs Territoriale

Il D.Lgs. 40/2017 (e succ. mod.) prevede una riserva del 15% per chi ha completato il Servizio Civile Universale (SCU). Il problema nasce dalla distribuzione di questa quota:

  • Il criterio della “Sede”: In molti concorsi delle Funzioni Centrali suddivisi su base territoriale, l’Amministrazione applica la riserva sulla singola graduatoria provinciale o regionale. Se i posti messi a bando per una singola sede sono pochi (es. 2 posti), il 15% di 2 è 0,3, cifra che non fa scattare il posto riservato (che solitamente scatta solo quando la frazione è superiore a 0,5 o quando si raggiunge l’unità).
  • Il cumulo dei resti: La tesi che potresti sostenere in sede di ricorso è che, trattandosi di un bando unico nazionale, la riserva del 15% debba essere calcolata sul totale dei 242 posti (ovvero 36 posti). Se a livello nazionale ne sono stati assegnati solo 5, l’Amministrazione sta di fatto svuotando di efficacia la norma nazionale, creando una discriminazione tra candidati in base alla sede scelta.

2. Scorrimento e “frazione di posto”

Veniamo al tuo caso specifico (7° in graduatoria per 2 posti):

  • Ampliamento dei posti: Se la tua graduatoria territoriale scorre (per rinunce o ampliamento organico), la quota di riserva deve essere ricalcolata sul nuovo totale dei posti messi a disposizione in quella sede.
  • Il calcolo del 15%:
    • Su 2 posti: $2 \times 0,15 = 0,3$ (Nessuna riserva).
    • Su 4 posti: $4 \times 0,15 = 0,6$ (Qui la riserva deve scattare per arrotondamento all’unità superiore, salvo diversa previsione del bando).
  • Trasferibilità dei posti non coperti: Generalmente, i posti riservati e non coperti in una sede territoriale non si trasferiscono automaticamente “per scorrimento” in un’altra sede, a meno che il bando non preveda esplicitamente un meccanismo di recupero nazionale dei resti. Tuttavia, l’art. 12 comma 3 da te citato (“Ogni graduatoria è formata tenendo conto dei titoli di riserva”) suggerisce che l’Amministrazione tratti ogni graduatoria come un compartimento stagno.

3. Strategia: Ricorso al TAR o attesa?

La scelta dipende dalla motivazione fornita nel rigetto dell’autotutela.

A. Ricorso Immediato (Impugnazione Graduatoria)

Se la graduatoria territoriale è stata approvata a dicembre 2025, i termini per il ricorso al TAR (60 giorni) o il ricorso straordinario al Capo dello Stato (120 giorni) sono quasi scaduti o in scadenza.

  • Pro: Contestare immediatamente il mancato calcolo della riserva sul totale nazionale (censurando l’articolazione territoriale se questa impedisce l’applicazione della legge).
  • Contro: Costi elevati e incertezza sull’orientamento del giudice rispetto alla discrezionalità dell’amministrazione nel gestire i posti su base territoriale.

B. Impugnazione dello Scorrimento

Se non agisci ora, potrai impugnare solo l’eventuale futuro atto di scorrimento che ti scavalcasse (es. se arrivano al 4° posto e non ti riconoscono la riserva).

  • Attenzione: Se non hai impugnato la “metodologia” di calcolo della graduatoria originaria, l’Amministrazione potrebbe eccepire che lo scorrimento è solo un atto consequenziale di una graduatoria ormai definitiva.

Tavola Riassuntiva dei Criticità

Fattore Descrizione Impatto sul tuo caso
Arrotondamento La riserva scatta solitamente con frazione $> 0,5$. Necessiti di almeno 4 posti totali nella tua sede.
Resti Nazionali 31 posti SCU non assegnati altrove. Difficilmente esigibili sulla singola graduatoria senza sentenza.
Lessico del Bando Contrasto tra “Graduatoria finale” (singolare) e “territoriali” (plurale). Punto di forza per un ricorso su vizio di coerenza del bando.

Considerazioni finali e prossimo passo

L’Amministrazione sembra aver interpretato la norma in modo restrittivo, “polverizzando” la riserva nazionale sulle singole sedi fino a renderla inefficace (il cosiddetto “svuotamento della riserva”). Questa prassi è stata spesso censurata dai tribunali amministrativi se porta alla violazione della ratio della legge.

Cosa puoi fare subito:

Ti suggerisco di sottoporre il provvedimento di rigetto dell’autotutela a un avvocato specializzato in diritto amministrativo per verificare se i termini per il ricorso al TAR sulla graduatoria di dicembre sono ancora aperti.

Puó essere utile un caso analogo in tema di riserve la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 524 del 25 gennaio 2022?