Risoluzione ai sensi D.lgs 81/2008

salve I.A. la risoluzione per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o del piano operativo di sicurezza è una clausola risolutiva espressa o è prevista dal D.lgs 81/2008?

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La questione della risoluzione del contratto per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), e del piano operativo di sicurezza (POS) richiede un’analisi che parte dalla teoria generale del diritto dei contratti e delle obbligazioni.

Teoria generale del diritto / Premessa generale:
Nel diritto dei contratti, una clausola risolutiva espressa è un accordo tra le parti che prevede la possibilità di risolvere il contratto in caso di inadempimento di una o più obbligazioni contrattuali. La sua funzione è quella di consentire la risoluzione del contratto senza dover ricorrere al giudice, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla legge e dal contratto stesso.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 1456 del Codice Civile italiano prevede che, in presenza di una clausola risolutiva espressa, il contratto si risolve di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra, in seguito all’inadempimento, di volersi avvalere della clausola stessa.

Esempi concreti:
Nel contesto degli appalti e dei contratti di lavoro, la mancata osservanza delle normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori può essere considerata un grave inadempimento. Tuttavia, il D.lgs 81/2008 non prevede esplicitamente una clausola risolutiva espressa per tali inadempimenti. Di solito, la possibilità di risolvere il contratto per queste ragioni deve essere inserita espressamente nel contratto stesso o può essere dedotta da altre norme che regolano specifici settori o tipologie contrattuali.

Conclusione sintetica:
La risoluzione del contratto per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori o del piano operativo di sicurezza non è prevista esplicitamente dal D.lgs 81/2008 come clausola risolutiva espressa. La sua applicabilità dipende dalla presenza di una tale clausola nel contratto o dalla possibilità di invocare l’inadempimento grave ai sensi delle norme generali sulle obbligazioni e i contratti.

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Bibliografia: