Gent.mo Prof. Chiarelli,
sottopongo in questo Forum un quesito che spero Lei riesca a chiarire, trattandosi di una questione piuttosto contorta. Sono risultata idonea pos. n. 8 in un concorso come Collaboratore Amministrativo Cat. D presso un’Azienda Ospedaliero-Universitaria dove attualmente sono dipendente a tempo indeterminato come assistente amministrativo cat. C. Il bando di concorso è uscito a maggio e ha previsto una riserva pari al 30% dei 3 posti messi a concorso, a favore del personale interno ai sensi di quanto stabilito dall’art. 52 comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Il dubbio nasce in quanto nella delibera di approvazione della graduatoria non viene effettuata la riserva dei posti al personale interno, motivando tale operazione in quanto l’art. 3 comma 1, D.L. 9.06.2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.08.2021 n. 113 sostituisce il sopra citato art. 52 comma 1-bis del D.Lgs 165/2001 demandando dunque all’Azienda, in sede di approvazione e scorrimento della graduatoria degli idonei, la valutazione in merito alla sussistenza di un diritto dei candidati presenti nella graduatoria all’applicazione della riserva di posti in questione.
Vorrei sapere se una legge, in questo caso la L. 06.08.2021 n. 113, intervenuta successivamente al bando di concorso, può sostituire e dunque annullare il diritto di riserva dei posti a favore degli interni come era stato previsto precedentemente dal bando medesimo. Grazie mille a chi risponderà